IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente la costituzione del Fondo di rotazione per
iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia  di
Gorizia;
  Vista  la  legge  29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi
per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio  1992,
con il quale si e' provveduto ad adeguare gli interventi del Fondo di
rotazione  di cui alla ricordata legge n. 908, e successive modifiche
ed integrazioni, alla decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
europee  del  28  maggio  1991,  relativa  a  talune  misure di aiuto
adottate a  beneficio  delle  imprese  nella  regione  Friuli-Venezia
Giulia,  in  attuazione della delibera del Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica  (CIPE)  del  26  novembre   1991,
concernente  il  coordinamento,  ai  sensi dell'art. 2 della legge 16
aprile 1987, n. 183,  degli  incentivi  alle  imprese  nella  regione
Friuli-Venezia Giulia;
  Vista  la disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore delle
piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione  delle  Comunita'
europee  il 20 maggio 1992, con la quale, a modifica della precedente
decisione del 28 maggio 1991,  sono  stati  fissati  nuovi  requisiti
dimensionali delle piccole e medie imprese;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) in data  7  giugno  1993  concernente
l'adeguamento, ai fini degli interventi del Fondo di rotazione di cui
alla  legge  n.  908,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, dei
requisiti dimensionali di piccola e  media  impresa  alla  disciplina
comunitaria sopra richiamata;
  Attesa  la  necessita'  di  armonizzare gli interventi del Fondo di
rotazione sopra ricordato, alla richiamata definizione comunitaria di
piccola e media impresa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro del 20
febbraio 1992, e' sostituito dal seguente:
    a) 7%: per i mutui  destinati  alla  costruzione,  riattivazione,
trasformazione,   ammodernamento   ed   ampliamento  di  stabilimenti
industriali ed aziende artigiane, alle  costruzioni  navali  ed  alle
attivita'   turistico-alberghiere,   nonche'   alle  altre  attivita'
economiche previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge
29 gennaio 1986, n. 26.
  Tale tasso sara' ridotto:
   al 6% per le imprese che  non  abbiano  un  numero  di  dipendenti
superiore  a 250 unita' ed un fatturato non superiore a 20 milioni di
E.C.U.  o  un  totale  dell'attivo  patrimoniale,  al   netto   degli
ammortamenti, non superiore a 10 milioni di E.C.U., le quali facciano
parte  per  non  piu'  del  25  per  cento  ad  imprese con requisiti
dimensionali  superiori,  salvo  che  non  si  tratti   di   societa'
finanziarie  pubbliche,  di societa' a capitale di rischio o, purche'
non esercitino il controllo, di investitori istituzionali;
   al 5% per le imprese con un numero di dipendenti non  superiore  a
50  unita'  ed  un fatturato non superiore a 5 milioni di E.C.U. o un
totale dell'attivo patrimoniale, al  netto  degli  ammortamenti,  non
superiore  a 2 milioni di E.C.U., le quali facciano capo per non piu'
del 25 per cento a  imprese  con  requisiti  dimensionali  superiori,
salvo  che  non  si  tratti  di  societa'  finanziarie  pubbliche, di
societa'  a  capitale  di  rischio  o,  purche'  non  esercitino   il
controllo, di investitori istituzionali.
  Per  attivo  patrimoniale  deve  intendersi  l'ammontare delle sole
immobilizzazioni con esclusione del capitale circolante.
  Le misure come sopra fissate  si  applicheranno  alle  delibere  di
concessione  di  mutuo assunte dal Comitato per la gestione del Fondo
di rotazione per iniziative economiche nel territorio  di  Trieste  e
nella  provincia  di  Gorizia a far tempo dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI