IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1988, recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea; Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. Le importazioni di lepri vive da ripopolamento provenienti dall'estero sono soggette a preventiva autorizzazione ministeriale. 2. L'autorizzazione ministeriale di cui al precedente comma 1 ha validita' di mesi sei; la relativa istanza deve essere inoltrata al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IV, in conformita' a quanto disposto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanita' con gli attestati di pagamento di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati.