IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore",
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 "Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario",     e     successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  22 maggio 1978, n. 217 "Diritto di stabilimento e
libera prestazione dei servizi da parte dei medici-cittadini di Stati
membri delle Comunita' europee";
  Vista la legge 11 aprile 1953, n.  312  "Introduzione  insegnamenti
negli Statuti delle Universita'";
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  "Riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  "Istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica", ed in
particolare l'art. 16;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 "Norme sul piano triennale  di
sviluppo  dell'Universita'  e per l'attuazione del piano quadriennale
1986-90";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  1986,
n.  95  e  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989
concernenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e
chirurgia;
  Visti i decreti rettorali  19  ottobre  1989  e  11  gennaio  1990,
concernenti  l'istituzione  della  seconda  facolta'  di  medicina  e
chirurgia presso l'Universita' degli studi  di  Pavia,  con  sede  in
Varese;
  Visto  il decreto rettorale n. 2260 del 29 ottobre 1990 concernente
l'inserimento in  statuto  con  relativo  ordinamento  della  seconda
facolta' di medicina e chirurgia con sede in Varese;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 22 aprile 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
  Art. 82:
   4)  Area  delle  funzioni biologiche integrate: organi ed apparati
umani.
  Nel  corso  integrato  di  fisiologia  e'  omessa  la   disciplina:
biofisica.
  Nel  corso  integrato  di  biofisica  e  tecnologie  biomediche  e'
aggiunta la disciplina: biofisica.
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 26 luglio 1993
                                                   Il rettore: SCHMID