AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211".
Il  D.L.  n.  211/1993,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  202 del 28 agosto 1993).
                               Art. 1.
  1. Il primo comma dell'articolo  29  dell'allegato  alla  legge  11
febbraio  1970,  n.  29  (a),  va inteso nel senso che, nei giorni di
assenza dal servizio per i quali compete il  premio  industriale,  la
maggiorazione  del  premio stesso e' dovuta nella misura spettante al
dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.
  2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22  dicembre
1980,  n.  873  (b)  ,  va  inteso  nel  senso  che  le domeniche, le
festivita' infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo  non
sono  computate  ai  fini  del  superamento del limite di centottanta
giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale  di
incentivazione.
______________
             (a)   La   legge  n.  29/1970  reca  modificazioni  alle
          disposizioni  sulle  competenze  accessorie  del  personale
          dipendente    dal    Ministero    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni. Si trascrive il testo  del  primo  comma
          dell'art. 29 del relativo allegato, recante le disposizioni
          sulle  competenze accessorie: "Il premio industriale di cui
          al precedente art. 28 compete per ogni giorno di  effettivo
          servizio.   Tale premio non si corrisponde durante i giorni
          di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli
          per  congedo  ordinario,  quelli  per  congedo  speciale  a
          seguito  di  infortunio  in servizio, quelli per infermita'
          riconosciute  dipendenti  da  cause  di  servizio  e quelli
          concessi agli invalidi di  guerra  per  cure  necessarie  a
          seguito  delle  ferite  o  infermita'  contratte in guerra,
          sempreche' coincidenti con giornate feriali".
             (b) La legge n. 873/1980  reca:  "Copertura  finanziaria
          dei  decreti del Presidente della Repubblica concernenti la
          corresponsione  di  miglioramenti  economici  al  personale
          postelegrafonico  e  dei monopoli di Stato e modifiche allo
          stato normativo dello stesso  personale  postelegrafonico".
          Si  trascrive  il  testo  del quarto comma, lettera c), del
          relativo art. 4:
             "Per l'erogazione del compenso  (trattasi  del  compenso
          annuale di incentivazione, n.d.r.), si osservano i seguenti
          criteri:
               a)-b) (omissis);
     c) il compenso non va corrisposto:
               qualora   le  assenze,  comprese  quelle  per  congedo
          ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio,
          per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio
          e  di  guerra,  superino  complessivamente  i   centottanta
          giorni;
               a  coloro  che  siano incorsi nella destituzione o nel
          licenziamento per motivi disciplinari, nella  dichiarazione
          di  decadenza,  nella  dispensa  per  incapacita'  o scarso
          rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino  la
          sospensione dallo stipendio;
               al  personale  postelegrafonico  comandato o collocato
          fuori  ruolo  presso  altre  amministrazioni  statali   che
          dispongono  di  propri  ruoli  di  personale  o presso enti
          pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio
          riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte
          dei conti;
               al  personale  di  pubblica  sicurezza  della  polizia
          postale nonche' al personale straordinario assunto ai sensi
          dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376".