Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in attuazione della delibera CIPI 7 giugno 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Cimi Montubi, con sede legale in Vimodrone (Milano), e' disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unita' produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35 della legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Edi.Gen., con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 settembre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale Pordenone, con sede in Bologna e stabilimento in Pordenone, e' prolungata sino al 30 settembre 1992. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni.Gi., con sede legale in Milano ed unita' in Roma, e' prolungata al 31 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.B. Stampa rotocalco, con sede e stabilimento in Bellusco (Milano), per il periodo 22 gennaio 1992-21 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Gima edizioni, con sede e stabilimento in Torino, per il periodo dal 1 giugno 1992 al 31 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit 2000, con sede legale in Assago (Milano), centro direzionale Milanofiori, uffici amministrativi in Assago, redazione centrale di Milano e sedi estere, redazione di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Group Factor, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo 7 giugno 1993-5 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC, unita' di Airola (Benevento), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli servo cavi, con sede di Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 14 aprile 1993 al 13 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede legale in Milano e stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli informatica, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, con sede in Milano e stabilimento di Tivoli (Roma), per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Piave, con sede in Feltre (Belluno) e unita' di Feltre (Belluno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un numero di ore settimanali inferiori per centotre lavoratori interessati su duecentocinque in organico, per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Zini, con sede in Merone (Como), e unita' di Merone (Como) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di tredici lavoratori su un organico totale di diciassette unita', per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 marzo 1994. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Facib, con sede in Solbiate Olona (Varese) e unita' di Solbiate Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali con riduzione da un massimo di 24 ore ad un minimo di 16 ore nei confronti di sedici lavoratori su un organico totale di centotrentadue unita', per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1994. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Start, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinquantanove operai, da 30 a 25 ore settimanali nei confronti di tre operai e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di quattro operai a fronte di un organico complessivo di settantadue lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 novembre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia A & B, con sede in Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Appiano Gentile (Como), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. My Lunch unita' mensa c/o Alfa Lancia di Desio (Milano) e' prolungata al 28 gennaio 1992 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sambuchese, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. T.R.A.M.E., con sede in Casavatore (Napoli) e unita' in Casavatore (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 marzo 1993 al 17 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spectrum, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento in Ariccia (Roma), per il periodo dal 24 dicembre 1992 al 23 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mayfair Europa, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento in Casavatore (Napoli), per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Nuova Finiplast di Vigano' Giuseppe & C., con sede in Renate Brianza (Milano) e stabilimenti in Monticello (Como) e Renate Brianza (Milano), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Serica Vittorio Fumagalli, con sede in Pare' (Como) e stabilimento in Pare' (Como), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Chiesa, con sede in Pogliano Milanese (Milano) e stabilimento in Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas, con sede in Pontevico (Brescia) e unita' in Pontevico (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1992 al 26 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brondi Glass, con sede in Voghera (Pavia) e unita' in Voghera (Pavia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erredi, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento in Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 22 aprile 1993 al 21 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura di Delebio, con sede in Monza (Milano) e unita' in Delebio (Sondrio), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1992 al 28 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.M.I., con sede in Gela (Caltanissetta) e unita' in Gela (Caltanissetta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1992 al 2 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e stabilimento in Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Gabo di F.lli Bonini, con sede in Bruscello (Reggio Emilia) e unita' di Bruscello (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, 4 ore per cinque giorni alla settimana, nei confronti di sedici lavoratori, con esclusione degli apprendisti, su un organico totale di trentaquattro unita', per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unita' di Scapezzano di Senigallia (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per quarantuno operai e due impiegati dei cinquantanove dipendenti in organico, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 luglio 1993 al 13 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria Conf., con sede in Umbertide (Perugia) e unita' in Umbertide (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1993 al 27 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cobri, con sede in S. Angelo in Vado (Pesaro) e stabilimento in S. Angelo in Vado (Pesaro), per il periodo dal 7 aprile 1992 all'8 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Gri.del. di Grillo Angelo & C., con sede in Barletta (Bari) e unita' in Barletta (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1992 al 28 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I. Ambrosini Societa' aeronautica italiana, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unita' in Passignano sul Trasimeno (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1993 al 24 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagli, con sede in Ancona e stabilimento in Ancona, per il periodo dal 13 novembre 1992 al 12 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Joky, con sede in Collecorvino (Pescara) e stabilimento in Pescara per il periodo dal 9 aprile 1993 all'8 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mery Style di Bulla Giancarlo & C., con sede in Alseno (Piacenza) e unita' in Alseno (Piacenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1992 al 31 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Baribbi Meridione, con sede in Atella (Potenza) e stabilimento in Atella (Potenza), per il periodo dall'11 marzo 1993 al 10 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reziafil, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 7 ottobre 1992 al 27 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fima, con sede in Milano e stabilimenti in Cormano (Milano), Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cav. Luigi Presel, con sede in Trieste e stabilimento in Trieste, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 aprile 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12949 del 28 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.I., con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento in Alpignano (Torino), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giugno 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12766 del 10 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cannarile Industria confezioni di Cannarile Cosimo, con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oxan maglierie, con sede in Ugento (Lecce) e stabilimento in Ugento (Lecce), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis,della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Monocell, con sede in Roma e stabilimento in Tortona (Alessandria), per il periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis,della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Falex, con sede in Viterbo e stabilimento in S. Pietro Mosezzo (Novara), per il periodo dal 28 maggio 1993 al 27 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis,della legge n. 160/1988.