IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e  successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  3,  comma 4- bis, del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  119,  introdotto  dall'art.  10,  comma  2,  del   decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che prevede che il Ministro della
sanita'  stabilisca,  con  proprio  decreto,  l'elenco dei medicinali
veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria;
  Visto l'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio  1992,
n.   119,   come  sostituito  dall'art.  10,  comma  7,  del  decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Non sono sottoposte all'obbligo di ricetta medico-veterinaria ai
fini della commercializzazione le categorie di medicinali  veterinari
elencate nell'allegato al presente decreto.
  2.  La  scelta delle categorie di medicinali veterinari elencate in
allegato fa salvo in ogni  caso  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art.  3  del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 119, come
modificato  e  integrato  dall'art.  10  del  decreto  legislativo  4
febbraio 1993, n. 66.
  3.  La  vendita  all'utilizzazione  finale  dei medicinali compresi
nelle categorie di cui al comma 1 deve comunque essere effettuata dal
farmacista, in farmacia e presso il grossista la  vendita  presso  il
grossista; e' limitata:
    a)  ai  veterinari  nei  casi  previsti  dall'art. 35 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;
    b) ai titolari di animali che siano destinati alla produzione  di
alimenti;
    c)  ai  titolari  di impianti nei quali vengono curati allevati o
custoditi professionalmente animali.