IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4  gennnaio  1925,
n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa
rilasciate alla Elvia - Societa' di assicurazioni di viaggi, con sede
in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;
  Viste  le istanze in data 24 febbraio e 30 ottobre 1992, nonche' le
successive integrazioni  con  le  quali  la  predetta  rappresentanza
generale  ha  chiesto  di essere autorizzata ad estendere l'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei  rami  assistenza  e
malattia;
  Vista  la  lettera  in  data 22 marzo 1993, n. 300286, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella  seduta  del  30  marzo  1993, ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La Elvia - Societa' di assicurazioni di viaggi, con sede in Zurigo,
e  rappresentanza  generale  per  l'Italia,  con  sede  in Milano, e'
autorizzata ad estendere l'esercizio della attivita'  assicurativa  e
riassicurativa nel ramo assistenza e nel ramo malattia, limitatamente
alla  garanzia  "spese  di  cura"  quando  questa  sia inclusa tra le
garanzie di assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 settembre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI