LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  disciplinante  la  negoziazione  di  valori
mobiliari  fuori  dei  mercati regolamentati adottato con delibera n.
5552 del 14 novembre 1991;
  Vista la delibera n. 6185 del 13 maggio 1992  con  cui  sono  state
apportate  modificazioni  al  predetto  regolamento  n.  5552/1991 in
materia di negoziazione di spezzature;
  Ritenuta  l'esigenza  di   modificare   ulteriormente   il   citato
regolamento  n.  5552/1991  al  fine  di  semplificare  al massimo la
negoziazione delle spezzature;
                              Delibera:
  L'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione  di  valori
mobiliari  fuori  dei  mercati regolamentati adottato con delibera n.
5552 del 14 novembre 1991, cosi' come modificato  dalla  delibera  n.
6185 del 13 maggio 1992, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   10   (Negoziazione   di   spezzature).   -   1.   Ai   fini
dell'applicazione del presente articolo con il termine spezzatura  si
intende  un  ordine  avente  ad  oggetto  un  quantitativo  di titoli
inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato regolamentato.
  2. Le societa' di intermediazione mobiliare e gli agenti di  cambio
possono, sino a concorrenza di un lotto minimo, raggruppare i singoli
ordini  di cui al comma 1 al fine della loro negoziazione sui mercati
regolamentati con le modalita' ivi previste.
  3. Le societa' di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio e
le aziende e gli istituti di credito possono eseguire le negoziazioni
di spezzature fuori dei mercati regolamentati per conto terzi ovvero,
se  autorizzati,  per  conto  proprio  a  condizione  che  il  prezzo
applicato ad ogni singola negoziazione sia pari:
    a)  per  i titoli negoziati con il sistema telematico delle borse
valori, al prezzo ufficiale, di cui all'art. 35 del  regolamento  per
il  funzionamento  del sistema telematico delle borse valori italiane
adottato con delibera n. 5564 del 20 novembre  1991,  del  giorno  di
negoziazione;
    b) per tutti gli altri titoli, al prezzo di listino del giorno di
negoziazione.
  4.  La  misura  massima  delle  commissioni  di  negoziazione  e di
raccolta di ordini da applicare alle negoziazioni  di  cui  ai  commi
precedenti e' fissata in L. 20.000.
  5.  Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
regolamento   disciplinante   l'esercizio    delle    attivita'    di
intermediazione  mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio
1991".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore
a partire dal primo giorno del mese borsistico di novembre 1993.
   Milano, 5 ottobre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA