Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sicomi, con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 1 aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 agosto 1992. Nota integrativa acquisita in data 18 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sicomi, con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 26 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: a r.l. Sicem, con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina), per il periodo dal 26 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 1 aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 agosto 1992. Nota integrativa acquisita in data 18 dicembre 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lo Grasso & C., con sede in Marsala (Trapani) e unita' di Marsala (Trapani), per il periodo dal 15 aprile 1991 al 14 ottobre 1991. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con decorrenza 15 aprile 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 dicembre 1991. Nota integrativa acquisita in data 5 novembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto del 15 aprile 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lo Grasso & C., con sede in Marsala (Trapani) e unita' di Marsala (Trapani), per il periodo dal 15 ottobre 1991 al 14 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con decorrenza 15 ottobre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 dicembre 1991. Nota integrativa acquisita in data 5 novembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. I.L.F.I. - Industria laterizi F.lli Iezzi, con sede in Torre de' Passeri (Pescara) e unita' di Torre de' Passeri (Pescara), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 settembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 19 febbraio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.V.O.A. - Societa' vastese olii alimentari, con sede in Vasto (Chieti) e unita' di Vasto (Chieti), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.V.O.A. - Societa' vastese olii alimentari, con sede in Vasto (Chieti) e unita' di Vasto (Chieti), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unita' di Catignano (Pescara), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 settembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 3 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unita' di Catignano (Pescara), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo) e unita' di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1 maggio 1992 al 31 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 agosto 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo) e unita' di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bartoletti E., con sede in Forli' e unita' di Forli', per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Ellesette arredamenti contemporanei di eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli'), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 1 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1992. Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 21 settembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fa.Bi.Ma., con sede in Riccione (Forli') e unita' di Riccione (Forli'), per il periodo dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991. Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 25 febbraio 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992. Nota integrativa acquisita in data 26 febbraio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Geo, con sede in Lerici (La Spezia) e unita' di Lerici (La Spezia), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 giugno 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Kelly Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 agosto 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Kelly Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comet I.T.R., con sede in Modena e unita' di Modena, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 luglio 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Mery Style di Bulla Giancarlo & C., con sede in Alseno (Piacenza) e unita' di Alseno (Piacenza), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 10 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. SAMP - Societa' per azioni meccanica di precisione, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Villanova di Castenaso (Bologna), e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unita' di Lucca per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 maggio 1993. Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo e unita' di Rovigo e dipendenze in provincia, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 febbraio 1993. Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo e unita' di Rovigo e dipendenze in provincia, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993. Nota aziendale acquisita in data 17 febbraio 1993. Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo e unita' di Viterbo, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona e unita' di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Forli', con sede in Forli' e unita' di Cesena (Forli') e Forli', per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 febbraio 1993. Contributo addizionale: no, amministrazione controllata. In amministrazione controllata fino al 3 dicembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta e unita' di Caltanissetta, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 marzo 1993. Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e unita' di Acquacalda (Lucca), per il periodo dal 27 dicembre 1992 al 26 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 27 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Menci, con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo) e unita' di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993. Contributo addizionale: no, amministrazione controllata. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Ospedaletto (Pisa) e unita' di Ospedaletto (Pisa), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 2 novembre 1992. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ecosud, con sede in Napoli e unita' di Pisa, localita' Ospedaletto, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1991 con decorrenza 2 settembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 ottobre 1991. Nota ispettorato acquisita in data 4 novembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ecosud, con sede in Napoli e unita' di Pisa, localita' Ospedaletto, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Uno a Erre Italia, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, Milano e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Ceramiche Elsa, con sede in Empoli (Firenze) e unita' di Empoli (Firenze), loc. Ponte a Elsa, Empoli (Firenze), loc. Terrafina, per il periodo dal 19 ottobre 1992 all'11 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 20 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano) per il periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 20 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Safi Conel, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Birone di Giussano (Milano) e Cormano (Milano) per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Tecnostampa, con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano) per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Luino (Varese) e unita' di Luino (Varese) per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manfrini R. Arti grafiche Vallagarina, con sede in Calliano (Trento) e unita' di Calliano (Trento) per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 7 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dima, con sede in Milano e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Seal (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unita' di Varese, per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzala la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano, e unita' di Rovigo, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 ottobre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano, e unita' di Rovigo, per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, filiali e magazzini commerciali di: Torino, Vercelli, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro) e unita' di Calusco d'Adda (Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli), sede di Bergamo, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, e unita' di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 1 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 settembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, e unita' di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo), dal 20 marzo 1993 Ansaldo azienda di finmeccanica,, con sede in Genova, e unita' di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 aprile 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, e unita' di Genova, Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993. 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Termosud (Gruppo Ansaldo), con sede in Gioia del Colle (Bari), e unita' di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 marzo 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cascami seta (Filatura seriche riunite), con sede in Vallemosso (Vercelli), e unita' di: Pomaretto (Torino), Tarcento (Udine), uffici di Milano, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Vallemosso (Vercelli), e unita' di Zugliano (Vicenza), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Vallemosso (Vercelli), e unita' di Zugliano (Vicenza), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 5 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Jesi (Ancona), e unita' di Jesi (Ancona), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, e unita' di Genova e Milano, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, e unita' di Piossasco (Torino), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Veglia Borletti (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unita' di Corbetta (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Veglia Borletti (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unita' di Corbetta (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gilardini (Divisione componenti meccanici), con sede in Torino, e unita' di Livorno, per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 novembre 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gilardini (Divisione componenti meccanici), con sede in Torino, e unita' di Livorno, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo Gie, con sede in Genova, e unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 9 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo Gie, con sede in Genova, e unita' di Genova, per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 29 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 30 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano, e unita' di Avezzano (L'Aquila), filiali nazionali, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano, e unita' di Avezzano (L'Aquila), filiali nazionali, per il periodo dal 4 novembre al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 gennaio 1993; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo Energia, gia' Ansaldo Gie (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, e unita' di: Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Cimat (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unita' di: Torino, Orbassano (Torino) e Nichelino (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Cimat (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unita' di: Torino, Orbassano (Torino) e Nichelino (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bellco (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola (Modena), e unita' di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1992; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bellco (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola (Modena), e unita' di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sipe Nobel, dal 1 gennaio 1993 B.P.D. - Difesa e Spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma, e unita' di Spilamberto (Modena), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1992; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sipe Nobel, dal 1 gennaio 1993 B.P.D. - Difesa e Spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma, e unita' di Orbetello (Grosseto), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat OM carrelli elevatori (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo (Brescia) e unita' di Bovezzo (Brescia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo (Brescia) e unita' di Bovezzo (Brescia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eliolona, con sede in Milano e unita' di Castelberforte (Mantova) e Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 agosto 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eliolona, con sede in Milano e unita' di Castelberforte (Mantova) e Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettrochimica solfuri e cloroderivati, con sede in Rosignano Solvay (Livorno) e unita' di Tavazzano con Villavesco (Milano), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 marzo 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tierre, con sede in Trivolzio (Pavia) e unita' di Trivolzio (Pavia), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fedital, con sede in Roma, uffici di Milano e stabilimento di Lodi (Milano), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Krizia maglia, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unita' di Sesto Ulteriano (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Krizia maglia, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unita' di Sesto Ulteriano (Milano), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 7 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova) e unita' di S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova) e unita' di S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.lli Lombardi, divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 agosto 1992. Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15 aprile 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.lli Lombardi, divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993. Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15 aprile 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mamoli rubinetteria, con sede in Milano e unita' di Lacchiarella e Milano (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 ottobre 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mamoli rubinetteria, con sede in Milano e unita' di Lacchiarella e Milano (Milano), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Copiano (Pavia), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Copiano (Pavia), per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Reziafil, con sede in Monza (Milano) e unita' di Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 28 agosto 1992 al 6 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 28 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Filatura di Delebio, con sede in Monza (Milano) e unita' di Delebio (Sondrio), per il periodo dal 28 agosto 1992 al 6 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 28 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. General Medical Merate, con sede in Seriate (Bergamo) e unita' di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Micromax International, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unita' di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mila Schon, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993; Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Angelo Cremona e Figlio, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano) e Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 febbraio 1993; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Crespi di Nembro, con sede in Nembro (Bergamo) e unita' di Nembro (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 4 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Somet societa' meccanica tessile, con sede in Colzate (Bergamo) e unita' di Albino (Bergamo) e Colzate (Bergamo), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 14 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ormac, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993; Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. No Sag italiana, dal 1 gennaio 1993 Sepi (Gruppo Fiat), con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) ora Torino, e unita' di San Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova limitatamente allo stabilimento di Milano per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Scarl C.M.C. - Divisione produzione prefabbricati, con sede in Ravenna e unita' di: Pievesestina di Cesena (Forli') e S. Arcangelo di Romagna (Forli'), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12867/10 del 19 aprile 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Scarl C.M.C. - Divisione produzione prefabbricati, con sede in Ravenna e unita' di: Pievesestina di Cesena (Forli') e S. Arcangelo di Romagna (Forli'), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 1 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cascami seta (Filature seriche riunite), con sede in Jesi (Ancona) e unita' di Jesi (Ancona), per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 1 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcan alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano) solo per lo stabilimento di Bresso (Milano), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcan alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano) e unita' di: Borgofranco d'Ivrea (Torino), centri di distribuzione nazionali, Pieve Emanuele (Milano), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Alcanital service (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano) solo per lo stabilimento di Gifflenga (Vicenza), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1982, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Weber (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adams, con sede in Novara e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 giugno 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Norton, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 2 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Chivasso (Torino), enti centrali di Milano, Torino e Napoli, enti commerciali nazionali, magazzini di San Giuliano Milanese (Milano), Pavia, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1993; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' produttive di Desio (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. C.T.P. di Tacchella Domenico & C. (Gruppo Carrera), con sede in Povegliano Veronese (Verona) e unita' di Povegliano Veronese (Verona), per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 20 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993. Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993. L'Istituo nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Basic line (Gruppo Carrera), con sede in Ariano Polesine (Rovigo) e unita' di Ariano Polesine (Rovigo), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993. Nota integrativa acquisita in data 21 maggio 1993. L'Istituo nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mustang (Gruppo Carrera), con sede in Tregnano (Verona) e unita' di Tregnano (Verona), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993. Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993. L'Istituo nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Shirt Line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera), con sede in Vigasio (Verona) e unita' di Vigasio (Verona), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993. Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993. L'Istituo nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 22 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Caris di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unita' di Cazzago S. Martino (Brescia), per il periodo dal 22 novembre 1992 al 21 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 22 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993. L'Istituo nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valmet Carcano, con sede in Maslianico (Como) e unita' di Maslianico (Como), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Marzocchi, con sede in Lavinio di Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sipe Nobel, dal 1 gennaio 1993 BPD - Difesa e spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unita' di Spilamberto (Modena), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat OM carrelli elevatori (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 7 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mistrall, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e unita' di Ogliastro Cilento (Salerno), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Mistrall, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e unita' di Ogliastro Cilento (Salerno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993; Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo dal 25 febbraio 1993 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettrodomus, con sede in Napoli e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.M.I., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.M.I., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Smecos, con sede in Torchiara (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Smecos, con sede in Torchiara (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Iplar sud, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 1 aprile 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Iplar sud, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta ricambi trattori e officine meccaniche Pagano Giuseppe, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 9 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 10 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 luglio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta ricambi trattori e officine meccaniche Pagano Giuseppe, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 10 settembre 1992 al 9 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 10 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Diagramma, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unita' di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuovi cantieri navali Cortazzo, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 gennaio 1993. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 5 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta tomaificio Antonio Schiano, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unita' di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Navalsud, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Navalsud, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992.