IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1992 con il quale e'  stato
posto,  nei  confronti  della MAA assicurazioni auto e rischi diversi
S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede in Milano,  il  divieto  di
compiere  atti  di disposizione sui propri beni, a norma dell'art. 43
della citata legge n. 295/1978;
  Vista la lettera in data 5 aprile 1993 con la quale l'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP, ha formulato nei confronti della  predetta  MAA  assicurazioni
auto  e  rischi  diversi  S.p.a.  contestazione  di  grave  stato  di
irregolare  funzionamento  ai  sensi  della  vigente  normativa   ivi
compreso  l'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art.
2 della legge n. 20 del 1991;
  Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 316191,  con  la  quale
l'ISVAP   ha   comunicato   che   il   consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto  stesso  ha  deliberato   di   proporre   al   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico
della sopra indicata impresa del  provvedimento  di  cui  all'art.  7
della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della
legge 9 gennaio 1991, n. 20;
  Viste  le  successive lettere in data 5 agosto 1993, n. 316276 e 23
agosto 1993, n. 4490 Ris. Pres., con le quali il predetto Istituto di
vigilanza ha confermato la proposta  gia'  formulata  con  la  citata
lettera  in  data  28  luglio  1993,  di  adozione a carico della MAA
assicurazioni  auto e rischi diversi S.p.a., del provvedimento di cui
all'art. 7 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,  come  sostituito
dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposte dall'ISVAP in data 27 luglio  1993
le  cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente
recepite;
  Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 4908 Ris. Pres., con
la quale il predetto Istituto di vigilanza ha comunicato che tutta la
documentazione acquisita ed esaminata dagli uffici dopo la menzionata
proposta di commissariamento e'  stata  sottoposta  al  consiglio  di
amministrazione  dell'Istituto,  il  quale  ha  preso  atto  di  tale
documentazione ed ha confermato in pieno la delibera gia' assunta  in
ordine al commissariamento della societa';
  Vista  altresi'  la  relazione  per il consiglio di amministrazione
dell'ISVAP allegata alla citata nota del 15 settembre 1993, relazione
che, previa autonoma valutazione, e'  stata  recepita  da  parte  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato ed e'
stata presentata alla commissione  consultiva  per  le  assicurazioni
private  quale  ulteriore documentazione per la commissione stessa, e
le cui valutazioni e motivazioni debbono intendersi qui integralmente
recepite;
  Sentito il parere espresso  dalla  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private nella seduta del 16 settembre 1993;
  Tenuto conto che, per la gravita' delle irregolarita' accertate non
appare  possibile a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi
danneggiati,  procrastinare  ulteriormente   l'adozione   di   idonei
provvedimenti,   al   fine  di  espletare  ogni  utile  tentativo  di
risanamento della compagnia;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 7 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,  come
sostituito  dall'art.  2  della  legge  9  gennaio  1991, n. 20, sono
sciolti gli organi amministrativi  e  sindacali  ordinari  della  MAA
assicurazioni  auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni,
con sede in Milano.
  La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria  e
del  comitato  di  sorveglianza della predetta impresa sara' disposta
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP.
  La  gestione  straordinaria non potra' avere durata superiore ad un
anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 ottobre 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA