A    tutti   gli   uffici   provinciali
                              dell'industria,    del    commercio   e
                              dell'artigianato
                              A tutte le camere di commercio
                              Al Ministero per il coordinamento delle
                              politiche    agricole,   alimentari   e
                              forestali    -   Ispettorato   centrale
                              repressioni frodi
                              Al Ministero per il coordinamento delle
                              politiche    agricole,   alimentari   e
                              forestali  -  Direzione generale per la
                              tutela dei prodotti agricoli.
                              Al Ministero delle finanze - Gabinetto
                              All'AIMA - Divisione XVII
                              Alla Federolio
                              All'Assitol oliva
                              All'Unaprol
                              All'AICO
                              All'Agecontrol S.p.a.
                              Alla Direzione generale del commercio
                              Alla  Direzione  generale  degli affari
                              generali e del personale

  Questa    Amministrazione    ritiene   opportuno   fornire   alcune
precisazioni  in  merito  all'applicazione  del  regime  di  aiuto al
consumo  dell'olio d'oliva disciplinato dai regolamenti comunitari n.
3089/78,  n. 2677/85, n. 571/91, n. 1008/92, n. 643/93, e dai decreti
ministeriali 4 marzo 1981 e 8 ottobre 1982.
Domanda di riconoscimento.
  L'istanza  volta  ad  ottenere  il  riconoscimento  di  impresa  di
confezionamento di olio di oliva deve essere indirizzata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
P.I. - Div. XIII, redatta in carta da bollo ed indicare:
    nome,   ragione   sociale   o   denominazione   dell'impresa   ed
eventualmente, marchio depositato;
    sede legale e sede dello o degli stabilimenti di confezionamento;
    descrizione degli impianti in dotazione dell'impresa e relativa
capacita'  di  confezionamento  espressa  in  tonnellate per giornata
lavorativa  di  otto  ore e riferita ad imballaggi di contenuto netto
fino  a  cinque litri nonche' la capacita' globale di confezionamento
che  deve  essere  di  almeno 6 tonnellate per giornata lavorativa di
otto ore, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2677/85;
    specificazione,  con  relativo  indirizzo,  del  o dei depositi o
altri  locali  fuori stabilimento nei quali vengono immagazzinati gli
oli di oliva e gli imballaggi in possesso dell'impresa ed indicazione
degli estremi della denuncia al competente ufficio IVA;
    data di inizio dell'attivita' di confezionamento;
    impegno ad istituire apposita contabilita';
    impegno  a  rispettare  le  condizioni  previste  dall'art. 2 del
regolamento n. 2677/85 come modificato;
    impegno a trasmettere trimestralmente il listino dei prezzi degli
oli di oliva confezionati che vengono praticati;
    dichiarazione  di accettazione a sottoporsi ai controlli previsti
nell'ambito di applicazione del regime di aiuto al consumo;
    specificazione dell'eventuale esercizio di attivita' molitoria.
  Nella  domanda  l'impresa confezionatrice deve, altresi', precisare
se svolge anche attivita' di confezionamento di oli diversi dall'olio
di  oliva:  in caso affermativo deve impegnarsi a tenere per tali oli
una contabilita' di magazzino separata.
  A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti
in bollo:
    il  certificato  di  iscrizione  nel  registro delle ditte tenuto
dalla camera di commercio competente per territorio;
    il certificato di iscrizione nel registro esercenti il commercio;
    il certificato di vigenza della ditta;
    l'atto costitutivo della societa' ed il relativo statuto in copia
autenticata;
    autorizzazione  sanitaria, da rinnovare annualmente se sottoposta
a scadenza di validita';
    atto   autenticato   e   registrato   che   comprovi   la   piena
disponibilita' dell'immobile sede dello stabilimento e dei depositi;
    fatture  di  acquisto  dei macchinari in copia autenticata o atto
equivalente;
    certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del
titolare  della  ditta  individuale o del legale rappresentante della
societa'  e  del direttore tecnico dello stabilimento nonche' di ogni
socio per le societa' di persone;
    listino  dei prezzi che vengono praticati relativi al periodo nel
corso del quale viene presentata l'istanza;
    procura speciale rilasciata a favore dell'organismo professionale
riconosciuto;
    eventualmente,  riconoscimento relativo all'attivita' di frantoio
rilasciato  dal  Ministero  dell'agricoltura  o  dal Ministero per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    iscrizione  nei ruoli della stazione sperimentale delle industrie
degli  oli  e  grassi  di  Milano  se trattasi di imprese a carattere
industriale.
    Copia   della  domanda  deve  essere  inviata  anche  all'AIMA  e
all'Agecontrol S.p.a.
    E'  inoltre  necessario  acquisire la certificazione antimafia ai
sensi  della  legge  n.  575 del 31 maggio 1965 come modificato dalla
legge n. 55 del 13 marzo 1990. Questa deve essere richiesta d'ufficio
alla  prefettura  di  Roma  dietro  presentazione  del certificato di
residenza  e  di  stato  di  famiglia, in duplice copia e di data non
anteriore   a   tre  mesi,  delle  persone  titolari  della  ditta  o
responsabili  della  societa' individuate all'interno della normativa
soprarichiamata.
    La   certificazione   antimafia   puo'  anche  essere  presentata
dall'impresa  entro  tre  mesi dalla data del rilascio da parte della
prefettura competente per territorio.
    L'ufficio,  al fine di razionalizzare l'attivita' amministrativa,
ritiene    opportuno   procedere   solo   all'esame   delle   istanze
sostanzialmente   rispondenti   alle   prescrizioni   della  presente
circolare.
    L'istruttoria  per  l'attribuzione  del riconoscimento alle nuove
imprese  confezionatrici di olio di oliva, prevede una verifica degli
impianti,  della  relativa  capacita'  di confezionamento, nonche' di
tutti  gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte
dell'ufficio    provinciale    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  competente  per  territorio.  Ai sensi dell'art. 1,
punto 1, del regolamento n. 571/91 come modificato dal regolamento n.
643/93, a tale verifica partecipa l'Agecontrol S.p.a.
  Pertanto,   l'Agenzia,  posta  nelle  condizioni  di  conoscere  le
richieste   di   accertamento   inoltrate  agli  UU.PP.I.C.A.  prende
tempestivamente contatto con l'U.P.I.C.A. territorialmente competente
al   fine   di   concordare   la   verifica.   L'ufficio  provinciale
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  e  l'Agenzia
procedono  congiuntamente  alla  stesura  e  alla trasmissione di una
dettagliata  relazione  a  questo  Ministero, concernente l'esito del
sopralluogo.   Entro   trenta   giorni  dalla  data  del  sopralluogo
l'Agecontrol  trasmette l'eventuale parere negativo sull'attribuzione
del  riconoscimento  ai  sensi dell'art. 1 del regolamento n. 643/93.
Trascorso  tale  periodo  senza  che venga reso alcun parere, esso si
intende positivo.
  I  soggetti  giuridici che possono chiedere il riconoscimento sulla
base   della  normativa  comunitaria  ed  interna,  sono  quelli  che
presentano  i  caratteri  essenziali inerenti alla nozione di impresa
nell'ordinamento italiano.
Si  esclude,  pertanto,  che  le  associazioni  possano  accedere  al
riconoscimento,   mancando   in   esse   un   elemento   qualificante
dell'impresa  quale  l'organizzazione  di mezzi e uomini diretta alla
produzione   di   guadagno.  Ne  consegue  una  incompatibilita'  del
riconoscimento     con    le    finalita'    istituzionali    proprie
dell'associazione senza fine di lucro.
  E'  doveroso ribadire che i regolamenti comunitari, introducendo il
regime  di  aiuto  al  consumo,  hanno inteso incrementare il consumo
dell'olio di oliva, contrattosi a causa dell'evolversi favorevole dei
prezzi   degli   altri   oli,   garantendone   la  vendita  a  prezzi
concorrenziali.
  Da  cio'  segue l'obbligo di ripercuotere interamente il contributo
comunitario  sul  prezzo  di  vendita al consumatore finale, ai sensi
dell'art.  4,  comma  c),  del regolamento n. 3089/78, e l'esclusione
dell'ammissione   a   fruire   di  tale  contributo  per  quegli  oli
particolari,   prodotti   in   quantita'  limitata  e  presentati  in
confezioni  costose,  qualificabili come prodotti di 'elite destinati
non  al  consumatore  generalmente  inteso,  quale  la  normativa CEE
intende  favorire,  bensi'  ad  un ristretto numero di persone per le
quali   l'aiuto  non  rappresenta  alcun  significato.  Al  fine  del
controllo  sul rispetto di tali condizioni, le imprese devono inviare
trimestralmente   al   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   copie   del   listino  dei  prezzi  praticati,  ed
annualmente,  in  occasione  della chiusura della campagna olearia di
commercializzazione,   dimostrare   in   dettaglio  la  ripercussione
dell'aiuto  sul  prezzo  di  vendita  inviando  anche copie di alcune
fatture di vendita dell'olio.
Mantenimento del riconoscimento.
   Al termine della campagna olearia, che normalmente si apre il 1
novembre  di  ogni  anno  e  si  chiude  il  31  ottobre,  le imprese
riconosciute   devono   anche   dichiarare  se  hanno  rispettato  le
condizioni previste dall'art. 2 del regolamento CEE n. 2677/85 per il
mantenimento  del  riconoscimento che consistono nel confezionamento,
salvo  casi  di  forza  maggiore,  di  almeno  100 tonnellate di olio
d'oliva   nel   corso   della   campagna   olearia  e  nell'esercizio
dell'attivita'   di  confezionamento  per  almeno  centoventi  giorni
indicando    le    quantita'   di   olio   d'oliva   confezionato   e
commercializzato nonche' le giornate occorse per il confezionamento.
 Per le imprese in posseso di riconoscimento da data anteriore al 1
novembre 1992, il quantitativo di 100 tonnellate si applica a partire
dalla  campagna  1994-95  rimanendo  in  vigore  fino  ad  allora  il
quantitativo di 60 tonnellate.
  Qualora  la  campagna  di  commercializzazione non abbia la normale
durata  di  dodici mesi si procede ad un adeguamento automatico delle
condizioni  sopra  previste, in funzione della durata effettiva della
campagna.
  Nel  caso  di  variazione della ragione sociale e/o della compagine
sociale,  dovranno essere acquisiti elementi di affidabilita' e buona
condotta dei nuovi amministratori.
  Nel caso di variazione e trasferimento degli impianti si procedera'
alla  verifica  dei  requisiti  di  carattere  tecnico  dell'impianto
medesimo.
  Pertanto  le imprese dovranno presentare apposita istanza allegando
la  documentazione  relativa  all'elemento  che  viene  a  mutare. Il
riconoscimento  verra'  rilasciato  a  seguito  dell'accertamento dei
requisiti suddetti.
Etichettatura.
  Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme   in  materia  di
etichettatura  del prodotto confezionato, in relazione al particolare
regime  del  settore,  si rappresenta la necessita' dell'indicazione,
sul  frontespizio  dell'etichetta,  della  denominazione dell'impresa
confezionatrice,   della  sede  dello  stabilimento,  della  dicitura
"prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario per lo sviluppo del
consumo  dell'olio di oliva" e relativo numero di identificazione del
riconoscimento con caratteri non inferiori a corpo tipografico 11 per
le confezioni da un litro.
  Quando  si  tratti  di  confezionamento  conto  terzi,  deve essere
indicata  anche  l'impresa  di  confezionamento e a quest'ultima deve
riferirsi  chiaramente il numero di riconoscimento al fine di evitare
confusione a danno del consumatore.
Organismi professionali.
  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana,
di  concerto  con  il  Ministro  per il coordinamento delle politiche
agricole,  alimentari e forestali, il decreto di riconoscimento degli
organismi professionali che rappresentano i beneficiari del regime di
aiuto al consumo.
  Ai   fini  del  predetto  riconoscimento  occorre  che  l'organismo
professionale  abbia  una  base  associativa  ripartita  su  tutto il
territorio  nazionale  e  un  numero  di  ditte  tale  da  attribuire
all'organizzazione una rilevanza nazionale.
  Gli organismi riconosciuti che devono essere in grado di verificare
il   quantitativo   di   olio  condizionato  dalle  imprese  da  essi
rappresentate,  partecipano, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n.
136/66  come  modificato dal regolamento n. 1917/80, all'attivita' di
determinazione  dei  quantitativi  di  olio  d'oliva condizionati che
possono beneficiare dell'aiuto.
