IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'agricoltura), concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, che ha disposto il differimento delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 752/1986; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Considerato che l'art. 10 del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/1988 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento, ha abrogato il regolamento n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989 per i prodotti dell'agricoltura, ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca; Visti i programmi operativi plurifondo approvati dalla Commissione delle Comunita' europee in attuazione dell'obiettivo 1, in particolare per la parte relativa al FEOGA - Sezione orientamento; Visti i programmi operativi approvati dalla Commissione delle Comunita' europee in attuazione dell'obiettivo 5b, in particolare per la parte relativa al FEOGA - Sezione orientamento; Vista la nota n. 86182 del 19 marzo 1993, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quantifica complessivamente in lire 1.583 miliardi l'importo necessario per assicurare il cofinanziamento nazionale sulla base dei programmi operativi plurifondo approvati dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dei citati regolamenti; Considerato che le disponibilita' del succitato Fondo di rotazione per il settore agricolo e relative all'anno 1993 ammontano a lire 660 miliardi; Vista la nota n. 52348 del 26 giugno 1993 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la quale e' stato conseguentemente rideterminato il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1993 con il concorso comunitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987. Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Delibera: 1. Le linee di intervento e i collegati volumi finanziari del settore "Agricoltura", per l'anno 1993, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali e' individuato il beneficiario finale. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato. 3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalle Comunita' europee, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. 4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria. 5. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti di cui alla legge n. 752/1986 che prevede il reintegro delle anticipazioni regionali di cofinanziamento relative all'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali nei limiti dei relativi rientri comunitari. 6. Per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2328/91, restano confermate le modalita' determinate dalla delibera CIPE del 12 settembre 1989, limitatamente all'azione concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione; per le azioni riguardanti "l'estensivizzazione" e "l'incentivazione all'imboschimento su terreni set-aside", nonche' di quelle connesse all'attuazione dei regolamenti CEE n. 456/80, n. 458/80, n. 355/77 e n. 866/90, si provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, e con le modalita' stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Fondo di rotazione. 7. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 159