IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni a decorrere dal 1 luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1990; Vista la nota n. 10/1/6021 del 12 agosto 1993 con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del commissario straordinario del 5 agosto 1993 concernente la nuova tariffa dei premi suddetti; Ritenuta la necessita' di approvare la tariffa stessa; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle stesse misure di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 1990. Il premio annuo concernente gli apparecchi radiologici installati presso gli studi privati di medici veterinari per uso di diagnostica, gia' compresi nella lettera A), punto 4), del citato decreto, e' fissato nella misura di cui all'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e andra' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 30 settembre 1993 Il Ministro: GIUGNI