AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211". Il D.L. n. 211/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993). Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 (a), va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso e' dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza. 2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873 (b) , va inteso nel senso che le domeniche, le festivita' infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione. ______________ (a) La legge n. 29/1970 reca modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 29 del relativo allegato, recante le disposizioni sulle competenze accessorie: "Il premio industriale di cui al precedente art. 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali". (b) La legge n. 873/1980 reca: "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico". Si trascrive il testo del quarto comma, lettera c), del relativo art. 4: "Per l'erogazione del compenso (trattasi del compenso annuale di incentivazione, n.d.r.), si osservano i seguenti criteri: a)-b) (omissis); c) il compenso non va corrisposto: qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio e di guerra, superino complessivamente i centottanta giorni; a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacita' o scarso rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio; al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti; al personale di pubblica sicurezza della polizia postale nonche' al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376".