IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
quale istituisce, a  decorrere  dall'anno  1993,  l'imposta  comunale
sugli immobili (ICI);
  Visto  l'art.  10,  comma  3,  del  predetto decreto legislativo n.
504/1992, il quale stabilisce l'importo della  commissione  spettante
al concessionario della riscossione;
  Visto  l'art.  10,  comma 5, dello stesso decreto legislativo nella
parte in cui dispone che deve  essere  consentita  la  formazione  di
anagrafi  dei  contribuenti  della  predetta  imposta  comunale sugli
immobili, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili
assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Consorzio nazionale obbligatorio tra  i  concessionari  della
riscossione   (C.N.C.)   e'   tenuto  ad  organizzare,  d'intesa  con
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un complesso  di
servizi  finalizzati  alla  formazione  e  gestione  di  anagrafi dei
contribuenti  tenuti  al  versamento  dell'imposta   comunale   sugli
immobili, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili
assoggettati  alla  tassa  smaltimento  rifiuti  e  con altri dati in
possesso del Consorzio.