IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti  l'art.  1,  commi  2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 6 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro
sulle aree protette;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,  n.
448,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con il quale e' data piena  ed  intera  esecuzione  alla  convenzione
relativa  alle  zone  umide  di importanza internazionale soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2  febbraio
1971;
  Considerato  che  la  predetta  convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato  che,  a  norma   dell'art.   4   della   sopraindicata
convenzione  ciascun  Paese contraente favorisce la tutela delle zone
umide e degli uccelli acquatici, istituendo  delle  riserve  naturali
nelle zone umide;
  Vista  la  nota  n.  564/57  del  15  febbraio 1988 con la quale il
Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  ha  indicato  la  Valle
Millecampi  tra le aree suscettibili di essere trasformate in riserve
naturali ai sensi del decreto ministeriale del 20 luglio 1987;
  Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed  ecologico  delle
zone  umide  della  Valle  Millecampi  che  costituisce  un  ambiente
naturale lagunare ancora significativo dal punto di vista ecologico e
ricco di risorse naturali;
  Considerato che l'area di cui trattasi  risulta  essere  meritevole
del  maggior  livello  di  tutela previsto dalla legislazione vigente
consistente nell'istituzione di una riserva naturale dello  Stato  di
cui all'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Considerato che detta Valle e' caratterizzata da una ricca varieta'
di  ambienti  naturali  e seminaturali quali quelli relativi ad acque
aperte, canneti, barene, veline e motte e che la zona e'  interessata
dalla  presenza  delle  caratteristiche  associazioni botaniche della
laguna di Venezia, di cui le piu' tipiche sono il Limonietum  venutum
e  l'Artemisietum, nonche' della Spartina stricta, specie tipicamente
atlantica  che  in  Valle  Millecampi  costituisce  l'unica  presenza
nell'areale mediterraneo;
  Considerato  che  in  detta  Valle  trovano rifugio e alimentazione
durante  il  periodo  autunno-inverno  numerose  specie  di   uccelli
acquatici  tra  i quali Svassi (Podiceps Sp. pl.) Anatre di superfice
(Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas penelope) e Anatre  tuffatrici
(Aythya  ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Mergus Sp. pl.)
nonche'  vari  caradriformi,   come   Pettegola   (Tringa   totanus),
Piovanelli e Gambecchi (calidris Sp. pl.);
  Considerato  che nella medesima valle nidificano importanti colonie
di specie di  uccelli  incluse  nell'allegato  II  della  convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata  con  legge  n.
503/1981,   ed   in   particolare  Starna  comune  (Starna  hirundo),
Fraticello (S. Albirons), Cavaliere d'Italia (Himantopus  himantopus)
e Fratino (Charadrius Alexandrinus);
  Vista  la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/ 2.4.20 alla
presidenza della giunta della regione Veneto ed ai comuni di Codevigo
(Padova) e Campagnalupia (Venezia) circa la richiesta di un  motivato
parere in ordine all'individuazione in oggetto;
  Vista  la  propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/ 2.4.20 con
la quale altresi' venivano trasmesse alla regione Veneto ed ai comuni
di Codevigo e Campagnalupia le misure di salvaguardia provvisorie che
il Ministero intendeva adottare per l'area in questione;
  Visto il decreto del 7 giugno 1989 con il quale veniva  individuata
la  zona  naturalistica  Valle  Millecampi,  quale zona di importanza
naturalistica nazionale  ed  internazionale,  e  relative  misure  di
salvaguardia;
  Vista  la  sentenza  n.  1900 in data 25 settembre 1992 del TAR del
Lazio II bis, con la quale il predetto decreto e' stato annullato sul
rilievo che sulla  base  della  normativa  precedente  alla  legge  6
dicembre  1991  n.  394,  il Ministero dell'ambiente era sfornito del
potere di deliberare l'individuazione delle  aree  su  cui  istituire
riserve o parchi nazionali di importanza nazionale o internazionale;
  Visto  l'art.  6,  comma  1, della citata legge 6 dicembre 1991, n.
394, il quale prevede  che  in  caso  di  necessita'  ed  urgenza  il
Ministro  dell'ambiente  puo' individuare aree da proteggere ai sensi
della legge stessa ed adottare su di esse misure di salvaguardia;
  Vista la lettera  dell'assessore  all'ambiente  della  regione  del
Veneto  del  5  agosto  1993,  n. 826/31/300 con la quale chiedeva di
emanare un provvedimento di salvaguardia per la Valle Millecampi;
  Considerato che e' stato avviato il procedimento  per  l'emanazione
delle  misure  di  salvaguardia  ai sensi del citato art. 6, comma 1,
della legge n. 394 del 1991;
  Rilevato che, in attesa dell'acquisizione del formale parere  della
regione e degli enti locali interessati, sulle misure di salvaguardia
da  adottare  nella  zona  sopradescritta,  si  rende  necessario, in
considerazione  dell'imminente  apertura  della  stagione  venatoria,
vietare  con  apposita  ordinanza contingibile ed urgente l'attivita'
venatoria nella zona stessa;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E' vietata l'attivita' venatoria nella  zona  di  Valle  Millecampi
ubicata  nella  provincia  di  Venezia  e  di  Padova,  nei comuni di
Campagnalupia  e  Codevigo,  secondo  i   confini   riportati   nella
planimetria di cui all'allegato A della presente ordinanza.