  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno gli organismi professionali
riconosciuti   trasmettono  a  questo  Ministero  il  riepilogo,  per
ciascuna  ditta  da  essi  rappresentata, dei quantitativi di olio di
oliva  confezionato e commercializzato nonche' le giornate lavorative
occorse per il confezionamento.
  Il   mancato   adempimento   alla   normativa  comunitaria  e  alle
disposizioni   nazionali   comporta   l'applicazione  delle  sanzioni
previste  dall'art.  1,  punto  11,  del  regolamento CEE n. 571/91 e
dall'art. 1, punto 10, del regolamento n. 593/92.
  Nel  caso  in cui un'impresa riconosciuta desideri essere assistita
da  un  organismo  professionale  diverso  da  quello originariamente
incaricato,  la comunicazione e la relativa procura speciale a favore
del  nuovo  organismo  devono  pervenire  entro il 31 agosto a questo
Ministero,  all'AIMA  e  agli  organismi  professionali  riconosciuti
interessati.
Istituzione della contabilita'.
  L'impresa  di  confezionamento,  dal  momento dell'attribuzione del
riconoscimento,  deve  istituire  apposita  contabilita', individuata
all'interno   della   normativa  vigente.  In  proposito,  a  seguito
dell'esperienza maturata nel corso delle campagne olearie, si ritiene
opportuno  avviare  un  processo  di razionalizzazione ed adeguamento
degli strumenti e delle norme procedurali che regolano l'applicazione
delle  normative  comunitarie  e  nazionali tenuto conto dell'attuale
realta'  operativa  del  settore  e della necessita' di realizzare un
sistema di controlli piu' efficace.
  A  tal fine, si e' ritenuto opportuno procedere ad una approfondita
revisione  della  modulistica  e delle relative norme di compilazione
per  la  tenuta  della contabilita' giornaliera di magazzino da parte
delle  aziende confezionatrici allo scopo di standardizzare le regole
di   registrazione,   introducendo   anche   ulteriori   informazioni
indispensabili per l'attivita' degli organi di controllo.
  Inoltre  e'  stata  riconosciuta  la  necessita'  di  diffondere il
processo  di  informatizzazione  per  il  trattamento  dei dati sia a
livello  delle aziende confezionatrici, che a livello degli organismi
professionali riconosciuti, per ridurre i tempi globali necessari per
l'espletamento dei rispettivi adempimenti, nonche' per realizzare una
economia generale dell'intero sistema dei controlli.
  Pertanto,    a    decorrere    dall'inizio    della   campagna   di
commercializzazione  1994-95,  le  aziende confezionatrici di olio di
oliva  dovranno utilizzare la nuova versione della modulistica per la
tenuta   della   contabilita'   giornaliera  di  magazzino  riportata
nell'allegato  1, applicando le norme di compilazione e codificazione
di cui all'allegato 2.
  Di  seguito  vengono  brevemente  illustrati  i  principali aspetti
innovativi introdotti.
  Per   tutte  le  operazioni  di  acquisto  e  vendita  e'  prevista
l'indicazione  del nominativo del fornitore e/o cliente, oltre che la
corrispondente  partita  IVA,  con esclusione delle vendite a diretti
consumatori  per  i  quali  deve  essere  indicato,  per  le  vendite
superiori a 20 litri, il comune di residenza completo di via e numero
civico. I clienti esteri sono esentati.
  Le  aziende,  contestualmente  alla  presentazione della domanda di
pagamento  dell'aiuto  al  consumo,  dovranno  allegare  insieme alle
pagine dei registri contabili, un elenco dei nomi dei fornitori degli
oli  sfusi,  degli  imballaggi  e  degli oli confezionati, riferito a
ciascuna campagna di commercializzazione ed integrato, mese per mese,
con  l'indicazione  dei  nuovi  fornitori.  Tale elenco dovra' essere
completo  di  partita  IVA e di tutti i dati (nome o ragione sociale,
indirizzo   costituito   da   via,  comune  e  provincia)  idonei  ad
individuare ciascun fornitore.
  Per   le   aziende   che  utilizzano  i  tabulati  dell'elaboratore
meccanografico,  redatti  secondo le modalita' di cui all'allegato 3,
rimangono  comunque  valide  le  disposizioni  di cui all'art. 10 del
decreto ministeriale 4 marzo 1981, e successive modifiche.
