IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 34, relativo ai piani di studio della facolta' di giurisprudenza; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la tabella III dell'ordinamento didattico universitario relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 9 della legge n. 341/1990; Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138; Vista la delibera del consiglio di facolta' di giurisprudenza del 30 giugno 1993; Vista la delibera del senato accademico del 9 luglio 1993; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 luglio 1993 a condizione che la delibera del consiglio di amministrazione recepisse pienamente e senza alcuna riserva o variazione la modifica proposta dal consiglio di facolta' di giurisprudenza; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 settembre 1993 che recepisce pienamente e senza alcuna riserva o variazione la modifica proposta dal consiglio di facolta' di giurisprudenza; Rilevata la necessita' di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: L'art. 34 dello statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 34 (Piani di studio): I - INSEGNAMENTI. Nella facolta' di giurisprudenza sono impartiti gli insegnamenti indicati nell'allegata tabella A, nella quale sono, altresi' indicati, in distinto elenco, gli altri insegnamenti attivabili, con delibera del consiglio di facolta', anche in sostituzione di insegnamenti attivati. II - PROPEDEUTICITA'. Il rispetto delle seguenti propedeuticita' e' condizione di validita' degli esami sostenuti dagli studenti. Il superamento degli esami di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto romano e' condizione per sostenere tutti gli esami del secondo biennio (ivi compresi gli esami a scelta). Sono, altresi', da considerare inderogabili (relativamente agli insegnamenti, di volta in volta, indicati) le seguenti propedeuticita': a) Economia politica rispetto a: economia monetaria; scienza delle finanze e diritto finanziario. b) Istituzioni di diritto amministrativo rispetto a: diritto amministrativo; diritto pubblico dell'economia; diritto tributario; diritto urbanistico; giustizia amministrativa. c) Istituzioni di diritto penale rispetto a: diritto penale; istituzioni di diritto processuale penale; procedura penale. d) Istituzioni di diritto privato rispetto a: diritto civile (prima annualita'); diritto commerciale; istituzioni di diritto processuale civile. e) Istituzioni di diritto processuale civile rispetto a: diritto processuale civile; giustizia amministrativa. f) Istituzioni di diritto processuale penale rispetto a: procedura penale. g) Istituzioni di diritto pubblico rispetto a: istituzioni di diritto amministrativo. h) Istituzioni di diritto romano rispetto a: diritto romano (prima annualita'); storia del diritto italiano (prima annualita'). La prima annualita' degli insegnamenti biennali e', comunque, propedeutica alla seconda. III - INSEGNAMENTI IMPARTITI IN ALTRE FACOLTA'. Con delibera della facolta' sono individuati gli insegnamenti impartiti in altre facolta' tra i quali gli studenti possono scegliere due tra gli insegnamenti a scelta contemplati dal piano statutario. Nessuna propedeuticita' e' prevista per gli insegnamenti annuali o per la prima annualita' degli insegnamenti biennali di altre facolta' di cui al comma precedente. IV - ESAMI. Gli esami del secondo biennio possono essere sostenuti, nel rispetto delle propedeuticita' di cui al paragrafo II, a partire dal secondo anno di corso. Quanto agli insegnamenti biennali, gli esami possono essere sostenuti sia in modo unitario (alla fine del secondo anno dei rispettivi corsi), sia separatamente (rispettivamente, dopo il primo e dopo il secondo anno dei corsi). V - CORSI SEMESTRALI. La facolta' puo' stabilire corsi semestrali per singoli insegnamenti. Due corsi ed esami semestrali equivalgono ad un corso ed esame annuale. VI - PIANO STATUTARIO E PIANI INDIVIDUALI. Il piano statutario di studio risulta dall'allegata tabella B. Conformemente alle disposizioni vigenti, e' in facolta' degli studenti sottoporre al consiglio piani di studio individuali. Il consiglio di facolta' indica i criteri da seguire nell'elaborazione dei piani predetti. TABELLA A Avvertenza. Sono contrassegnati con un asterisco gli insegnamenti obbligatori secondo il piano statutario. Sono contrassegnati con due asterischi gli insegnamenti di diritto romano e di storia del diritto romano, alternativamente obbligatori alle condizioni fissate dal pi- ano statutario. I Anno: economia politica *; istituzioni di diritto penale *; istituzioni di diritto privato *; istituzioni di diritto pubblico *; istituzioni di diritto romano *; storia del diritto romano **. II Anno: diritto civile (prima annualita') *; diritto commerciale *; diritto romano (prima annualita') **; economia monetaria; filosofia del diritto *; istituzioni di diritto amministrativo *; istituzioni di diritto processuale civile *; istituzioni di diritto processuale penale *; storia del diritto italiano (prima annualita') *; teoria generale del diritto. III Anno: diritto canonico; diritto comune; diritto costituzionale *; diritto dei Paesi arabi; diritto del lavoro *; diritto ecclesiastico; diritto internazionale *; diritto privato comparato; diritto pubblico dell'economia; diritto civile (seconda annualita') *; diritto regionale; diritto romano (seconda annualita') **; diritto tributario; scienza delle finanze e diritto finanziario; storia del diritto italiano (seconda annualita') **. IV Anno: diritto amministrativo *; diritto commerciale, internazionale e comunitario; diritto della navigazione; diritto delle Comunita' europee *; diritto di famiglia; diritto industriale; diritto penale *; diritto penale commerciale; diritto processuale civile; diritto urbanistico; esegesi delle fonti del diritto romano; giustizia amministrativa; procedura penale; storia del diritto pubblico. Elenco degli insegnamenti attivabili: antropologia criminale; contabilita' dello Stato; demografia; diritto agrario; diritto bancario; diritto degli enti locali; diritto dei Paesi anglosassoni; diritto dei Paesi socialisti; diritto delle assicurazioni; diritto delle banche e titoli di credito; diritto delle imprese; diritto diplomatico e consolare; diritto ecclesiastico comparato; diritto fallimentare; diritto internazionale privato e processuale; diritto minerario; diritto parlamentare; diritto processuale comparato; diritto pubblico comparato; diritto sindacale; dottrina dello Stato; economia aziendale; economia dello sviluppo; economia internazionale; filosofia della politica; giustizia costituzionale; giustizia tributaria; informatica giuridica; logica giuridica; medicina legale e delle assicurazioni; ordinamento delle confessioni religiose; ordinamento giudiziario; politica economica; sociologia giuridica; statistica; storia del diritto canonico; storia del diritto internazionale; storia del diritto penale; storia del diritto privato; storia del diritto processuale; storia delle dottrine politiche; storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa; teoria dell'interpretazione. TABELLA B PIANO STATUTARIO Insegnamenti obbligatori: diritto amministrativo; diritto civile (biennale); diritto commerciale; diritto costituzionale; diritto del lavoro; diritto delle Comunita' europee; diritto internazionale; diritto penale; diritto romano (biennale); storia del diritto romano (a scelta dello studente); economia politica; filosofia del diritto; istituzioni di diritto amministrativo; istituzioni di diritto penale; istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto processuale civile; istituzioni di diritto processuale penale; istituzioni di diritto pubblico; istituzioni di diritto romano; storia del diritto italiano (biennale). Insegnamenti a scelta - Quattro annualita' tra gli insegnamenti di seguito elencati (cinque annualita' per gli studenti che abbiano scelto storia del diritto romano quale insegnamento obbligatorio): diritto canonico; diritto commerciale, internazionale e comunitario; diritto comune; diritto dei Paesi arabi; diritto della navigazione; diritto della sicurezza sociale; diritto di famiglia; diritto ecclesiastico; diritto industriale; diritto penale commerciale; diritto privato comparato; diritto processuale civile; diritto pubblico dell'economia; diritto regionale; diritto romano (una o due annualita'), per gli studenti che abbiano scelto storia del diritto romano quale insegnamento obbligatorio; diritto tributario; diritto urbanistico; economia monetaria; esegesi delle fonti del diritto romano; giustizia amministrativa; procedura penale; scienza delle finanze e diritto finanziario; storia del diritto pubblico; storia del diritto romano, per gli studenti che abbiano scelto diritto romano quale insegnamento obbligatorio; teoria generale del diritto. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1993 Il rettore: BRANCATI