IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 244, concernente le norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa; Visto, in particolare, l'art. 1 che prevede che la tariffa nazionale degli onorari e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 7 della stessa legge che prevede che il medico provinciale, sentiti il consiglio provinciale di sanita' e l'Ordine provinciale dei medici, puo' apportare alle tariffe modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 30 per cento, quando ne ravvisi la necessita' in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' dei quali gli uffici dei medici provinciali e le attribuzioni dei consigli provinciali di sanita' sono stati trasferiti alle regioni, ferme restando le competenze degli organi statali in materia di ordini e collegi professionali; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e collegi professionali; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanita' le predette funzioni amministrative riservate allo Stato; Ritenuta la necessita' di individuare l'organo ministeriale competente a disporre le modifiche alle tariffe ai sensi dell'art. 7 della richiamata legge n. 244 del 1963; Ritenuta l'opportunita' di prevedere che sulle modifiche siano sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la Federazione nazionale degli Ordini di medici-chirurghi e degli odontoiatri; Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: 1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, la tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico- chirurgiche ed odontoiatriche puo' essere modificata, in aumento o in diminuzione in misura non superiore al 30%, in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale. 2. La modifica e' disposta dal direttore generale della Direzione generale degli ospedali, sentiti l'Ordine provinciale dei medici- chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competente, nonche' il Consiglio superiore di sanita' e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA