IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38,  lettera  c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato
(legge  finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria  1985),  in  virtu'
del  quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad effettuare
operazioni di indebitamento nel  limite  annualmente  risultante  nel
quadro   generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,  anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite  massimo  di  emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a
norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
ottobre 1993 ammonta, al  netto  dei  rimborsi,  a  complessive  lire
129.738 miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto non concorre per intero al raggiungimento del limite  massimo
di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di buoni del Tesoro denominati in ECU;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione  di  buoni  del  Tesoro  denominati  in  ECU  (BTE) fino
all'importo  massimo  di  nominali  600  milioni  di  ECU,  al  tasso
d'interesse  dell'8%  lordo,  al  valore  di  100 ECU per ogni 100 di
capitale nominale.
  Il prestito ha inizio il 15 ottobre 1993  e  scade  il  17  ottobre
1994.
  I  buoni  vengono  collocati  con  il sistema dell'asta competitiva
riferita al prezzo, senza indicazione di prezzo base e con meccanismo
di esclusione delle domande presentate a prezzi "anomali".