IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 23 del 29 gennaio 1992, con il quale e' stato
sospeso per tre mesi il commercio  e  l'utilizzazione  delle  protesi
mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;
  Visti  i decreti in data 23 aprile 1992, 13 luglio 1992, 28 ottobre
1992, 5 gennaio 1993 e 13  aprile  1993,  pubblicati  rispettivamente
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  97 del 27 aprile 1992, n.  175 del 27
luglio 1992, n. 255 del 29 ottobre 1992, n. 7 dell'11 gennaio 1993  e
n.  91  del 20 aprile 1993 con i quali la sospensione del commercio e
dell'utilizzazione  delle   protesi   mammarie   per   la   chirurgia
ricostruttiva  del seno e' stata prorogata dapprima per ulteriori tre
mesi a decorrere dal  29  aprile  1992,  per  ulteriori  tre  mesi  a
decorrere  dal 29 luglio 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere dal
29 ottobre 1992, per ulteriori tre mesi a decorrere  dal  29  gennaio
1993 e per ulteriori sei mesi a decorrere dal 29 aprile 1993;
  Considerate  le  conclusioni cui e' giunta la commissione di studio
istituita in data 22  gennaio  1992  in  seno  alla  sezione  IV  del
Consiglio superiore di sanita' dopo aver esaminato i dati preliminari
di  uno  studio  retrospettivo  tutt'ora in corso di svolgimento e la
letteratura italiana ed internazionale sull'argomento;
  Considerato che attualmente sono utilizzati siliconi liquidi (oli e
sospensioni) per uso iniettivo in interventi di chirurgia plastica, e
che trattasi di materiale non protetto che offre maggiori  rischi  di
disseminazione e di non localizzabilita' rispetto alle protesi;
  Ritenuto,  in  rapporto  alle  conoscenze  attuali,  di  non  poter
raggiungere conclusioni definitive sull'innocuita' dei siliconi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  proibito  l'uso  iniettivo  dei   siliconi   liquidi   (oli   e
sospensioni).