  Si  coglie,  altresi',  l'occasione per precisare che i tabulati in
questione  debbono essere vidimati dal competente ufficio provinciale
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) prima
della loro utilizzazione.
  La  vidimazione,  effettuata in esenzione dell'imposta di bollo, ai
sensi  dell'art.  21-bis  della tabella allegato b (atti, documenti e
registri  esenti  dall'imposta di bollo in modo assoluto) del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 642, non e'
altresi'  soggetta  a  tassa  di concessione governativa in quanto si
tratta  di  una  procedura non prevista per legge ma cautelativamente
disposta   dal  decreto  ministeriale  4  marzo  1981,  e  successive
modifiche.
  Questa  Amministrazione, fermo restando l'obbligo per le aziende di
effettuare  l'inventario  fisico della merce in magazzino almeno alla
fine  di  ogni  esercizio  fiscale,  ritiene  opportuno stabilire che
eventuali  discordanze  tra le giacenze fisiche di magazzino e quelle
contabili,  rilevate nel corso di operazioni di verifica dagli organi
di  controllo,  saranno  valutate ai fini di eventuali contestazioni,
tenendo  presente  gli eventi e le pratiche operative che normalmente
si  verificano  (es.:  variazioni  del volume dell'olio in seguito al
mutare della temperatura, aggiustamento dei carichi degli imballaggi,
sfridi di lavorazione, ecc.).
  Le deficienze fisiche di olio sfuso saranno considerate globalmente
e  per  le  stesse sara' ammesso un calo naturale pari al 2% annuo in
peso e proporzionale ai giorni per periodi inferiori all'anno.
  Tale  calo  sara'  calcolato  sul  quantitativo  di olio risultante
dall'ultima   verifica   inventariale   effettuata   dall'impresa  di
confezionamento  o  dagli  organi di controllo, maggiorato del totale
degli acquisti registrati fino alla data della verifica.
  Eventi  straordinari  relativi a consistenti deficienze o eccedenze
di  oli  sfusi,  di  imballaggi e di oli confezionati, possono essere
giustificati,   ai   soli   fini  dell'immediata  corretta  tenuta  e
dell'aggiornamento  della  contabilita'  attraverso una dichiarazione
scritta  del responsabile dell'azienda di confezionamento, conservata
agli  atti  e  registrata  sull'apposito  registro, corredata inoltre
dall'eventuale documentazione comprovante l'evento.
  Nell'allegato 4 sono riportate le norme di trasmissione su supporto
magnetico   che  gli  organismi  professionali  riconosciuti  debbono
utilizzare   per   inviare   direttamente   all'AIMA   i  dati  della
contabilita'   di   magazzino   delle  aziende  confezionatrici  loro
aderenti.
  Eventuali  modifiche  ed  integrazioni del contenuto degli allegati
alla   presente   circolare   verranno   segnalate   dalla  scrivente
Amministrazione.
Verifiche e sanzioni.
  Oltre  agli altri organi istituzionali, al controllo sulla regolare
tenuta  della  contabilita'  da  parte  delle imprese confezionatrici
riconosciute,   e'   preposto,   alla   luce  della  regolamentazione
comunitaria vigente, l'Agecontrol S.p.a. che ne riferisce all'AIMA, a
questo  Ministero  e alle amministrazioni competenti. In proposito si
ribadisce   che,   qualora   vengano  constatate  irregolarita',  gli
UU.PP.I.C.A.  sono  competenti  ad  applicare  la sanzione pecuniaria
amministrativa   conseguente  alla  violazione  contestata  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  n.  424/79 come modificata dalla legge n.
460/87   e   legge   n.   689/81   e   ne  riferiscono  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
P.I. - Div. XIII.
  Per  quanto  attiene  al provvedimento di revoca del riconoscimento
previsto  dalla  normativa comunitaria (art. 3 del regolamento CEE n.
3089/78  del  Consiglio, art. 12, paragrafo 6, del regolamento CEE n.
2677/85  della  Commissione come da ultimo modificato dai regolamenti
CEE  n.  571/91  e  n.  643/93)  va  precisato che questo deve essere
adottato, con riguardo alla tenuta della contabilita', solo quando la
stessa  sia  tale  da  non  consentire  nemmeno  l'effettuazione  dei
controlli istituzionali.
