IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96 CEE; Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91 CEE, n. 88/289 CEE e n. 91/266 CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni di animali domestici della specie suina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento di attuazione della direttiva n. 91/69 CEE che modifica la direttiva n. 72/462 CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina, di carni fresche o prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto 15 marzo 1990, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali; Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1983, Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi; Vista la decisione n. 93/234 CEE che modifica la decisione n. 92/377 CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Slovenia; Vista la decisione n. 92/453 CEE che modifica le decisioni numeri 81/547 CEE, 82/9 CEE, 82/132 CEE, 82/425 CEE e 92/222 CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti rispettivamente dalla Jugoslavia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria; Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale alle diposizioni dettate in sede comunitaria in materia di condizioni zoosanitarie per le importazioni di carni fresche dalla Slovenia, dalle Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria; Ordina: Art. 1. 1. L'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993, relativa a condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, e' modificata come segue: All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: "In deroga al comma 1 e' consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanita', l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 2- bis". All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: "In deroga al comma 1 e' consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanita', l'importazione dalla Slovenia di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 7- bis". All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma: "In deroga al comma 1 e' consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanita', l'importazione dalle Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 9- bis". All'art. 7 e' aggiunto il seguente comma: "In deroga al comma 1 e' consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanita', l'importazione dalla Polonia, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato 11- bis". 2. Gli allegati contenuti nell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993 sono integrati con l'aggiunta degli allegati contenuti nella presente ordinanza ed indicati come 2-bis, 7-bis, 9- bis ed 11-bis.