IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1967 con il quale l'Istituto di malariologia "Ettore Marchiafava" e' stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 106.043.944, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del fondo di cui all'art. 14 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Istituto di malariologia "Ettore Marchiafava" e' chiusa a tutti gli effetti.