IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, istitutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto, in particolare, l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1977, n. 675, istitutivo del CIPI - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale; Visto l'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale e' stato istituito il CIPES - Comitato interministeriale per la politica economica estera; Visto l'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 186, concernente l'istituzione del CIPET - Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto; Ritenuto opportuno regolamentare l'attivita' dei Comitati interministerialidi programmazione economica sopra richiamati, al fine di assicurare maggiore correntezza ed una piu' razionale organizzazione dei lavori sia per quanto riguarda la fase istruttoria che gli adempimenti conseguenti; Delibera: 1. Le sedute dei Comitati interministeriali di programmazione economica indicati in premessa, relative ad argomenti di ordinaria amministrazione, sono convocate, di regola, nell'ultima decade di ciascun mese. In tali casi, tutta la relativa documentazione (proposte, interlocutorie, pareri, ecc.) deve pervenire, entro la prima meta' del mese, presso la Divisione X - Segreteria dei Comitati, della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. Nei casi di sedute convocate in altri periodi del mese, per l'esame di argomenti di particolare urgenza e rilevanza, la relativa documentazione deve comunque pervenire, in tempo utile e in forma completa, alla medesima divisione X. Ove la documentazione non pervenga in forma completa e nei tempi sopra indicati, l'argomento non sara' inserito all'ordine del giorno della seduta dei Comitati interministeriali salvo che si tratti di questioni di eccezionale urgenza e rilevanza. 2. I Comitati sono convocati, di norma, almeno tre giorni prima della riunione. Contestualmente alla convocazione e' inviata, qualora non sia stata precedentemente trasmessa, la documentazione concernente gli argomenti da trattare in seduta. 3. L'ufficio di segreteria dei Comitati interministeriali provvede, contestualmente alla convocazione della seduta, all'invio della documentazione acquisita alle amministrazioni interessate (compresi la Banca d'Italia e l'ISTAT) indirizzandola unicamente all'ufficio abilitato formalmente dall'amministrazione competente a riceverla. 4. La Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica provvede alla definitiva stesura delle bozze di deliberazione da sottoporre all'esame dei Comitati interministeriali. 5. Per l'esame della documentazione e la predisposizione delle bozze di delibera i competenti uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ove necessario, provvedono alla sollecita convocazione di una o piu' riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Le risultanze di tali riunioni sono tempestivamente trasmesse alle amministrazioni interessate. 6. Alle sedute partecipano i Ministri componenti i Comitati, i Ministri invitati ed i segretari dei Comitati. Possono parteciparvi i Sottosegretari di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica anche se non svolgono funzioni di segretari dei Comitati. E' ammessa la partecipazione di Sottosegretari di Stato, previo conferimento di delega, da acquisirsi agli atti della seduta, scritta dal Ministro componente limitata alla riunione ed agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Sono inoltre ammessi a partecipare il presidente dell'ISTAT, il Governatore della Banca d'Italia e, limitatamente alle sedute del CIPET, il coordinatore del segretariato. La presenza di funzionari di altre amministrazioni con compiti di assistenza tecnica ai Ministri o ai Sottosegretari partecipanti alle riunioni deve essere da questi accreditata ed e' ammessa limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di rispettiva competenza. 7. Il testo provvisorio del verbale e' trasmesso dal segretario del Comitato interministeriale ai Ministri ed ai Sottosegretari partecipanti alla seduta per la sua approvazione. Eventuali osservazioni devono essere comunicate entro dieci giorni dalla data di inoltro del testo provvisorio del verbale. Trascorso tale termine il verbale si intende approvato senza riserva alcuna. 8. I verbali originali delle sedute, muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato, sono conservati presso gli archivi della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. 9. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano anche agli altri Comitati interministeriali di programmazione economica istituiti in seno al CIPE ed indicati in premessa, ad eccezione del CIPES, per il quale si rimane in attesa della definizione del nuovo regolamento. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA