IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 6 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; Considerato che, a norma dell'art. 4 della sopraindicata convenzione ciascun Paese contraente favorisce la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici, istituendo delle riserve naturali nelle zone umide; Vista la nota n. 564/57 del 15 febbraio 1988 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha indicato la Valle Millecampi tra le aree suscettibili di essere trasformate in riserve naturali ai sensi del decreto ministeriale del 20 luglio 1987; Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico delle zone umide della Valle Millecampi che costituisce un ambiente naturale lagunare ancora significativo dal punto di vista ecologico e ricco di risorse naturali; Considerato che l'area di cui trattasi risulta essere meritevole del maggior livello di tutela previsto dalla legislazione vigente consistente nell'istituzione di una riserva naturale dello Stato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato che detta Valle e' caratterizzata da una ricca varieta' di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi ad acque aperte, canneti, barene, veline e motte e che la zona e' interessata dalla presenza delle caratteristiche associazioni botaniche della laguna di Venezia, di cui le piu' tipiche sono il Limonietum venutum e l'Artemisietum, nonche' della Spartina stricta, specie tipicamente atlantica che in Valle Millecampi costituisce l'unica presenza nell'areale mediterraneo; Considerato che in detta Valle trovano rifugio e alimentazione durante il periodo autunno-inverno numerose specie di uccelli acquatici tra i quali Svassi (Podiceps Sp. pl.) Anatre di superfice (Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas penelope) e Anatre tuffatrici (Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Mergus Sp. pl.) nonche' vari caradriformi, come Pettegola (Tringa totanus), Piovanelli e Gambecchi (calidris Sp. pl.); Considerato che nella medesima valle nidificano importanti colonie di specie di uccelli incluse nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981, ed in particolare Starna comune (Starna hirundo), Fraticello (S. Albirons), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e Fratino (Charadrius Alexandrinus); Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/ 2.4.20 alla presidenza della giunta della regione Veneto ed ai comuni di Codevigo (Padova) e Campagnalupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato parere in ordine all'individuazione in oggetto; Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/ 2.4.20 con la quale altresi' venivano trasmesse alla regione Veneto ed ai comuni di Codevigo e Campagnalupia le misure di salvaguardia provvisorie che il Ministero intendeva adottare per l'area in questione; Visto il decreto del 7 giugno 1989 con il quale veniva individuata la zona naturalistica Valle Millecampi, quale zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, e relative misure di salvaguardia; Vista la sentenza n. 1900 in data 25 settembre 1992 del TAR del Lazio II bis, con la quale il predetto decreto e' stato annullato sul rilievo che sulla base della normativa precedente alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, il Ministero dell'ambiente era sfornito del potere di deliberare l'individuazione delle aree su cui istituire riserve o parchi nazionali di importanza nazionale o internazionale; Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che in caso di necessita' ed urgenza il Ministro dell'ambiente puo' individuare aree da proteggere ai sensi della legge stessa ed adottare su di esse misure di salvaguardia; Vista la lettera dell'assessore all'ambiente della regione del Veneto del 5 agosto 1993, n. 826/31/300 con la quale chiedeva di emanare un provvedimento di salvaguardia per la Valle Millecampi; Considerato che e' stato avviato il procedimento per l'emanazione delle misure di salvaguardia ai sensi del citato art. 6, comma 1, della legge n. 394 del 1991; Rilevato che, in attesa dell'acquisizione del formale parere della regione e degli enti locali interessati, sulle misure di salvaguardia da adottare nella zona sopradescritta, si rende necessario, in considerazione dell'imminente apertura della stagione venatoria, vietare con apposita ordinanza contingibile ed urgente l'attivita' venatoria nella zona stessa; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Ordina: Art. 1. E' vietata l'attivita' venatoria nella zona di Valle Millecampi ubicata nella provincia di Venezia e di Padova, nei comuni di Campagnalupia e Codevigo, secondo i confini riportati nella planimetria di cui all'allegato A della presente ordinanza.