IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto in data 3  marzo  1993  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  55 dell'8 marzo
1993), con il quale - ai sensi dell'art. 3, comma 2, e  dell'art.  1,
comma  1,  del  decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella
legge 18 marzo 1993, n. 67 - sono state  individuate  le  istituzioni
creditizie  con  le  quali  le regioni e le province autonome possono
contrarre mutui da destinare al finanziamento  della  maggiore  spesa
sanitaria relativa rispettivamente agli anni 1989-91;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1  di  detto  decreto  in  cui e'
stabilito che i mutui in questione possono essere contratti  con  gli
enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B.;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  dicembre 1992, n. 481, recante
attuazione della  direttiva  89/646/CEE,  con  il  quale  sono  stati
introdotti mutamenti nell'ordinamento bancario;
  Ritenuta la necessita' di adeguare il citato decreto ministeriale 3
marzo 1993 alla normativa vigente;
                              Decreta:
  L'art.  1 del decreto ministeriale in data 3 marzo 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo
1993, concernente l'individuazione delle istituzioni  creditizie  con
le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da
destinare  al  finanziamento  della maggiore spesa sanitaria relativa
agli anni 1989 e 1991, e' sostituito dal seguente:
  "I mutui di cui alle disposizioni citate  nelle  premesse,  per  il
finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa agli anni 1989 e 1991, possono essere contratti con tutte le
banche operanti in Italia in base alla normativa vigente.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 settembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI