IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30  dicembre  1991,  n.  413,
come  modificato  dall'art.  10,  comma  5-bis,  del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre  1992,  n.
438,  in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra
imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque  anni,  possono  costituire
centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto
del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale
in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la
loro attivita';
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale
e'  stato  emanato  il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  in
attuazione  dell'art.  78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413;
  Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale  del
12 maggio 1993, presentata ai predetti fini il 30 settembre 1993, dal
sig.  Vincenzo  Tamborrino  in qualita' di presidente nazionale della
U.C.I. - Unione coltivatori italiani, con sede in Roma, via in Lucina
n. 10, avente  come  scopo  sociale,  tra  l'altro,  l'organizzazione
economica  dei coltivatori e dei produttori in strutture cooperative,
consortili ed associative nonche' la qualificazione imprenditoriale e
professionale dei coltivatori;
  Considerato che l'organizzazione  sindacale  richiedente  e'  stata
costituita  da  oltre  cinque anni come risulta dall'atto costitutivo
allegato alla scrittura privata autenticata il 16 gennaio 1974 al  n.
7020/2930 dal dottor Nicola Villani, notaio in Roma;
  Considerato  che  all'organizzazione  richiedente  aderiscono circa
25.150 tesserati rappresentati in strutture decentrate,  operanti  su
larga parte del territorio nazionale;
                              Decreta:
  Alla  U.C.I.  -  Unione  coltivatori  italiani,  e' riconosciuta la
rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera b), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO