IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successivi
aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il  triennio  1991-93,  che  prevede per l'Universita' di Milano, fra
l'altro, l'istituzione di un nuovo corso di laurea in  giurisprudenza
quale gemmazione per la istituenda Universita' statale II, nonche' la
istituzione  di un ulteriore corso di laurea in giurisprudenza per la
sede di Como;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'    accademiche    di    questa   Universita',   riguardanti
l'ordinamento degli studi del primo corso di laurea in giurisprudenza
e la istituzione, come da piano di sviluppo 1991-93,  dei  due  nuovi
corsi  di laurea in giurisprudenza, di cui uno in Milano e l'altro in
Como;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 17 giugno 1993;
  Rilevata  la  particolare  necessita'  di approvare le modifiche di
statuto proposte in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  citati  nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue.
                               Art. 1.
  Dopo il titolo II e l'intitolazione "facolta' di giurisprudenza" e'
inserito  il  seguente  nuovo  articolo,  con  lo  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi:
  Art. 8. - La facolta' di giurisprudenza  conferisce  la  laurea  in
giurisprudenza.