IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi; Vista l'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993 emanata in applicazione della decisione 91/190/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina provenienti dall'Austria; Vista l'ordinanza ministeriale 3 apirle 1993, recante modificazioni all'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993; Vista la decisione della commissione 93/432/CEE del 13 luglio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina dall'Austria; Ritenuto necessario adeguarsi alla normativa comunitaria; Ordina: Art. 1. 1. Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, e' autorizzata l'importazione dall'Austria di: a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato A, che li deve scortare; b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato B, che li deve scortare; c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato C, che li deve scortare; d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato D, che li deve scortare.