IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 10, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504/1992, il quale stabilisce l'importo della commissione spettante al concessionario della riscossione; Visto l'art. 10, comma 5, dello stesso decreto legislativo nella parte in cui dispone che deve essere consentita la formazione di anagrafi dei contribuenti della predetta imposta comunale sugli immobili, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (C.N.C.) e' tenuto ad organizzare, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'imposta comunale sugli immobili, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti e con altri dati in possesso del Consorzio.