IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1992, con il quale e' stato sospeso per tre mesi il commercio e l'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno; Visti i decreti in data 23 aprile 1992, 13 luglio 1992, 28 ottobre 1992, 5 gennaio 1993 e 13 aprile 1993, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1992, n. 175 del 27 luglio 1992, n. 255 del 29 ottobre 1992, n. 7 dell'11 gennaio 1993 e n. 91 del 20 aprile 1993 con i quali la sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno e' stata prorogata dapprima per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 aprile 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 luglio 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 ottobre 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 gennaio 1993 e per ulteriori sei mesi a decorrere dal 29 aprile 1993; Considerate le conclusioni cui e' giunta la commissione di studio istituita in data 22 gennaio 1992 in seno alla sezione IV del Consiglio superiore di sanita' dopo aver esaminato i dati preliminari di uno studio retrospettivo tutt'ora in corso di svolgimento e la letteratura italiana ed internazionale sull'argomento; Considerato che attualmente sono utilizzati siliconi liquidi (oli e sospensioni) per uso iniettivo in interventi di chirurgia plastica, e che trattasi di materiale non protetto che offre maggiori rischi di disseminazione e di non localizzabilita' rispetto alle protesi; Ritenuto, in rapporto alle conoscenze attuali, di non poter raggiungere conclusioni definitive sull'innocuita' dei siliconi; Decreta: Art. 1. E' proibito l'uso iniettivo dei siliconi liquidi (oli e sospensioni).