IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Premesso  che  il progetto di nuova cartografia geologica ufficiale
avviato dal Servizio geologico ai sensi della legge 11 marzo 1988, n.
67, art. 18, lettera G) e della legge 28 agosto 1989, n. 305, art. 4,
riguarda l'intero territorio nazionale;
  Considerato che la natura e la complessita' del progetto, sia sotto
l'aspetto scientifico sia riguardo alle esigenze di informatizzazione
dei dati rilevati finalizzata e coerente  con  la  realizzazione  del
sistema  informativo  unico  previsto  dalla legge 18 maggio 1989, n.
183, art. 9, richiede, da parte del Servizio geologico, una  costante
attivita' di indirizzo, coordinamento e controllo dei risultati;
  Ritenuto   che   per   tale   attivita'   si  rende  necessaria  la
partecipazione di tutte le principali  componenti  istituzionali  che
collaborano   con  il  Servizio  geologico  nella  realizzazione  del
progetto;
  Ritenuto altresi' che quanto premesso  possa  realizzarsi  in  modo
ottimale attraverso la istituzione nell'ambito del Servizio geologico
di  un  apposito  comitato  consultivo per il coordinamento nazionale
della cartografia geologica e geotematica;
  Considerato che i rappresentanti delle  regioni  all'uopo  delegati
hanno   concordato   sulla  opportunita'  di  istituire  il  predetto
Comitato, inserendo nel suo ambito anche  qualificati  rappresentanti
della comunita' scientifica nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Presso il Servizio geologico nazionale e' istituito il "Comitato
per   il   coordinamento  nazionale  della  cartografia  geologica  e
geotematica".
  2. Il Comitato resta in carica cinque anni ed e' costituito:
   dal direttore del Servizio geologico nazionale che lo presiede;
   da  quattro  rappresentanti  designati  dal   Servizio   geologico
nazionale;
   da  quattro  esperti  nazionali in cartografia geologica designati
dal Consiglio nazionale delle ricerche;
   dal presidente della Societa' geologica italiana;
   da sei geologi delle regioni individuati tra  i  responsabili  dei
progetti  di  competenza  del  Servizio  geologico,  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di Trento e Bolzano, di cui almeno uno per l'area
geologica  alpina  (regioni   Liguria,   Piemonte,   Valle   d'Aosta,
Lombardia,  Veneto,  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano),
almeno  uno  per  l'area  geologica   dell'Appennino   settentrionale
(regioni  Toscana,  Emilia-Romagna,  Marche,  Umbria)  almeno uno per
l'area geologica dell'Appennino centro-meridionale  (regioni  Molise,
Abruzzo,  Lazio,  Campania,  Basilicata  e  Puglia)  e almeno uno per
l'area geologica delle isole maggiori e dell'arco calabro  (Calabria,
Sicilia e Sardegna).