  Parimenti  il suddetto provvedimento deve essere adottato quando la
ditta  riconosciuta  rifiuti  di  sottoporsi  a  qualsiasi  controllo
previsto  nell'ambito  del  regime dell'aiuto al consumo dell'olio di
oliva.
  Per  cio' che attiene il ritiro del riconoscimento va precisato che
lo  stesso,  per chiara disposizione del paragrafo 6 dell'art. 12 del
regolamento  CEE  n.  2677/85, come modificato dai regolamenti CEE n.
571/91 e n. 643/93, puo' essere adottato quando si sia constatato con
decisione  della  competente  autorita'  la  effettiva sussistenza di
indebita richiesta di importi a titolo di aiuto al consumo.
  E'  chiaro  che il semplice verbale di contestazione dell'organo di
controllo non puo' essere equiparato alla "decisione della competente
autorita".
  Del resto non sussistono esigenze cautelari che impongano il ritiro
temporaneo  del  riconoscimento  a  seguito  del  semplice verbale di
contestazione  dell'organo di controllo, dato che a seguito di questo
l'AIMA  deve applicare le misure di cui all'art. 12, paragrafo 2, del
regolamento  CEE  n.  2677/85  come modificato dal regolamento CEE n.
571/91 che hanno immediati effetti volti a sospendere i versamenti di
importi  a  titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva nella forma
anticipata salvo diverse misure cautelari.
  Solo   nei   casi   in   cui   questo   Ministero   valutera'  come
particolarmente  gravi  e  pesantemente pregiudizievoli le infrazioni
contestate alla ditta in relazione all'indebita percezione di aiuti e
segnalate da parte degli organi di controllo, questo Ministero potra'
procedere alla sospensione cautelativa del riconoscimento.
  Va   chiarito  che  tale  provvedimento  non  inibisce  alle  ditte
confezionatrici  la  presentazione  delle domande di aiuto al consumo
dell'olio  di oliva presso gli organismi professionali riconosciuti e
che,  nel  caso di accertamento dell'infondatezza delle contestazioni
dell'indebita  richiesta  del  suddetto  aiuto, l'efficacia giuridica
della  revoca  della  sospensione del riconoscimento decorrera' dalla
data  della  sospensione  e  le  domande  potranno  essere  trasmesse
all'AIMA per il pagamento.
  Il  ritiro  temporaneo  del  riconoscimento di cui agli articoli 3,
paragrafo  2,  del regolamento CEE n. 3089/78, e 12, paragrafo 6, del
regolamento CEE n. 2677/85, modificati dai regolamenti n. 571/91 e n.
643/93  a  seguito di indebita richiesta di importi a titolo di aiuto
al  consumo dell'olio di oliva, richiede un maggior grado di certezza
giuridica   che   puo'  essere  offerto  solo  da  un  pronunciamento
giudiziario    ancorche'    impugnabile   o   da   un   provvedimento
amministrativo   rimasto   inoppugnato  (irrogazione  con  ordinanza-
ingiunzione della sanzione amministrativa ex legge n. 898/86).
  Il  pronunciamento  dell'autorita'  giudiziaria che puo' fornire la
base  del  provvedimento  di  ritiro temporaneo del riconoscimento ai
fini  dell'aiuto al consumo puo' consistere sia nella sentenza di cui
all'art.  3,  sesto  comma, della legge n. 898/86 sia, in mancanza di
questa,  nella sentenza pretorile resa a seguito dell'impugnazione da
parte    della   ditta   confezionatrice   dell'ordinanza-ingiunzione
irrogatoria  della sanzione amministrativa per indebita percezione di
importi a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva.
  Ovviamente,  qualora  l'AIMA  si sia attivata per il recupero delle
somme indebitamente percepite a tale titolo, attraverso l'ingiunzione
di  cui  al  regio  decreto  n. 639/1910, puo' ben essere considerata
sufficiente ai fini del ritiro temporaneo del riconoscimento da parte
della    scrivente    Amministrazione,    la    mancata   opposizione
all'ingiunzione  stessa  o  la  sentenza  che  -  a  seguito  di tale
opposizione   -  confermi  in  tutto  o  in  parte  l'ingiunzione  in
questione.
