Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acsa Steel Forcings, con sede in Varese e unita' di Oggiona S. Stefano (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali determinate da presenze alternativamente di 16 e 24 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori su un organico totale di centoquarantaquattro unita', per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unita' di Pontecorvo (Frosinone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per sessantadue lavoratori interessati a fronte di un organico di sessantanove dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unita' di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trenta dipendenti su un organico complessivo di trentatre unita', per il periodo dal 26 dicembre 1992 al 25 giugno 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Apa, con sede in Torre del Greco (Napoli) e unita' di Torre del Greco (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per dodici lavoratori su un organico di ventidue unita' lavorative addette al settore industriale dello stabilimento di Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 novembre 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Luigi Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali (due giornate lavorative di 8 ore) nei confronti di quarantatre lavoratori su un organico totale di sessantotto unita', per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 agosto 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zibiro, con sede in Taino (Varese) e unita' di Taino (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trentasette lavoratori su un organico totale di quarantadue unita' per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali da realizzarsi su base annuale, nei confronti di trecentosettanta lavoratori su un organico totale di cinquecentosettantadue unita', per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unita' di Sassello (Savona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per cinquantadue lavoratori e a trentotto ore settimanali per quattro lavoratori su un organico complessivo di cinquantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis autonoleggio, con sede in Roma e uffici, stazioni e filiali nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 35 ore settimanali su base bimestrale per trecentonovantasei lavoratori interessati a fronte di un organico di quattrocentoventisei dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.G.M.B., con sede in Milano e stabilimento in Mapello (Bergamo), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albatros, con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento in Castelleone (Cremona), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 27 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chizzola, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni Sarde, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Giostra, con sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfalluminio, con sede in Milano e stabilimento in Pieve Porto Morone (Pavia), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo), stabilimenti in Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 15 gennaio 1993 al 14 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla RSL Gieffegi, con sede in Brescia e stabilimento in Brescia, per il periodo dal 27 novembre 1992 al 26 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Pro - Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Soft, con sede in Umbertide (Perugia) e stabilimento in Umbertide (Perugia), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrofin, con sede in Monfalcone (Gorizia), unita' in Burago di Molgora (Milano) e Treviglio (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apieffe, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unita' in Trezzano sul Naviglio (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 ottobre 1992 al 19 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marika Blu, con sede in Manerbio (Brescia) e stabilimento in Manerbio (Brescia), per il periodo dall'11 dicembre 1992 al 10 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pontelandolfo, con sede in Subbiano (Arezzo) e stabilimento in Pontelandolfo (Benevento), per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Marco Sud, con sede in Trani (Bari) e unita' in Trani (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 marzo 1993 al 30 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.M.S. Electro Mechanical Services, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e unita' in Mazzo di Rho (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1992 al 25 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Asa confezioni di Antonio Juliano & C., con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1992 al 13 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unita' di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche, con sede in Varese e unita' di Valle Olona (Varese), Varese e Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda meccanica bresciana, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 17 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Pomigliano D'Arco (Napoli), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo) e unita' di Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 14 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12738/3; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.M.R. Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda Menarini bus, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di Catania Etnea (Catania), Lentini (Siracusa) e Mazara del Vallo (Trapani), per il periodo dal 2 febbraio 1993 al 1 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 2 febbraio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e limitatamente all'unita' di Venezia-Mestre, per il periodo dal 2 agosto 1992 al 1 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 2 agosto 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e limitatamente all'unita' di Venezia-Mestre, per il periodo dal 2 febbraio 1993 al 1 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 2 febbraio 1993; Con decreto ministeriale 23 giugno 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Corbin Co., con sede in Milano e unita' di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 giugno 1992: favorevole. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12867/7 del 19 aprile 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993: favorevole. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Castelli, con sede in Bologna, limitatamente alle unita' di Bologna, Imola (Bologna) e Ozzano Emilia (Bologna), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993: favorevole. 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine Ilva, con sede in Genova e unita' di Levate (Milano), Piombino (Livorno), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 maggio 1993: favorevole. 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese), limitatamente al Centro assistenza di Napoli, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 luglio 1992: favorevole. 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industria eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 gennaio 1993: favorevole. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dyaguar, con sede in Desio (Milano) e unita' di Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993: favorevole. 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unita' di Catania, uffici di Ancona, Assago (Milano), Bologna, uffici di Vicenza e Roma e unita' site nella regione Lombardia, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993: favorevole. 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unita' di Catania, uffici di Ancona, Assago (Milano), Bologna, uffici di Vicenza e Roma e unita' site nella regione Lombardia, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993: favorevole. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e filiale di Roma, corso Trieste, per il periodo dal 9 marzo 1993 all'8 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 9 marzo 1993. Con decreto ministeriale 23 giugno 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo e unita' di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Ravenna, Brindisi, uffici in S. Donato Milanese e uffici vendita di Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 febbraio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo, uffici di S. Donato Milanese e uff. vendita di Milano, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1 febbraio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo, laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano e di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 febbraio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unita' di Ravenna, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unita' di Milano sede, uffici vendita e filiali, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano), Ferrara, Mantova, Milano, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 febbraio 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e laboratori di Paderno Dugnano (Milano) e S. Donato (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e laboratori di Paderno Dugnano (Milano) e S. Donato (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 febbraio 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Casoria (Napoli), Cesano Maderno (Milano), Mantova e Milano, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 febbraio 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Serchem, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Serchem, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem, con sede in Milano, uffici di Assago (Milano), uffici di Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem, con sede in Milano, uffici di Assago (Milano), uffici di Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 febbraio 1993; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Mlanese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sir industriale, con sede in Milano e unita' di Macherio (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993. Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unita' di Milano uffici direzionali e sede, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano, unita' di Milano e uffici di Assago (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Con decreto ministeriale 25 giugno 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Union Sud Abrasives and Tools, con sede in Taranto e unita' c/o arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.I.P.L.E.S., con sede in Taranto e unita' c/o arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 12 febbraio 1993 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 18 novembre 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Soc. Coop. Luigi Rizzo, con sede in Taranto unita' di Taranto e uffici per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 aprile 1993 n. 12971/1.