IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3  novembre  1992,  n.  454, recante "Ratifica ed
esecuzione  del  trattato   sull'Unione   europea   con   diciassette
protocolli   allegati  e  con  atto  finale  che  contiene  trentatre
dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992",  il  cui  art.
198A  istituisce  un  comitato  a  carattere  consultivo  composto di
rappresentanti delle collettivita'  regionali  e  locali,  denominato
"Comitato  delle  regioni", assegnando all'Italia ventiquattro membri
ed un uguale numero di supplenti;
  Considerato che, ai sensi del citato art. 198A, comma 3,  i  membri
effettivi  e  supplenti  del  suddetto  comitato  sono  nominati  dal
Consiglio della Comunita' europea su proposta  dei  rispettivi  Stati
membri;
  Considerata  l'opportunita' di stabilire la ripartizione del numero
dei  membri  assegnati  all'Italia   tra   i   rappresentanti   delle
collettivita'   regionali   e   locali,   nonche'   le  modalita'  di
designazione degli stessi;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e per  gli
affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;
  Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 agosto 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  membri  effettivi del comitato delle regioni di cui all'art.
198A, del trattato di Maastricht sono cosi' ripartiti:
   regioni a statuto speciale . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
   regioni a statuto ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . .     7
   province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
   comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7