IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che
i  premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze  radioattive
sono  approvati  ogni  tre  anni  a decorrere dal 1  luglio 1983, con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su
proposta  del  commissario  straordinario dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto  conto  delle
risultanze della gestione;
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1990;
  Vista  la nota n. 10/1/6021 del 12 agosto 1993 con la quale l'INAIL
ha trasmesso la delibera del commissario straordinario del  5  agosto
1993 concernente la nuova tariffa dei premi suddetti;
  Ritenuta la necessita' di approvare la tariffa stessa;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i   premi   annui   per
l'assicurazione  obbligatoria  dei  medici  contro  le  malattie e le
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze  radioattive
sono  fissati  nelle  stesse  misure di cui al decreto ministeriale 9
agosto 1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  205  del  3
settembre 1990.
  Il  premio  annuo concernente gli apparecchi radiologici installati
presso gli studi privati di medici veterinari per uso di diagnostica,
gia' compresi nella lettera A), punto  4),  del  citato  decreto,  e'
fissato nella misura di cui all'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  andra'  in  vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
   Roma, 30 settembre 1993
                                                  Il Ministro: GIUGNI