All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'Ispettorato centrale repressione frodi Ai signori commissari di Governo delle regioni Al commissario di Stato per la regione siciliana Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno: Gabinetto Direzione generale di pubblica sicurezza Al Ministero delle finanze: Direzione generale dogane e imposte indirette Direzione generale servizi finanza locale Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo Al Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato - Direzione generale produzione industriale Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S. Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunita' europee - Bruxelles Alla commissione CEE - Direzione generale agricoltura - Divisione vino - Bruxelles Alla gestione produzione agricola Alle organizzazioni di categoria All'Istituto regionale della vite e del vino All'ufficio FEOGA 1. Premesse. Come e' ormai noto l'art. 44 del regolamento CEE n. 822/87 stabilisce che il prezzo di cessione del vino avviato alla distillazione che ha formato oggetto di arricchimento con mosto concentrato o con mosto concentrato rettificato, col beneficio dell'aiuto comunitario, e' ridotto in misura corrispondente al vantaggio economico conseguito. Le modalita' applicative del predetto art. 44 sono state stabilite dal regolamento CEE n. 2728/88, della Commissione del 31 agosto 1988. Il livello della riduzione, a valere per la campagna 1993-94 e' stato fissato con regolamento CEE n. 2093/93 del 28 luglio 1993. Detto livello di riduzione, per quanto riguarda le zone viticole italiane (C1, C2, C3), e' di 0,15 ECU per ogni grado di alcole consegnato alle seguenti distillazioni: distillazione preventiva (art. 38 del regolamento n. 822/87); distillazione obbligatoria (art. 39 del regolamento n. 822/87); distillazione di sostegno (art. 41 del regolamento n. 822/87). La conversione in lire italiane del suddetto importo, espresso in ECU, si effettua utilizzando il tasso di conversione applicato alla distillazione cui si riferisce. Cio' significa che per la distillazione preventiva di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/77 e per la distillazione di sostegno di cui all'art. 41 dello stesso regolamento, la conversione in moneta nazionale della eventuale riduzione del prezzo di cessione dovra' essere effettuata al tasso di cambio in vigore il primo giorno del mese durante il quale viene effettuata la prima consegna di vino prevista da uno stesso contratto. Per quanto riguarda, invece, la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento n. 822/87 la conversione in moneta nazionale dovra' essere effettuata al tasso di cambio in vigore il 1 aprile 1994. 2. Casi di inapplicabilita' della riduzione del prezzo di cessione. In linea di principio, tutti i vini consegnati alla distillazione sono soggetti alla riduzione in questione. Tuttavia tale riduzione non si effettua nei confronti: A) Dei vini consegnati alla distillazione da parte dei produttori che rinunciano, per la campagna 1993-94, agli aiuti previsti a favore dell'impiego del mosto concentrato o del mosto concentrato rettificato per l'arricchimento dei vini da tavola. Per le distillazioni facoltative di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento n. 822/87, il produttore interessato dovra' presentare una dichiarazione di rinuncia in triplice copia agli uffici provinciali dell'agricoltura o agli uffici provinciali delle regioni preposti all'approvazione dei contratti di distillazione, secondo lo schema allegato alla presente (allegato I). Gli uffici anzidetti provvederanno alla vidimazione delle tre dichiarazioni delle quali una sara' conservata dallo stesso ufficio che l'ha vidimata, la seconda sara' inviata all'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, e la terza copia sara' consegnata dal produttore al distillatore al fine dell'ottenimento del prezzo di cessione per intero. Per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87, la dichiarazione di rinuncia dovra' essere, invece, presentata all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Stessa procedura dovra' essere seguita dal produttore per il vino consegnato per conto di altri produttori obbligati. B) Dei vini consegnati in distilleria dopo il 31 dicembre 1993, qualora il relativo produttore fornisca la prova di non aver presentato domanda di aiuto per l'arricchimento dei prodotti destinati alla produzione dei vini da tavola della campagna 1993-94 con mosti concentrati o con mosti concentrati rettificati. Tale prova e' costituita da un attestato rilasciato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, da cui risulti che il produttore in causa non ha presentato dichiarazione preventiva per operazioni di arricchimento del vino da tavola nel corso della campagna 1993-94. Tale attestato sara' redatto in tre esemplari: uno di essi sara' custodito dallo stesso ufficio che lo ha emesso, il secondo sara' inviato all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed il terzo sara' consegnato al produttore per essere poi presentato al distillatore. Resta, pero', inteso che l'anzidetto attestato puo' essere anche sostituito dalla dichiarazione di rinuncia come al precedente punto A). Tale rinuncia dovra' essere irrevocabile. 