IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 344, relativo al riconoscimento della personalita' giuridica dello "Istituto nazionale case popolari per ciechi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, di soppressione del citato Istituto; Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le ultime operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio; Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 21 novembre 1986 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; Visto che il disposto dell'art. 7 della legge 8 agosto 1977, n. 513, alla copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 27.888.523, si provvede con prelevamenti, da disporsi dal Ministero dei lavori pubblici, a favore dell'Ufficio liquidazioni denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.), con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396; Visto l'intervento finanziario disposto dal Ministero dei lavori pubblici con decreto ministeriale n. 3372/A dell'8 febbraio 1988, emesso ai sensi del citato art. 7; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'"Istituto nazionale case popolari per ciechi" e' chiusa a tutti gli effetti.