IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 marzo 1985, n. 129, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982, ed, in particolare, l'allegato A) dell'accordo stesso; Considerato che, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'8 settembre 1992, il Ministero degli affari esteri ha informato che la Repubblica di Slovenia, con una serie di note verbali in data 31 luglio 1992, ha dichiarato di subentrare, per quanto di competenza, alla ex Jugoslavia in una serie di accordi bilaterali, tra i quali quello sopracitato; Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che ha previsto l'estensione, limitatamente al prodotto benzina, del regime agevolativo previsto per la provincia di Gorizia alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine indicati nell'allegato A) dell'accordo sopracitato; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, che, al comma 1- ter dell'art. 7, ha previsto l'estensione del regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, al prodotto gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno lo- cale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione dei comuni della provincia di Udine destinatari del beneficio previsto dalla citata legge 6 febbraio 1992, n. 66; Decreta: Articolo unico I seguenti comuni della provincia di Udine sono destinatari, oltre alla provincia di Trieste, del regime agevolato relativo al prodotto gasolio, destinato ad uso autotrazione, previsto dal comma 1- ter dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con la legge 6 febbraio 1992, n. 66: 1) Attimis; 2) Cervignano del Friuli; 3) Chiopris Viscone; 4) Chiusa Forte; 5) Cividale del Friuli; 6) Codroipo; 7) Corno di Rosazzo; 8) Drenchia; 9) Faedis; 10) Gemona del Friuli; 11) Grimacco; 12) Lusevera; 13) Malborghetto Valbruna; 14) Manzano; 15) Moimacco; 16) Nimis; 17) Osoppo; 18) Premariacco; 19) Prepotto; 20) Pulfero; 21) Resia; 22) San Daniele del Friuli; 23) Savogna; 24) S. Giovanni al Natisone; 25) S. Leonardo; 26) S. Pietro al Natisone; 27) Stregna; 28) Taipana; 29) Tarvisio; 30) Tolmezzo; 31) Torreano; 32) Udine. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1993 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro del tesoro BARUCCI