Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  in  attuazione della
delibera CIPI  7  giugno  1993  che  ha  approvato  il  programma  di
riorganizzazione  aziendale della S.p.a. Nuova Cimi Montubi, con sede
legale in Vimodrone (Milano), e' disposta, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla unita' produttiva operante nell'ambito del cantiere
della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in
forza  alla  data  dell'8  febbraio  1988,  la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 1  aprile
1992 al 30 settembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione salariale ai sensi
dell'art. 35 della  legge  n.  416/1981,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  della S.p.a. Edi.Gen., con sede e stabilimento in Napoli,
per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 1   luglio  1993  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Pordenone, con sede in  Bologna  e
stabilimento in Pordenone, e' prolungata sino al 30 settembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993 la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ni.Gi., con sede legale in Milano
ed unita' in Roma, e' prolungata al 31 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere   direttamente   all'erogazione   del    trattamento    di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.B.
Stampa rotocalco, con sede e stabilimento in Bellusco  (Milano),  per
il periodo 22 gennaio 1992-21 luglio 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla societa' Gima edizioni, con
sede e stabilimento in Torino, per il periodo dal 1  giugno  1992  al
31 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit
2000,  con  sede  legale  in  Assago  (Milano),  centro   direzionale
Milanofiori,  uffici  amministrativi in Assago, redazione centrale di
Milano e sedi estere, redazione  di  Roma,  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1992 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale di cui all'art. 8, comma 6,  del  decreto-legge  20  maggio
1993,  n.  148,  nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Group Factor, con sede e stabilimento in Milano, per il  periodo  dal
22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993.
   Con  decreto ministeriale 1  luglio 1993 e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla  societa'
Pneumatici   Pirelli,   unita'   produttiva  di  Villafranca  Tirrena
(Messina), per il periodo 7 giugno 1993-5 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale di cui all'art. 8, comma 6,  del  decreto-legge  20  maggio
1993,  n.  148,  nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Industrie  cavi  sud,  azienda  Alfacavi  TLC,   unita'   di   Airola
(Benevento), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di  cui  all'art.  8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Pirelli  servo  cavi,  con  sede  di Milano e stabilimento di Paderno
Dugnano (Milano), per il periodo dal 14 aprile  1993  al  13  ottobre
1993.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di  cui  all'art.  8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Pirelli  cavi,  con  sede  legale in Milano e stabilimento di Livorno
Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al  2  novembre
1993.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di  cui  all'art.  8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Pirelli  informatica,  con  sede  e  stabilimento  in  Milano, per il
periodo dal 22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale di cui all'art. 8, comma 6,  del  decreto-legge  20  maggio
1993,  n.  148,  nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Pirelli cavi, con sede e stabilimento in Milano, per il  periodo  dal
28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993.
   Con  decreto ministeriale 1  luglio 1993 e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Societa'  pneumatici  Pirelli,  con  sede in Milano e stabilimento di
Tivoli (Roma), per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   1    luglio  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Societa'
Piave, con sede in Feltre (Belluno) e unita' di Feltre (Belluno), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  un  numero
di  ore  settimanali inferiori per centotre lavoratori interessati su
duecentocinque in organico, per il periodo dal 2 gennaio 1993  al  1
gennaio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   1    luglio  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Confezioni
Zini,  con  sede  in  Merone  (Como), e unita' di Merone (Como) per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di tredici lavoratori su un organico totale
di diciassette unita', per il periodo dall'8 marzo 1993  al  7  marzo
1994.
   Con   decreto   ministeriale   1    luglio  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Facib,  con
sede  in Solbiate Olona (Varese) e unita' di Solbiate Olona (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali con riduzione da un massimo di 24 ore ad un  minimo
di 16 ore nei confronti di sedici lavoratori su un organico totale di
centotrentadue  unita',  per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 marzo
1994.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Start, con
sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita'  di  Peschiera  Borromeo
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinquantanove operai, da 30
a  25  ore  settimanali  nei confronti di tre operai e da 20 a 15 ore
settimanali nei confronti di quattro operai a fronte di  un  organico
complessivo di settantadue lavoratori, per il periodo dal 1  dicembre
1992 al 30 novembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   1   luglio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Stamperia A & B, con sede in
Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Appiano Gentile (Como),  per
il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 1   luglio  1993  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. My Lunch  unita'  mensa
c/o  Alfa  Lancia  di Desio (Milano) e' prolungata al 28 gennaio 1992
limitatamente alle giornate in cui nel  detto  periodo  vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria presso l'impresa industriale in  cui  viene  svolto  il
servizio mensa.
