IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1988, recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea; Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1993, recante norme per l'importazione di lepri dall'estero; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 10 del decreto ministeriale del 14 settembre 1993, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. Qualora il lancio non avvenga nel territorio dell'unita' sanitaria locale di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale unita' sanitaria locale provvede a dare comunicazione dell'inoltro degli animali a quello dell'unita' sanitaria locale competente per l'area di lancio, al fine di consentire la necessaria vigilanza veterinaria. 2. Il servizio veterinario delle unita' sanitarie locali competenti per il territorio di lancio invia comunque esplicita disposizione ai responsabili dell'immissione in liberta' delle lepri affinche' essi: a) provvedano a lanciare solo gruppi di lepri della stessa provenienza, evitando il mescolamento di soggetti di provenienza diversa; b) provvedano ad inviare nel piu' breve tempo possibile ogni lepre rinvenuta morta al piu' vicino istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo di accertarne le cause di morte. Di tale invio dovra' essere data comunicazione anche al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale".