IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilita', previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni concorso pronostici e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 luglio 1979), modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 31 agosto 1981), del 7 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1983), del 30 giugno 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984), del 29 maggio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985), del 16 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985), del 27 settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988) e del 28 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991); Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento; Decreta: Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.): Dopo l'art. 16 si aggiunge il seguente articolo: "Art. 16-bis. - La partecipazione al concorso puo' risultare da apposite schede distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle corse da pronosticare e che fanno riferimento al programma del concorso pubblicato sull'organo ufficiale. La scheda e' composta da due sezioni. La prima, suddivisa in quattro colonne e destinata alla marcatura, contiene per ogni evento da pronosticare, tre riquadri contrassegnati rispettivamente dai segni 1, X, 2 corrispondenti ai gruppi nei quali sono suddivisi i cavalli della corsa oggetto del pronostico. Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito riquadro, in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, il segno 1 oppure X oppure 2, indicandosi con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X, 2 nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare. La seconda sezione e' destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riprodurra' in chiaro i segni 1, X, 2 derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella corrispondente colonna della prima sezione. Sulla medesima scheda e' ammessa l'effettuazione di giocate singole e/o sistemistiche integrali di cui all'art. 17 da un minimo di 2 ad un massimo di 16.384 colonne. Una colonna singola si compila marcando uno solo dei tre segni di pronostico prestampati in corrispondenza di ciascuno degli eventi. Una giocata sistemistica integrale si compila marcando per ogni evento da pronosticare un pronostico fisso ed almeno una variante doppia. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premera' l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che dai segni dei pronostici effettuati, anche dai seguenti dati: codice di controllo, numero di concorso, data del concorso, codice di zona, codice di ricevitoria, codice della validatrice, numero di colonne convalidate e numero progressivo della giocata. A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1, X, 2 stampati dalla macchina validatrice sulla scheda. All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore e' tenuto a controllarla e, nel caso di difformita' tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la facolta' di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa restituzione al ricevitore della scheda predetta. E' consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice su speciali schede prive dei riquadri di marcatura, di giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad essa collegato. All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore e' tenuto ad accertare l'esatta convalida delle colonne in essa stampate. Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'ente gestore, via linea telefonica all'elaboratore zonale di competenza. L'elaboratore zonale, ubicato in una apposito centro elaborazione dati, provvedera' a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati alla commissione di zona prima dell'inizio delle corse costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso. Le disposizioni del presente regolamento previste per le giocate convalidate con bollini, se non incompatibili, si applicano alle giocate di cui al presente articolo". Dopo l'art. 20 si aggiunge il seguente articolo: "Art. 20-bis. - E' consentita la partecipazione al concorso con giocate da sistema a riduzione logica per accoppiate, con un minimo di 2 ad un massimo di 16.384 colonne, utilizzando le apposite schede distribuite dall'ente gestore e convalidabili mediante macchine elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle corse da pronosticare e che fanno riferimento al programma del concorso pubblicato dall'organo ufficiale. La scheda e' composta da due sezioni. La prima, suddivisa in nove colonne e destinata alla marcatura contiene i riquadri, per ogni corsa da pronosticare, contrassegnati con i nove possibili accoppiamenti, a due a due, ottenibili con i seguenti segni 1, X, 2. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore marcando, senza correzioni o alterazioni e contraddizioni, i riquadri relativi alle accoppiate prescelte e realizzando cosi' la giocata a riduzione logica soggetta alle norme di cui agli articoli 19 e 20. La seconda sezione e' destinata alla convalida ed alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riprodurra' in sequenza gli accoppiamenti derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nei riquadri della prima sezione. Le disposizioni e procedure previste dall'art. 16- bis sono valide per le giocate di cui al presente articolo". Art. 23 - si aggiunge il seguente comma: "Per le giocate convalidate elettronicamente, prima dell'ora di inizio delle corse, vengono depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo i dischi ottici, scrivibili una sola volta e non modificabili, di cui all'art. 16-bis. In caso di parziale o totale impossibilita' di registrazione delle giocate su dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione, le carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso. Le operazioni di deposito e custodia sono controllate e sorvegliate dalla commissione di zona che verbalizza il numero complessivo delle colonne convalidate ed il numero delle colonne annullate". Art. 24 - si aggiunge il seguente comma: "Per le giocate convalidate elettronicamente concorrono alla determinazione dei vincenti le matrici registrate sui dischi ottici e/o nelle carte memoria estraibili e/o tabulati custoditi nell'archivio a norma dell'art. 23 e contenenti in maniera non equivocabile l'esatto pronostico". L'art. 25 e' sostituito dal seguente: "Conosciuti i risultati delle corse formanti oggetto delle giocate, l'ufficio di ogni sede di zona del gestore provvede ad individuare, mediante l'esame dei tagliandi n. 2 (spoglio) e/o mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi sono colonne che possono essere dichiarate vincenti comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione di zona, previa constatazione dell'integrita' dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio medesimo i tagliandi n. 3 (matrice), delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina i tagliandi n. 3 (matrice), recanti colonne vincenti. Per le giocate convalidate elettronicamente la commissione di zona estrae dall'archivio i dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rilevera' le giocate recanti colonne vincenti. Dopo il controllo, la commissione di zona provvede alla collocazione dei tagliandi e/o dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio ed alla chiusura e sigillatura dell'archivio stesso, che potra' essere riaperto per le necessita' di successiva giornata di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami menzionato all'art. 30. Le operazioni della commissione di zona vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione finanziaria e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati i tagliandi n. 3 (matrice) vincenti e l'elenco delle schede vincenti convalidate elettronicamente". Art. 26 - si aggiunge il seguente comma: "Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano anche alle giocate convalidate elettronicamente nel caso non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici e qualora non fosse possibile depositare negli archivi la carta memoria di ricevitoria od il tabulato con l'elenco delle giocate registrate dal centro zonale". Art. 27 - dopo le parole "ove in qualiasi momento accertino la mancanza di un tagliando n. 3 (matrice)" si aggiungono le seguenti: "o, nel caso di giocate convalidate elettronicamente, la mancata trasmissione o ricezione delle giocate via telefonica o delle carte memoria estraibili". Art. 29 - dopo le parole "di tutti i tagliandi n. 3 (matrice)" si aggiungono le seguenti: "e delle schede convalidate dalle macchine validatrici". Art. 30 - al primo comma, dopo le parole "che si ritenga vincitore con un tagliando" si aggiungono le seguenti: "o scheda convalidata elettronicamente". Dopo le parole "tagliando n. 1 (figlia) della scheda di partecipazione al concorso" si aggiungono le seguenti: "o dalla scheda convalidata dalla macchina validatrice". Al terzo comma, dopo le parole "la parte figlia della scheda di partecipazione" si aggiungono le seguenti: "oppure la scheda convalidata dalla macchina validatrice". Art. 35 - e' sostituito dal seguente: "Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 25 dovesse verificarsi la distribuzione totale o parziale dei tagliandi n. 3 (matrice) ricevuti e custoditi, i tagliandi n. 3 (matrice) distrutti saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi partecipanti avranno diritto solamente al rimborso della posta giocata al netto dei tributi spettanti sulla stessa allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle giocate convalidate elettronicamente qualora dovesse verificarsi la totale o parziale distruzione dei dischi ottici, delle carte memoria e dei tabulati ricevuti e custoditi. La medesima norma sara' applicata qualora, all'inizio delle operazioni soprammenzionate, dovesse essere riscontrata la non integrita' dell'archivio o dei suoi sigilli. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 25 saranno considerate valide solamente le vincite gia' accertate e verbalizzate". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 1993 Il Ministro: GALLO