  Qualora  si  giunga  all'accertamento  da  parte  della  competente
autorita' che il quantitativo di olio per il quale e' stato richiesto
indebitamente   l'aiuto   e'   superiore   al  20%  del  quantitativo
controllato  per il quale e' stato riconosciuto il diritto all'aiuto,
il  riconoscimento  viene  revocato per un anno per ammontari che non
superino i 200 milioni, per due anni per ammontari che non superino i
500, per tre anni per ammontari superiori.
  In  caso  di  recidiva il riconoscimento e' ritirato per un periodo
fino a cinque anni.
  I provvedimenti sopraindicati saranno adottati sentito il parere di
apposito comitato istituito presso questo Ministero.
Controlli e prelievi.
  L'Agecontrol  S.p.a.,  agenzia incaricata di effettuare i controlli
previsti  nell'ambito  del regime di aiuto al consumo, ha il precipuo
compito  di verificare la regolare tenuta della contabilita' da parte
delle  imprese  confezionatrici  riconosciute e ne riferisce a questo
Ministero, all'AIMA e alle altre amministrazioni competenti. Entro il
30  novembre di ogni anno l'Agecontrol trasmette a questo Ministero e
all'AIMA  l'elenco  delle  ditte controllate nel corso della campagna
olearia appena terminata.
  Tutte   le  segnalazioni  e  comunicazioni  dell'Agecontrol  S.p.a.
dovranno contenere solo elementi certi, oggettivamente riscontrati in
sede  di  accertamento. Sara' poi cura delle amministrazioni centrali
competenti   effettuare   le  valutazioni  di  merito  ed  emanare  i
provvedimenti specifici.
  Infine  si  ritiene  opportuno  precisare  taluni aspetti operativi
connessi  all'art.  5  del regolamento CEE n. 2677/85 come modificato
dal  regolamento CEE n. 1008/92, in particolare per cio' che concerne
il  prelevamento  di  campioni  da  parte degli organi di controllo e
all'applicazione  delle  sanzioni  previste  nel caso di accertamento
dell'insussistenza  del  diritto  all'aiuto  al  consumo dell'olio di
oliva oggetto del prelevamento.
  A   tale   riguardo   e'   importante   precisare   che   al   fine
dell'irrogazione  della sanzione del ritiro del riconoscimento da uno
a   cinque   anni,   l'azienda   confezionatrice   dovra'   risultare
responsabile  dell'utilizzazione  di  oli  diversi  da  quelli di cui
all'allegato   all'art.  35  del  regolamento  CEE  n.  136/66,  come
modificato dal regolamento CEE n. 1915/87 e da ultimo dal regolamento
CEE n. 356/92, in una confezione appartenente a un lotto suscettibile
di accedere all'aiuto al consumo.
  Quindi,  in  analogia  a  quanto  si  e'  visto  per  il ritiro del
riconoscimento conseguente ad indebita percezione di importi a titolo
di  aiuto  al  consumo, l'irrogazione di tale sanzione e' subordinata
anche  nell'ipotesi sopra considerata di utilizzazione di oli diversi
da   quelli   di   oliva,  almeno  alla  pronuncia  di  una  sentenza
dell'autorita'  giudiziaria, ancorche' non irrevocabile e non passata
in  giudicato.  Pertanto,  ai  fini  dell'irrogazione  della suddetta
sanzione  da  parte  di questo Ministero, non puo' essere considerato
sufficiente  il  semplice  esito  dell'analisi disposta a seguito del
prelevamento   dell'Agecontrol  S.p.a.  ne'  quello  dell'analisi  di
revisione.
  Che  le  irregolarita'  di  carattere  analitico che danno luogo al
suddetto ritiro del riconoscimento siano solo quelle sopra segnalate,
e' reso evidente dal fatto che la stessa parte finale del paragrafo 2
dell'art.  5  del  regolamento  CEE  n.  2677/85  come modificato dal
regolamento CEE n. 1008/92, chiarisce che ogni altra irregolarita' va
semplicemente segnalata all'organismo competente.
  E'  appena  il  caso  di  sottolineare  che  deve  essere  prestata
particolare  attenzione  al  momento di confezionamento del prodotto,
essendo ben noto che l'applicabilita' dei metodi di analisi di cui al
regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche e' prevista con di-
verse   decorrenze  precisate  di  volta  in  volta  dalle  modifiche
apportate al suddetto regolamento.
                                                  Il Ministro: SAVONA