IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 dicembre 1993; Visto il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte del Dipartimento della protezione civile; Constatato che nella passata stagione estiva in quasi tutto il territorio nazionale si sono sviluppati incendi, di entita' tale da causare anche la perdita di vite umane e da richiedere l'intervento di mezzi aerei per le attivita' di spegnimento; Considerato, che la distruzione del patrimonio boschivo, oltre agli incalcolabili danni per l'economia nazionale, genera altre emergenze, quali frane, smottamenti, dissesti idrogeologici che richiedono, per la loro pericolosita', onerosi interventi straordinari e che sono fonte di gravissimo disagio per le popolazioni coinvolte e per l'ambiente; Constatato che il numero dei mezzi aerei disponibili e' risultato, nella recente campagna estiva, del tutto insufficiente alle necessita', determinando un grave danno al patrimonio boschivo con irreparabili conseguenze sull'assetto del territorio; Considerato che il citato decreto-legge n. 367 del 17 settembre 1993 ha disposto il potenziamento dei velivoli adibiti allo spegnimento degli incendi, autorizzando il Dipartimento della protezione civile all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio e demandando ad una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri le modalita' di acquisizione e di gestione dei velivoli; Considerato che sulla base della comparazione delle caratteristiche tecniche dei velivoli antincendio attualmente in produzione, il "Canadair CL415", costruito appositamente per la lotta agli incendi, e' risultato l'aeromobile di maggiore efficacia; Considerato altresi' che gli aeromobili "Canadair CL415" si configurano come il risultato dell'evoluzione tecnologica dei modelli "Canadair CL215", gia' a disposizione del nostro Paese e dimostratisi i piu' idonei al pronto intervento in caso di emergenza; Vista la nota n. JRM/0993/030 del 24 settembre 1993 con la quale la societa' Bombardier Inc. Canadair Anphibious Air Craft Division, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, ha presentato l'offerta per l'acquisto di quattro "Canadair CL415"; Avvalendosi dei poteri conferitigli in deroga ad ogni contraria norma e in particolare il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2140 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni; Dispone: Art. 1. 1. Al fine del potenziamento dei velivoli da utilizzare per lo spegnimento degli incendi, il Dipartimento della protezione civile provvede all'immediato acquisto, dalla societa' Bombardier Inc. Canadair Anphibious Air Craft Division, di quattro aeromoboli anfibi con motori a turbina CL415.