3. Rimborso della detrazione di prezzo. Ai produttori che nel corso della campagna 1993-94, hanno effettuato operazioni di arricchimento, col beneficio dell'aiuto comunitario, della propria produzione di vino da tavola per un volume inferiore a quello complessivamente consegnato alle differenti distillazioni nel corso della campagna stessa, sara' rimborsata la detrazione di prezzo operata relativamente ad un quantitativo di vino da tavola corrispondente alla differenza tra le quantita' di vino da tavola che il produttore ha consegnato alle distillazioni, o ha fatto consegnare per proprio conto, e la quantita' per la quale ha ottenuto l'aiuto comunitario per l'arricchimento. A tal fine non sono da prendere in considerazione i vini consegnati alla distillazione obbligatoria che hanno formato oggetto di acquisto presso altri produttori. Esempio: un produttore ha consegnato alle diverse distillazioni 2.350 hl di vino, di cui 150 hl acquistati da altro produttore, per la distillazione obbligatoria, mentre l'aiuto per l'arricchimento riguarda un volume di 1.800 hl, il rimborso che in tal caso il produttore potra' rivendicare riguardera': 2.350 - 150 - 1.800 = hl 400. Analogo rimborso potra' essere rivendicato dai produttori che non hanno presentato, pur esistendone i presupposti, la dichiarazione di rinuncia agli aiuti per l'arricchimento o la prova di non aver presentato domanda di aiuto. In entrambi i casi ricordati i produttori interessati dovranno presentare all'A.I.M.A., entro il 31 agosto 1994, apposita domanda di rimborso nella quale dovranno essere specificati gli elementi riguardanti ogni singola distillazione come dal prospetto allegato alla presente circolare (allegato III). Tale domanda deve essere corredata, oltre che dal cennato prospetto, opportunamente compilato, dai seguenti documenti: copia delle fatture del vino consegnato alle differenti distillazioni comunitarie oggetto della riduzione del prezzo; dichiarazione del produttore interessato concernente le modalita' di pagamento del rimborso; certificato di residenza o, in sostituzione, dichiarazione debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (per le persone fisiche), della camera di commercio (per le ditte individuali) e della cancelleria del tribunale (per le societa' commerciali e per le cooperative). 4. Diminuzione dell'aiuto al distillatore e del prezzo di cessione dell'alcole all'A.I.M.A. Per i vini consegnati ad ognuna delle distillazioni per i quali il distillatore ha operato la riduzione del prezzo di cui al precedente punto 1, il relativo aiuto da versare al distillatore, da parte dell'A.I.M.A., sara' ridotto di un importo pari alla riduzione operata dallo stesso distillatore. I prodotti, ceduti all'A.I.M.A. ed ottenuti da vini consegnati alla distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento n. 822/87, nei confronti dei quali sia stata operata la riduzione del prezzo di cessione, saranno pagati dall'organismo di intervento al distillatore al prezzo previsto per la distillazione in causa dedotto di un importo pari alla riduzione del prezzo del vino a suo tempo operata. Per una migliore e piu' immediata conoscenza dei valori numerici che scaturiscono dalla norma in questione si allega alla presente circolare una tabella (allegato II) indicante: i prezzi minimi di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni finora disposte dalla CEE per la campagna 1993-94; i prezzi di cessione del vino per ciascun tipo di distillazione, al netto della riduzione. Si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessati a dare alla presente circolare la massima divulgazione affinche' i produttori vitivinicoli da una parte e i distillatori dall'altra, siano posti nelle condizioni di avere completa e tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia di detrazione del prezzo di cessione del vino alla distillazione per il quale il produttore ha beneficiato dell'aiuto CEE per l'aumento del grado alcolico. Il Ministro: DIANA