IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48,  istitutiva  del  Ministero
del bilancio e della programmazione economica;
  Visto,  in  particolare, l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, concernente l'istituzione del CIPE -  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica;
  Visto  l'art.  1 della legge 18 maggio 1977, n. 675, istitutivo del
CIPI - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale;
  Visto l'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale  e'
stato istituito il CIPES - Comitato interministeriale per la politica
economica estera;
  Visto  l'art.  1  della  legge  4  giugno 1991, n. 186, concernente
l'istituzione  del  CIPET  -  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica nel trasporto;
  Ritenuto   opportuno   regolamentare   l'attivita'   dei   Comitati
interministerialidi programmazione  economica  sopra  richiamati,  al
fine  di  assicurare  maggiore  correntezza  ed  una  piu'  razionale
organizzazione dei lavori sia per quanto riguarda la fase istruttoria
che gli adempimenti conseguenti;
                              Delibera:
  1. Le  sedute  dei  Comitati  interministeriali  di  programmazione
economica  indicati  in  premessa, relative ad argomenti di ordinaria
amministrazione, sono convocate, di  regola,  nell'ultima  decade  di
ciascun mese.
  In   tali   casi,   tutta  la  relativa  documentazione  (proposte,
interlocutorie, pareri, ecc.) deve pervenire, entro  la  prima  meta'
del  mese,  presso  la  Divisione  X - Segreteria dei Comitati, della
Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.
  Nei casi di sedute convocate in altri periodi del mese, per l'esame
di  argomenti  di  particolare  urgenza  e  rilevanza,  la   relativa
documentazione  deve  comunque  pervenire,  in tempo utile e in forma
completa, alla medesima divisione X.
  Ove la documentazione non pervenga in forma completa  e  nei  tempi
sopra  indicati, l'argomento non sara' inserito all'ordine del giorno
della seduta dei Comitati interministeriali salvo che  si  tratti  di
questioni di eccezionale urgenza e rilevanza.
  2.  I  Comitati  sono  convocati, di norma, almeno tre giorni prima
della riunione.
  Contestualmente alla convocazione e' inviata, qualora non sia stata
precedentemente  trasmessa,   la   documentazione   concernente   gli
argomenti da trattare in seduta.
  3. L'ufficio di segreteria dei Comitati interministeriali provvede,
contestualmente  alla  convocazione  della  seduta,  all'invio  della
documentazione acquisita alle amministrazioni  interessate  (compresi
la  Banca  d'Italia  e l'ISTAT) indirizzandola unicamente all'ufficio
abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla.
  4. La Direzione  generale  per  l'attuazione  della  programmazione
economica   provvede   alla   definitiva   stesura   delle  bozze  di
deliberazione da sottoporre all'esame dei Comitati interministeriali.
  5.  Per  l'esame  della  documentazione  e la predisposizione delle
bozze di delibera i competenti uffici del Ministero  del  bilancio  e
della  programmazione  economica,  ove  necessario,  provvedono  alla
sollecita convocazione di una  o  piu'  riunioni  cui  partecipano  i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  Le  risultanze di tali riunioni sono tempestivamente trasmesse alle
amministrazioni interessate.
  6. Alle sedute partecipano i  Ministri  componenti  i  Comitati,  i
Ministri invitati ed i segretari dei Comitati. Possono parteciparvi i
Sottosegretari   di   Stato   del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica anche se non svolgono funzioni di  segretari
dei Comitati.
  E'  ammessa  la  partecipazione  di Sottosegretari di Stato, previo
conferimento di delega, da acquisirsi agli atti della seduta, scritta
dal Ministro componente limitata  alla  riunione  ed  agli  argomenti
iscritti all'ordine del giorno.
  Sono  inoltre  ammessi  a  partecipare il presidente dell'ISTAT, il
Governatore della Banca d'Italia e,  limitatamente  alle  sedute  del
CIPET, il coordinatore del segretariato.
  La  presenza  di funzionari di altre amministrazioni con compiti di
assistenza tecnica ai Ministri o ai Sottosegretari partecipanti  alle
riunioni   deve   essere   da   questi   accreditata  ed  e'  ammessa
limitatamente  ai  punti  dell'ordine  del   giorno   di   rispettiva
competenza.
  7. Il testo provvisorio del verbale e' trasmesso dal segretario del
Comitato   interministeriale   ai   Ministri   ed  ai  Sottosegretari
partecipanti  alla  seduta  per  la   sua   approvazione.   Eventuali
osservazioni  devono  essere comunicate entro dieci giorni dalla data
di inoltro del testo provvisorio del verbale. Trascorso tale  termine
il verbale si intende approvato senza riserva alcuna.
  8.  I verbali originali delle sedute, muniti dei contrassegni e dei
sigilli di Stato, sono conservati presso gli archivi della  Direzione
generale per l'attuazione della programmazione economica.
  9.  Le  disposizioni contenute nella presente delibera si applicano
anche  agli  altri  Comitati  interministeriali   di   programmazione
economica  istituiti  in  seno  al  CIPE  ed indicati in premessa, ad
eccezione  del  CIPES,  per  il  quale  si  rimane  in  attesa  della
definizione del nuovo regolamento.
   Roma, 13 luglio 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA