IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 43 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  330,  che
proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile
sino al 31 dicembre 1993;
  Visto   il   decreto-legge  17  settembre  1993,  n.  367,  recante
disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da  parte
del Dipartimento della protezione civile;
  Constatato  che  nella  passata  stagione  estiva in quasi tutto il
territorio nazionale si sono sviluppati incendi, di entita'  tale  da
causare  anche  la perdita di vite umane e da richiedere l'intervento
di mezzi aerei per le attivita' di spegnimento;
  Considerato, che la distruzione del patrimonio boschivo, oltre agli
incalcolabili danni per l'economia nazionale, genera altre emergenze,
quali frane, smottamenti, dissesti idrogeologici che richiedono,  per
la  loro  pericolosita',  onerosi  interventi straordinari e che sono
fonte di gravissimo  disagio  per  le  popolazioni  coinvolte  e  per
l'ambiente;
  Constatato  che il numero dei mezzi aerei disponibili e' risultato,
nella  recente  campagna  estiva,  del   tutto   insufficiente   alle
necessita',  determinando  un  grave danno al patrimonio boschivo con
irreparabili conseguenze sull'assetto del territorio;
  Considerato che il citato decreto-legge n.  367  del  17  settembre
1993   ha   disposto  il  potenziamento  dei  velivoli  adibiti  allo
spegnimento  degli  incendi,  autorizzando  il   Dipartimento   della
protezione  civile  all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio e
demandando ad una successiva ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri le modalita' di acquisizione e di gestione dei velivoli;
  Considerato che sulla base della comparazione delle caratteristiche
tecniche  dei  velivoli  antincendio  attualmente  in  produzione, il
"Canadair CL415", costruito appositamente per la lotta agli  incendi,
e' risultato l'aeromobile di maggiore efficacia;
  Considerato   altresi'  che  gli  aeromobili  "Canadair  CL415"  si
configurano come il risultato dell'evoluzione tecnologica dei modelli
"Canadair CL215", gia' a disposizione del nostro Paese e dimostratisi
i piu' idonei al pronto intervento in caso di emergenza;
  Vista la nota n. JRM/0993/030 del 24 settembre 1993 con la quale la
societa' Bombardier Inc. Canadair Anphibious Air Craft  Division,  su
richiesta  del  Dipartimento  della  protezione civile, ha presentato
l'offerta per l'acquisto di quattro "Canadair CL415";
  Avvalendosi dei poteri conferitigli in  deroga  ad  ogni  contraria
norma  e  in  particolare il decreto legislativo 18 novembre 1923, n.
2140 ed il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  del  potenziamento  dei velivoli da utilizzare per lo
spegnimento degli incendi, il Dipartimento  della  protezione  civile
provvede  all'immediato  acquisto,  dalla  societa'  Bombardier  Inc.
Canadair Anphibious Air Craft Division, di quattro aeromoboli  anfibi
con motori a turbina CL415.