IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni; Visto l'art. 3, comma 4- bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, introdotto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che prevede che il Ministro della sanita' stabilisca, con proprio decreto, l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria; Visto l'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come sostituito dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; Decreta: Art. 1. 1. Non sono sottoposte all'obbligo di ricetta medico-veterinaria ai fini della commercializzazione le categorie di medicinali veterinari elencate nell'allegato al presente decreto. 2. La scelta delle categorie di medicinali veterinari elencate in allegato fa salvo in ogni caso il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato e integrato dall'art. 10 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66. 3. La vendita all'utilizzazione finale dei medicinali compresi nelle categorie di cui al comma 1 deve comunque essere effettuata dal farmacista, in farmacia e presso il grossista la vendita presso il grossista; e' limitata: a) ai veterinari nei casi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; b) ai titolari di animali che siano destinati alla produzione di alimenti; c) ai titolari di impianti nei quali vengono curati allevati o custoditi professionalmente animali.