IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n.  142,  ed  in  particolare  gli
articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n. 752 (legge pluriennale per
l'agricoltura), concernente l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura;
  Vista la  legge  10  luglio  1991,  n.  201,  che  ha  disposto  il
differimento  delle  disposizioni  di  cui  alla  predetta  legge  n.
752/1986;
  Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i  provvedimenti
finanziari  per  le  regioni  a  statuto  ordinario, e il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  concernente  il
trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;
  Vista  la  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e sue modificazioni ed
integrazioni, recante nuove disposizioni  per  la  prevenzione  della
delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.  2052
in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al
rafforzamento  della  loro  efficacia e all'attuazione di un migliore
coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.  4253
in  data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi
dei Fondi strutturali;
  Considerato che l'art.  10  del  regolamento  del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del
regolamento  n.  2052/1988  per  quanto  riguarda  il FEOGA - Sezione
orientamento, ha  abrogato  il  regolamento  n.  355/77,  tranne  gli
articoli  da  6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del
31 dicembre 1989 per i prodotti dell'agricoltura, ovvero prima del 31
dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;
  Visti i programmi operativi plurifondo approvati dalla  Commissione
delle   Comunita'   europee   in   attuazione  dell'obiettivo  1,  in
particolare per la parte relativa al FEOGA - Sezione orientamento;
  Visti i  programmi  operativi  approvati  dalla  Commissione  delle
Comunita' europee in attuazione dell'obiettivo 5b, in particolare per
la parte relativa al FEOGA - Sezione orientamento;
  Vista la nota n. 86182 del 19 marzo 1993, con la quale il Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste quantifica complessivamente in lire
1.583 miliardi l'importo necessario per assicurare il cofinanziamento
nazionale sulla base dei  programmi  operativi  plurifondo  approvati
dalla  Commissione delle Comunita' europee in applicazione dei citati
regolamenti;
  Considerato che le disponibilita' del succitato Fondo di  rotazione
per il settore agricolo e relative all'anno 1993 ammontano a lire 660
miliardi;
  Vista   la   nota  n.  52348  del  26  giugno  1993  del  Ministero
dell'agricoltura  e   delle   foreste   con   la   quale   e'   stato
conseguentemente   rideterminato   il   programma   degli  interventi
finanziari da effettuarsi nell'anno 1993 con il concorso  comunitario
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987.
  Considerato  che  le  regioni  e  province  autonome possono per la
predisposizione dei propri documenti di  bilancio  fare  riferimento,
per  le  esigenze  finanziarie  non assicurate da risorse proprie, da
somministrazioni pregresse  o  da  leggi  di  settore,  al  Fondo  di
rotazione   di  cui  all'art.  5  della  citata  legge  n.  183/1987,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
  Considerato che per quanto disposto dal secondo comma  dell'art.  3
della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti
autorita',  solo  gli  interventi  oggetto di deliberazione di questo
Comitato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  e  i collegati volumi finanziari del
settore  "Agricoltura",  per  l'anno  1993,  sono  specificati,   con
riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato
che costituisce parte integrante della presente delibera.
  2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati
sulla  base  di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e,
per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle  foreste.  Tali
richieste  devono  essere  corredate  da idonea documentazione da cui
risulti che le stesse afferiscono a  provvedimenti  d'impegno  per  i
quali  e' individuato il beneficiario finale. Lo stato di avanzamento
delle azioni viene valutato sulla base delle  informazioni  contabili
fatte   pervenire  al  Fondo  di  rotazione  da  parte  dei  soggetti
responsabili dell'attuazione, anche  su  supporto  informativo  della
Ragioneria generale dello Stato.
  3.  Il  Fondo  di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate
dalle Comunita' europee, con  esclusione,  quindi,  sia  degli  aiuti
consentiti,  ma  non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti
ammessi al cofinanziamento comunitario.
  4. Le regioni e province autonome inviano  al  Fondo  di  rotazione
copia  della  rendicontazione  predisposta  per  la  CEE in base alla
specifica normativa comunitaria.
  5. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della  delibera
CIPE  del  2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti di
cui  alla  legge  n.  752/1986  che  prevede   il   reintegro   delle
anticipazioni  regionali  di  cofinanziamento relative all'attuazione
dei  regolamenti  comunitari  strutturali  nei  limiti  dei  relativi
rientri comunitari.
  6.  Per  l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee n. 2328/91, restano confermate le modalita' determinate dalla
delibera  CIPE  del  12  settembre  1989,  limitatamente   all'azione
concernente  il ritiro dei seminativi dalla produzione; per le azioni
riguardanti       "l'estensivizzazione"      e      "l'incentivazione
all'imboschimento su terreni set-aside", nonche' di  quelle  connesse
all'attuazione  dei regolamenti CEE n. 456/80, n. 458/80, n. 355/77 e
n. 866/90, si provvede ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  568/1988,  e con le modalita' stabilite dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Fondo di rotazione.
  7. Il Fondo  di  rotazione,  in  relazione  ai  pagamenti  disposti
direttamente  in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari
controlli, avvalendosi  delle  strutture  della  Ragioneria  generale
dello   Stato,   anche   in   collaborazione   con  l'amministrazione
interessata.
   Roma, 13 luglio 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 159