IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424, concernente il riordinamento delle dogane  della  Repubblica,  i
punti  della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra
ciascuno dei punti predetti e la competente dogana  per  l'entrata  e
l'uscita delle merci;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972  e  successive
modificazioni, che ha stabilito  la  delimitazione  della  competenza
territoriale   dei  compartimenti  doganali  e  delle  circoscrizioni
doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i  posti
di  osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza
per materia delle dogane di seconda e terza categoria;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
  Visto in particolare l'art. 9 del  sopracitato  testo  unico,  come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985,
n. 254;
  Vista   la   richiesta   della   Ilva  S.p.a.,  volta  ad  ottenere
l'istituzione di una sezione doganale  presso  il  porto  di  Taranto
(molo ovest), che ricomprenda l'esistente sezione doganale Italsider;
  Considerata  la  disponibilita'  della suddetta societa' a fornire,
presso  il  predetto  porto,   all'Amministrazione   finanziaria   le
strutture   occorrenti  per  l'attivazione  in  loco  di  un  ufficio
doganale, cosi' come previsto dall'art. 9, ultimo comma,  del  citato
testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla richiesta di istituire una
sezione  doganale presso il porto di Taranto (molo ovest), al fine di
venire incontro alle esigenze della citata societa';
  Ravvisata  l'opportunita'  di  sopprimere   la   sezione   doganale
Italsider  nel  porto  di  Taranto,  attesa la ridottissima attivita'
svolta dalla stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' soppressa la sezione doganale Italsider, dipendente dalla dogana
di Taranto.