LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149,  il
quale  impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto
sulla totalita' dei titoli  a  chi,  direttamente  o  indirettamente,
abbia  acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1,
3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una  societa'  quotata
nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra  l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149  del  1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla  data
di pubblicazione della delibera stessa;
  Considerato  che  al  momento  della  pubblicazione  della presente
delibera, secondo la definizione di flottante di cui alla delibera n.
6892 del 25 febbraio 1993, la percentuale di flottante  delle  azioni
ordinarie  della Mondadori S.p.a. risulta inferiore al 10% ed e' pari
all'1,02%;
  Ritenuto che l'attuale percentuale  di  flottante  della  Mondadori
S.p.a.  non  e'  idonea a garantire la regolarita' delle negoziazioni
sul mercato e che pertanto si rende opportuno  definire  una  diversa
percentuale  di  flottante, sia pure inferiore al limite previsto dal
citato art. 10, comma 9;
  Considerato il valore di mercato e il  numero  di  titoli  ordinari
emessi   dalla   societa',   nonche'  il  controvalore  degli  scambi
giornalmente effettuati;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Mondadori
S.p.a., e' fissato il minor limite  percentuale  di  flottante  nella
misura del 6%.
  Il  soggetto  controllante  la societa' Mondadori S.p.a., pertanto,
deve promuovere un'O.P.A., ai sensi  dell'art.  10,  comma  9,  della
legge  18  febbraio  1992,  n.  149, a meno che, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione  della  presente  delibera,  non  vengano
ripristinate  le  condizioni  di diffusione dei titoli indicate nella
presente delibera.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  La   presente   delibera  sara'  inviata  in  copia  alla  societa'
interessata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
   Roma, 28 settembre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA