IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23  aprile  1993,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il
prefetto di Grosseto  e'  stato  nominato  commissario  delegato  per
l'attuazione  degli  interventi  urgenti, necessari al raggiungimento
degli obiettivi volti ad eliminare la situazione  di  pericolo  ed  i
maggiori  danni  derivanti  dall'inquinamento in atto nella laguna di
Orbetello, ed e' stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine  per
il completamento degli interventi stessi;
  Vista  l'ordinanza  n.  2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra
l'altro, il prefetto di Grosseto e' stato delegato ad  attuare  anche
gli  interventi  relativi  alla  raccolta  delle  alghe alla foce dei
canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna
di  Orbetello  ed  alle  conseguenti   operazioni   di   smaltimento,
adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze,
tutte  le  misure  necessarie,  intese ad evitare che tali interventi
producessero danni all'ambiene marino  ed  alle  collegate  attivita'
turistiche  e della pesca e sono stati individuati due sub-commissari
quali collaboratori del commissario stesso;
  Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  1   luglio  1993,  con la quale il
prefetto Claudio Giannotti e'  stato  nominato  commissario  delegato
all'attuazione   degli   interventi  di  cui  alle  sopra  menzionate
ordinanze in sostituzione  del  prefetto  di  Grosseto,  collocato  a
riposo per raggiunti limiti di eta';
  Vista  la  nota  n. 216/FC datata 17 settembre 1993 con la quale il
Ministro dell'ambiente chiede la proroga di almeno 6 mesi del termine
fissato al 15 settembre 1993 per l'attuazione  di  alcuni  interventi
che,   pur   previsti   nei  citati  provvedimenti,  non  sono  stati
realizzati, durante la trascorsa stagione estiva, in quanto avrebbero
arrecato un inevitabile impatto deteriore  sull'ambiente  marino  che
l'ordinanza n. 2319/FPC del 22 maggio 1993 esplicitamente indicava di
evitare, nonche' l'introduzione di talune prescrizioni e cautele atte
a  minimizzare  l'impatto sull'ambiente connesso con la realizzazione
di taluni interventi;
  Considerato che gli interventi finora  effettuati  ovvero  iniziati
appaiono  conformi al dettato delle richiamate ordinanze n. 2318 e n.
2319 e che quelli non ancora attuati, di cui ai punti b),  d)  ed  f)
delle  premesse  dell'ordinanza  2318,  appaiono  determinanti per il
risanamento della laguna;
  Considerato, altresi', che per la  realizzazione  degli  interventi
sopradescritti  appare  opportuno estendere alla legge 8 agosto 1985,
n. 431, la facolta' di deroga alle norme di legge  gia'  concesse  al
commissario delegato con le precedenti ordinanze;
  Vista,  inoltre,  la  nota n. 2407/GAB datata 15 luglio 1993 con la
quale il prefetto Claudio Giannotti chiede determinazioni  in  merito
al  trattamento economico e di missione spettante allo stesso nonche'
ai due sub-commissari e la fissazione di un congruo numero di ore  di
lavoro  straordinario  per  le  prestazioni  effettuate dal personale
della prefettura di Grosseto oltre le  normali  ore  di  ufficio,  in
considerazione delle esigenze connesse all'emergenza ambientale nella
laguna di Orbetello;
  Vista la nota n. 14651/ARS/DI datata 10 settembre 1993 con la quale
il  Ministero  dell'ambiente  esprime  l'intesa  sulle  richieste del
predetto commissario;
  Ravvisata la necessita' di determinare sugli argomenti in premessa;
  Avvalendosi di poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il termine per il completamento degli  interventi  di  cui  alle
ordinanze  n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC del 22 maggio
1993, come esplicitati nelle premesse, e' prorogato al 31 marzo 1994.
  2. Gli interventi di cui al punto d) delle  premesse  della  citata
ordinanza  n.  2318/FPC  verranno  effettuati  con  mezzi  e  secondo
modalita' tali da rendere minimo l'impianto sull'ambiente lagunare  e
circostante.