LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, il quale impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla data di pubblicazione della delibera stessa; Considerato che al momento della pubblicazione della presente delibera, secondo la definizione di flottante di cui alla delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie della Mondadori S.p.a. risulta inferiore al 10% ed e' pari all'1,02%; Ritenuto che l'attuale percentuale di flottante della Mondadori S.p.a. non e' idonea a garantire la regolarita' delle negoziazioni sul mercato e che pertanto si rende opportuno definire una diversa percentuale di flottante, sia pure inferiore al limite previsto dal citato art. 10, comma 9; Considerato il valore di mercato e il numero di titoli ordinari emessi dalla societa', nonche' il controvalore degli scambi giornalmente effettuati; Delibera: Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Mondadori S.p.a., e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 6%. Il soggetto controllante la societa' Mondadori S.p.a., pertanto, deve promuovere un'O.P.A., ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, a meno che, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, non vengano ripristinate le condizioni di diffusione dei titoli indicate nella presente delibera. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La presente delibera sara' inviata in copia alla societa' interessata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Roma, 28 settembre 1993 Il presidente: BERLANDA