IL PRESIDENTE
  Visto il decreto interministeriale 26  luglio  1967,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 9 luglio 1989, n. 168;
  Viste   la  deliberazione  n.  4390,  adottata  all'unanimita'  dei
presenti,  e  la  deliberazione  n.  4391,  adottata  con  una   sola
astensione,  nel  corso della riunione del consiglio direttivo del 30
aprile 1993;
  Accertato che alla riunione del consiglio direttivo, appena  detta,
ha  partecipato  ben  oltre  la  maggioranza  assoluta dei componenti
dell'organo;
  Considerato   il    contenuto    regolamentare,    nei    confronti
dell'Istituto,  delle  due deliberazioni, che adeguano all'attualita'
ed articolano in riferimento alla struttura dell'Ente, alcuni  limiti
di  somma  concernenti  le  operazioni  gestionali  e  le  competenze
gestionali specificamente indicate nelle deliberazioni stesse;
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica  n.  SVE/1003/C/11.0/1.0,  in  data  18
settembre 1993, con  la  quale  viene  comunicato  il  risultato  del
controllo di competenza ministeriale;
  Ritenuto l'esito positivo del controllo di cui sopra;
  Visti  gli  articoli  8,  comma 4, 17, comma 2, e 6, comma 9, della
richiamata legge n. 168/1989;
                              Dispone:
  1. Sono emanate, nel testo allegato quale  parte  integrante  della
presente  disposizione,  le  deliberazioni del consiglio direttivo n.
4390 e n. 4391, adottate nella riunione del 30 aprile 1993.
  2. La presente disposizione ed  i  suoi  allegati  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma
4, della legge n. 168/1989.
                                                Il presidente: MAIANI
                ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
                       IL CONSIGLIO DIRETTIVO
                        Deliberazione n. 4390
   Il  consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
riunito in Roma il giorno 30 aprile 1993:
    visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967,  e  successive
modifiche  ed integrazioni, che ha riordinato l'Istituto nazionale di
fisica nucleare  (INFN),  atribuendogli  il  compito  di  promuovere,
coordinare  ed  effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo
della fisica nucleare, cosiddetta fondamentale;
    vista la legge 20 marzo 1975, n.  70,  recante  disposizioni  sul
riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del  rapporto  di lavoro del
personale dipendente;
    visto, in particolare, l'art. 30 della citata legge  n.  70/1975,
che  detta disposizioni sul controllo sui bilanci di previsione degli
enti individuati e classificati  nella  legge  stessa,  ivi  compreso
l'INFN, e prevede norme uniformi di amministrazione e contabilita';
    visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 dicembre
1979,  n.  696,  recante  l'approvazione  del  regolamento   per   la
classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e
la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975;
    vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  di  istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    visto, in particolare, l'art. 8,  comma  1,  della  legge  appena
ricordata,  che  attribuisce  all'INFN la qualifica di ente "pubblico
nazionale di ricerca a  carattere  non  strumentale",  con  autonomia
scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e  contabile  ai  sensi
dell'art.  33  della  Costituzione,  nel  rispetto  delle   finalita'
istituzionali soprarichiamate;
    visto,  altresi',  l'art. 8, comma 5, della legge stessa, in base
al quale anche l'INFN,  puo'  adottare  un  proprio  regolamento  per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita', basato sulle sue
specifiche  necessita'   e   con   riferimento   ai   soli   principi
dell'ordinamento  contabile  dello Stato e degli enti pubblici, cosi'
svincolando l'Istituto stesso dagli obblighi ed  oneri  previsti  dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.