   Con   decreto   ministeriale   1   luglio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  La
Sambuchese, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in  Solofra
(Avellino), per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. T.R.A.M.E., con sede in Casavatore (Napoli) e
unita'  in  Casavatore (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 marzo 1993
al 17 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto   ministeriale   1   luglio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Sige
armamento, con sede in Napoli e stabilimento in  Teverola  (Caserta),
per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Spectrum,
con  sede  in Ariccia (Roma) e stabilimento in Ariccia (Roma), per il
periodo dal 24 dicembre 1992 al 23 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mayfair
Europa, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento in  Casavatore
(Napoli), per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  La  Nuova
Finiplast  di  Vigano'  Giuseppe  &  C.,  con  sede in Renate Brianza
(Milano)  e  stabilimenti  in  Monticello  (Como)  e  Renate  Brianza
(Milano), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Tessitura
Serica Vittorio Fumagalli, con sede in Pare' (Como) e stabilimento in
Pare' (Como), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Costruzioni meccaniche Chiesa, con sede in Pogliano Milanese (Milano)
e  stabilimento  in Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dal 29
gennaio 1991 al 28 luglio 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale 1  luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Omas,  con  sede  in  Pontevico  (Brescia)  e
unita'  in  Pontevico (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  27  novembre
1992 al 26 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Brondi Glass, con sede in Voghera (Pavia) e
unita' in Voghera  (Pavia),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 9 dicembre
1992 all'8 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Erredi,
con   sede  in  Ospedaletto  Valsugana  (Trento)  e  stabilimento  in
Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 22 aprile 1993  al
21 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Filatura  di  Delebio,  con  sede in Monza
(Milano)  e  unita'  in  Delebio   (Sondrio),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 7 ottobre 1992 al 28 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale 1  luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. C.E.M.I., con sede in Gela (Caltanissetta)  e
unita'  in Gela (Caltanissetta), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1992
al 2 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto   ministeriale   1   luglio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Lane
Grawitz,  con  sede  in  Gaglianico  (Vercelli)  e  stabilimento   in
Gaglianico  (Vercelli),  per  il  periodo  dal  9  maggio  1993 all'8
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto   ministeriale   1    luglio  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio
Gabo  di F.lli Bonini, con sede in Bruscello (Reggio Emilia) e unita'
di Bruscello (Reggio Emilia), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore  settimanali,  4  ore  per
cinque giorni alla settimana, nei confronti di sedici lavoratori, con
esclusione  degli apprendisti, su un organico totale di trentaquattro
unita', per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf, con
sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unita'  di  Scapezzano  di
Senigallia  (Ancona),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a 20 ore settimanali per quarantuno operai e due
impiegati dei cinquantanove dipendenti in organico,  per  il  periodo
dal 1  aprile 1993 al 31 ottobre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   1   luglio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teplamed,
con sede in S.  Gregorio  (Reggio  Calabria)  e  stabilimento  in  S.
Gregorio  (Reggio  Calabria), per il periodo dal 14 luglio 1993 al 13
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale 1  luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Umbria Conf., con sede in Umbertide (Perugia)
e unita' in Umbertide (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  28  gennaio
1993 al 27 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cobri, con
sede in S. Angelo in Vado (Pesaro) e stabilimento  in  S.  Angelo  in
Vado (Pesaro), per il periodo dal 7 aprile 1992 all'8 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c. Gri.del. di Grillo Angelo & C., con sede in
Barletta (Bari) e  unita'  in  Barletta  (Bari),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 29 aprile 1992 al 28 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.r.l.  S.A.I.  Ambrosini  Societa'  aeronautica
italiana, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unita'  in
Passignano  sul Trasimeno (Perugia), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  25
gennaio 1993 al 24 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagli, con
sede in Ancona e stabilimento  in  Ancona,  per  il  periodo  dal  13
novembre 1992 al 12 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Joky,  con
sede  in  Collecorvino  (Pescara)  e  stabilimento  in Pescara per il
periodo dal 9 aprile 1993 all'8 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale 1  luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Mery Style di Bulla Giancarlo & C., con  sede
in Alseno (Piacenza) e unita' in Alseno (Piacenza), e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dall'11 luglio 1992 al 31 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria
Baribbi Meridione, con sede in Atella  (Potenza)  e  stabilimento  in
Atella  (Potenza),  per il periodo dall'11 marzo 1993 al 10 settembre
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Reziafil,
con  sede in Monza (Milano) e stabilimento in Morbegno (Sondrio), per
il periodo dal 7 ottobre 1992 al 27 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fima, con
sede in Milano e stabilimenti in Cormano (Milano),  Milano  e  uffici
nazionali, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cav. Luigi
Presel, con sede in Trieste e stabilimento in Trieste, per il periodo
dal 28 ottobre 1992 al 27 aprile 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12949 del 28 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  C.M.I.,
con  sede in Alpignano (Torino) e stabilimento in Alpignano (Torino),
per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1  giugno 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12766 del 10 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  ditta  Cannarile
Industria  confezioni di Cannarile Cosimo, con sede in Martina Franca
(Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il  periodo
dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Oxan
maglierie,  con  sede  in  Ugento  (Lecce)  e  stabilimento in Ugento
(Lecce), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1  giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-  bis,della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto   ministeriale   1   luglio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Monocell,
con sede in Roma e stabilimento  in  Tortona  (Alessandria),  per  il
periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8- bis,della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  1   luglio  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Nuova
Falex,  con  sede  in  Viterbo  e  stabilimento  in S. Pietro Mosezzo
(Novara), per il periodo dal 28 maggio 1993 al 27 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-  bis,della
legge n. 160/1988.