IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Premesso che il progetto di nuova cartografia geologica ufficiale avviato dal Servizio geologico ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 18, lettera G) e della legge 28 agosto 1989, n. 305, art. 4, riguarda l'intero territorio nazionale; Considerato che la natura e la complessita' del progetto, sia sotto l'aspetto scientifico sia riguardo alle esigenze di informatizzazione dei dati rilevati finalizzata e coerente con la realizzazione del sistema informativo unico previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 9, richiede, da parte del Servizio geologico, una costante attivita' di indirizzo, coordinamento e controllo dei risultati; Ritenuto che per tale attivita' si rende necessaria la partecipazione di tutte le principali componenti istituzionali che collaborano con il Servizio geologico nella realizzazione del progetto; Ritenuto altresi' che quanto premesso possa realizzarsi in modo ottimale attraverso la istituzione nell'ambito del Servizio geologico di un apposito comitato consultivo per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica; Considerato che i rappresentanti delle regioni all'uopo delegati hanno concordato sulla opportunita' di istituire il predetto Comitato, inserendo nel suo ambito anche qualificati rappresentanti della comunita' scientifica nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Presso il Servizio geologico nazionale e' istituito il "Comitato per il coordinamento nazionale della cartografia geologica e geotematica". 2. Il Comitato resta in carica cinque anni ed e' costituito: dal direttore del Servizio geologico nazionale che lo presiede; da quattro rappresentanti designati dal Servizio geologico nazionale; da quattro esperti nazionali in cartografia geologica designati dal Consiglio nazionale delle ricerche; dal presidente della Societa' geologica italiana; da sei geologi delle regioni individuati tra i responsabili dei progetti di competenza del Servizio geologico, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno uno per l'area geologica alpina (regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, e le province autonome di Trento e Bolzano), almeno uno per l'area geologica dell'Appennino settentrionale (regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria) almeno uno per l'area geologica dell'Appennino centro-meridionale (regioni Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia) e almeno uno per l'area geologica delle isole maggiori e dell'arco calabro (Calabria, Sicilia e Sardegna).