IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario", e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217 "Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici-cittadini di Stati membri delle Comunita' europee"; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 "Introduzione insegnamenti negli Statuti delle Universita'"; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica"; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'art. 16; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95 e il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 concernenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia; Visti i decreti rettorali 19 ottobre 1989 e 11 gennaio 1990, concernenti l'istituzione della seconda facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' degli studi di Pavia, con sede in Varese; Visto il decreto rettorale n. 2260 del 29 ottobre 1990 concernente l'inserimento in statuto con relativo ordinamento della seconda facolta' di medicina e chirurgia con sede in Varese; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 22 aprile 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 82: 4) Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani. Nel corso integrato di fisiologia e' omessa la disciplina: biofisica. Nel corso integrato di biofisica e tecnologie biomediche e' aggiunta la disciplina: biofisica. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 26 luglio 1993 Il rettore: SCHMID