696/1979, che continua ad applicarsi solo fino a che si  provveda  in
via autonoma;
    ritenuto  di  continuare ad avvalersi transitoriamente, in questa
fase di rapida evoluzione del quadro  normativo  di  riferimento,  in
particolare  per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei principi di
autonomia e la sempre piu' ampia influenza  nell'ordinamento  interno
della  normativa  comunitaria,  del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 696/1979, introducendovi, peraltro, ed
in riferimento esclusivo all'INFN, alcuni necessari adattamenti;
    considerato che gli articoli 27, 61, 63, 64 e 70 del  regolamento
di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 696/1979
contengono limiti di somma per talune operazioni di gestione;
    ritenuto che tutti i limiti di somma avanti citati debbano essere
aggiornati, perche' non piu' rispondenti all'attuale valore del metro
monetario e, comunque, perche' non piu' compatibili con le dimensioni
raggiunte dalla gestione dell'Istituto e con le conseguenti  esigenze
operative;
    ritenuto,  infine,  che  il  limite di cui al precedente art. 61,
primo comma,  n.  8,  puo'  considerarsi  superabile  -  per  effetto
dell'art.  1,  commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358 - solo fino al controvalore in lire di 200.000  unita'  di  conto
europee, con esclusione dell'IVA;
                              Delibera:
   1.  Nei  riguardi  dell'Istituto  nazionale  di  fisica nucleare i
sottoelencati limiti di somma di cui al regolamento approvato con  il
decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 sono elevati come
segue:
     a)  quanto  a quello di cui all'art. 61, primo comma, n. 8, fino
al controvalore in lire, via via  stabilito  nel  tempo,  di  200.000
unita' di conto europee, con esclusione dell'IVA;
     b)  quanto  a quello di cui all'art. 27, primo comma (misura del
fondo gestito dal cassiere), di  dieci  volte  per  l'amministrazione
centrale  e  per  i  laboratori  nazionali  e  di cinque volte per le
sezioni, nei quali si articola l'Istituto;
     c) quanto a quelli di cui agli articoli 27, secondo comma (spese
per  contanti);  63  (attestazione  di  regolare  esecuzione)  e   70
(provviste in economia), di dieci volte;
     d)  quanto  a  quello  di  cui all'art. 64 (cauzioni), di cinque
volte.
   2.  Le misure di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente,
a  partire  dal  1994,  entro  il  limite  del  tasso  di  inflazione
programmato,   indicato   in  sede  governativa  per  il  periodo  di
riferimento.
   La   presente   deliberazione   sara'   inoltrata   al   Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica per il controllo di cui
ai commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 168/1989.
                ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
                       IL CONSIGLIO DIRETTIVO
                        Deliberazione n. 4391
   Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica  nucleare
riunito in Roma il giorno 30 aprile 1993:
    visto  il  decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive
modifiche ed integrazioni, che ha riordinato l'Istituto nazionale  di
fisica  nucleare  (INFN),  attribuendogli  il  compito di promuovere,
coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche  nel  campo
della fisica nucleare, cosiddetta fondamentale;
    vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  di  istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    visto, in particolare, l'art. 8,  comma  1,  della  legge  appena
ricordata,  che  attribuisce  all'INFN la qualifica di ente "pubblico
nazionale di ricerca a  carattere  non  strumentale",  con  autonomia
scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e  contabile  ai  sensi
dell'art.  33  della  Costituzione,  nel  rispetto  delle   finalita'
istituzionali soprarichiamate;
    visto,  altresi',  l'art. 8, comma 5, della legge stessa, in base
al quale anche l'INFN,  puo'  adottare  un  proprio  regolamento  per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita', basato sulle sue
specifiche  necessita'   e   con   riferimento   ai   soli   principi
dell'ordinamento  contabile  dello Stato e degli enti pubblici, cosi'
svincolando l'Istituto stesso dagli obblighi ed  oneri  previsti  dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.
696/1979, che continua ad applicarsi solo fino a che si  provveda  in
via autonoma;
    considerato    che   l'art.   10,   sesto   comma,   del   decreo
interministeriale 26 luglio 1967 consente al presidente  di  delegare
ai  direttori  dei laboratori nazionali e delle sezioni, nei quali si
articola l'Istituto, nel limite di 30 milioni di lire, la stipula  di
contratti  nell'ambito  delle  singole  dotazioni  e delle competenze
territoriali e scientifiche;
    ritenuto che l'appena richiamata disposizione di cui all'art. 10,
sesto comma, del decreto interministeriale 26 luglio 1967,  ancorche'
inserita nell'atto di riordinamento dell'Istituto, abbia valenza solo
nell'ambito  finanziario-contabile  e rientri, quindi, tra quelle per
le quali il medesimo  INFN  ha  attualmente  facolta'  di  provvedere
secondo  i  principi  dell'autonomia gestionale riconosciutagli dalla
legge n.  168/1989;
    ritenuto che il  limite  di  somma  avanti  citato  debba  essere
aggiornato, perche' non piu' rispondente all'attuale valore del metro
monetario e, comunque, perche' non piu' compatibile con le dimensioni
raggiunte  dalla gestione dell'Istituto e con le conseguenti esigenze
operative;
                              Delibera
   1. Il limite di somma di cui all'art. 10, sesto comma, del decreto
interministeriale  26  luglio  1967  e' elevato fino a 100 milioni di
lire, IVA esclusa.
   2. La misura monetaria  di  cui  sopra  potra'  essere  aggiornata
annualmente,  a  partire  dal  1994,  entro  il  limite  del tasso di
inflazione programmato, indicato in sede governativa per  il  periodo
di riferimento.
   La   presente   deliberazione   sara'   inoltrata   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  per  il
controllo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 168/1989.