IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1967
con il quale l'Istituto di malariologia "Ettore Marchiafava" e' stato
soppresso e posto in liquidazione con le  modalita'  stabilite  dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
   Vista   la   legge   4   dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno  1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti;
   Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
   Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state  ultimate,  per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56
puo' dichiararsi chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio  dell'ente
medesimo;
   Considerato  che  per la copertura del disavanzo di tale gestione,
accertato in  L.  106.043.944,  si  sono  resi  necessari  interventi
finanziari a carico del fondo di cui all'art. 14 della citata legge 4
dicembre 1956, n. 1404;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La  liquidazione  del  patrimonio  dell'Istituto  di  malariologia
"Ettore Marchiafava" e' chiusa a tutti gli effetti.