A tutti gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato A tutte le camere di commercio Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per la tutela dei prodotti agricoli. Al Ministero delle finanze - Gabinetto All'AIMA - Divisione XVII Alla Federolio All'Assitol oliva All'Unaprol All'AICO All'Agecontrol S.p.a. Alla Direzione generale del commercio Alla Direzione generale degli affari generali e del personale Questa Amministrazione ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva disciplinato dai regolamenti comunitari n. 3089/78, n. 2677/85, n. 571/91, n. 1008/92, n. 643/93, e dai decreti ministeriali 4 marzo 1981 e 8 ottobre 1982. Domanda di riconoscimento. L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento di impresa di confezionamento di olio di oliva deve essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale P.I. - Div. XIII, redatta in carta da bollo ed indicare: nome, ragione sociale o denominazione dell'impresa ed eventualmente, marchio depositato; sede legale e sede dello o degli stabilimenti di confezionamento; descrizione degli impianti in dotazione dell'impresa e relativa capacita' di confezionamento espressa in tonnellate per giornata lavorativa di otto ore e riferita ad imballaggi di contenuto netto fino a cinque litri nonche' la capacita' globale di confezionamento che deve essere di almeno 6 tonnellate per giornata lavorativa di otto ore, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2677/85; specificazione, con relativo indirizzo, del o dei depositi o altri locali fuori stabilimento nei quali vengono immagazzinati gli oli di oliva e gli imballaggi in possesso dell'impresa ed indicazione degli estremi della denuncia al competente ufficio IVA; data di inizio dell'attivita' di confezionamento; impegno ad istituire apposita contabilita'; impegno a rispettare le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento n. 2677/85 come modificato; impegno a trasmettere trimestralmente il listino dei prezzi degli oli di oliva confezionati che vengono praticati; dichiarazione di accettazione a sottoporsi ai controlli previsti nell'ambito di applicazione del regime di aiuto al consumo; specificazione dell'eventuale esercizio di attivita' molitoria. Nella domanda l'impresa confezionatrice deve, altresi', precisare se svolge anche attivita' di confezionamento di oli diversi dall'olio di oliva: in caso affermativo deve impegnarsi a tenere per tali oli una contabilita' di magazzino separata. A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti in bollo: il certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio competente per territorio; il certificato di iscrizione nel registro esercenti il commercio; il certificato di vigenza della ditta; l'atto costitutivo della societa' ed il relativo statuto in copia autenticata; autorizzazione sanitaria, da rinnovare annualmente se sottoposta a scadenza di validita'; atto autenticato e registrato che comprovi la piena disponibilita' dell'immobile sede dello stabilimento e dei depositi; fatture di acquisto dei macchinari in copia autenticata o atto equivalente; certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della societa' e del direttore tecnico dello stabilimento nonche' di ogni socio per le societa' di persone; listino dei prezzi che vengono praticati relativi al periodo nel corso del quale viene presentata l'istanza; procura speciale rilasciata a favore dell'organismo professionale riconosciuto; eventualmente, riconoscimento relativo all'attivita' di frantoio rilasciato dal Ministero dell'agricoltura o dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; iscrizione nei ruoli della stazione sperimentale delle industrie degli oli e grassi di Milano se trattasi di imprese a carattere industriale. Copia della domanda deve essere inviata anche all'AIMA e all'Agecontrol S.p.a. E' inoltre necessario acquisire la certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575 del 31 maggio 1965 come modificato dalla legge n. 55 del 13 marzo 1990. Questa deve essere richiesta d'ufficio alla prefettura di Roma dietro presentazione del certificato di residenza e di stato di famiglia, in duplice copia e di data non anteriore a tre mesi, delle persone titolari della ditta o responsabili della societa' individuate all'interno della normativa soprarichiamata. La certificazione antimafia puo' anche essere presentata dall'impresa entro tre mesi dalla data del rilascio da parte della prefettura competente per territorio. L'ufficio, al fine di razionalizzare l'attivita' amministrativa, ritiene opportuno procedere solo all'esame delle istanze sostanzialmente rispondenti alle prescrizioni della presente circolare. L'istruttoria per l'attribuzione del riconoscimento alle nuove imprese confezionatrici di olio di oliva, prevede una verifica degli impianti, della relativa capacita' di confezionamento, nonche' di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio. Ai sensi dell'art. 1, punto 1, del regolamento n. 571/91 come modificato dal regolamento n. 643/93, a tale verifica partecipa l'Agecontrol S.p.a. Pertanto, l'Agenzia, posta nelle condizioni di conoscere le richieste di accertamento inoltrate agli UU.PP.I.C.A. prende tempestivamente contatto con l'U.P.I.C.A. territorialmente competente al fine di concordare la verifica. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Agenzia procedono congiuntamente alla stesura e alla trasmissione di una dettagliata relazione a questo Ministero, concernente l'esito del sopralluogo. Entro trenta giorni dalla data del sopralluogo l'Agecontrol trasmette l'eventuale parere negativo sull'attribuzione del riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 643/93. Trascorso tale periodo senza che venga reso alcun parere, esso si intende positivo. I soggetti giuridici che possono chiedere il riconoscimento sulla base della normativa comunitaria ed interna, sono quelli che presentano i caratteri essenziali inerenti alla nozione di impresa nell'ordinamento italiano. Si esclude, pertanto, che le associazioni possano accedere al riconoscimento, mancando in esse un elemento qualificante dell'impresa quale l'organizzazione di mezzi e uomini diretta alla produzione di guadagno. Ne consegue una incompatibilita' del riconoscimento con le finalita' istituzionali proprie dell'associazione senza fine di lucro. E' doveroso ribadire che i regolamenti comunitari, introducendo il regime di aiuto al consumo, hanno inteso incrementare il consumo dell'olio di oliva, contrattosi a causa dell'evolversi favorevole dei prezzi degli altri oli, garantendone la vendita a prezzi concorrenziali. Da cio' segue l'obbligo di ripercuotere interamente il contributo comunitario sul prezzo di vendita al consumatore finale, ai sensi dell'art. 4, comma c), del regolamento n. 3089/78, e l'esclusione dell'ammissione a fruire di tale contributo per quegli oli particolari, prodotti in quantita' limitata e presentati in confezioni costose, qualificabili come prodotti di 'elite destinati non al consumatore generalmente inteso, quale la normativa CEE intende favorire, bensi' ad un ristretto numero di persone per le quali l'aiuto non rappresenta alcun significato. Al fine del controllo sul rispetto di tali condizioni, le imprese devono inviare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copie del listino dei prezzi praticati, ed annualmente, in occasione della chiusura della campagna olearia di commercializzazione, dimostrare in dettaglio la ripercussione dell'aiuto sul prezzo di vendita inviando anche copie di alcune fatture di vendita dell'olio. Mantenimento del riconoscimento. Al termine della campagna olearia, che normalmente si apre il 1 novembre di ogni anno e si chiude il 31 ottobre, le imprese riconosciute devono anche dichiarare se hanno rispettato le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento CEE n. 2677/85 per il mantenimento del riconoscimento che consistono nel confezionamento, salvo casi di forza maggiore, di almeno 100 tonnellate di olio d'oliva nel corso della campagna olearia e nell'esercizio dell'attivita' di confezionamento per almeno centoventi giorni indicando le quantita' di olio d'oliva confezionato e commercializzato nonche' le giornate occorse per il confezionamento. Per le imprese in posseso di riconoscimento da data anteriore al 1 novembre 1992, il quantitativo di 100 tonnellate si applica a partire dalla campagna 1994-95 rimanendo in vigore fino ad allora il quantitativo di 60 tonnellate. Qualora la campagna di commercializzazione non abbia la normale durata di dodici mesi si procede ad un adeguamento automatico delle condizioni sopra previste, in funzione della durata effettiva della campagna. Nel caso di variazione della ragione sociale e/o della compagine sociale, dovranno essere acquisiti elementi di affidabilita' e buona condotta dei nuovi amministratori. Nel caso di variazione e trasferimento degli impianti si procedera' alla verifica dei requisiti di carattere tecnico dell'impianto medesimo. Pertanto le imprese dovranno presentare apposita istanza allegando la documentazione relativa all'elemento che viene a mutare. Il riconoscimento verra' rilasciato a seguito dell'accertamento dei requisiti suddetti. Etichettatura. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di etichettatura del prodotto confezionato, in relazione al particolare regime del settore, si rappresenta la necessita' dell'indicazione, sul frontespizio dell'etichetta, della denominazione dell'impresa confezionatrice, della sede dello stabilimento, della dicitura "prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario per lo sviluppo del consumo dell'olio di oliva" e relativo numero di identificazione del riconoscimento con caratteri non inferiori a corpo tipografico 11 per le confezioni da un litro. Quando si tratti di confezionamento conto terzi, deve essere indicata anche l'impresa di confezionamento e a quest'ultima deve riferirsi chiaramente il numero di riconoscimento al fine di evitare confusione a danno del consumatore. Organismi professionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, il decreto di riconoscimento degli organismi professionali che rappresentano i beneficiari del regime di aiuto al consumo. Ai fini del predetto riconoscimento occorre che l'organismo professionale abbia una base associativa ripartita su tutto il territorio nazionale e un numero di ditte tale da attribuire all'organizzazione una rilevanza nazionale. Gli organismi riconosciuti che devono essere in grado di verificare il quantitativo di olio condizionato dalle imprese da essi rappresentate, partecipano, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 136/66 come modificato dal regolamento n. 1917/80, all'attivita' di determinazione dei quantitativi di olio d'oliva condizionati che possono beneficiare dell'aiuto. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli organismi professionali riconosciuti trasmettono a questo Ministero il riepilogo, per ciascuna ditta da essi rappresentata, dei quantitativi di olio di oliva confezionato e commercializzato nonche' le giornate lavorative occorse per il confezionamento. Il mancato adempimento alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, punto 11, del regolamento CEE n. 571/91 e dall'art. 1, punto 10, del regolamento n. 593/92. Nel caso in cui un'impresa riconosciuta desideri essere assistita da un organismo professionale diverso da quello originariamente incaricato, la comunicazione e la relativa procura speciale a favore del nuovo organismo devono pervenire entro il 31 agosto a questo Ministero, all'AIMA e agli organismi professionali riconosciuti interessati. Istituzione della contabilita'. L'impresa di confezionamento, dal momento dell'attribuzione del riconoscimento, deve istituire apposita contabilita', individuata all'interno della normativa vigente. In proposito, a seguito dell'esperienza maturata nel corso delle campagne olearie, si ritiene opportuno avviare un processo di razionalizzazione ed adeguamento degli strumenti e delle norme procedurali che regolano l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali tenuto conto dell'attuale realta' operativa del settore e della necessita' di realizzare un sistema di controlli piu' efficace. A tal fine, si e' ritenuto opportuno procedere ad una approfondita revisione della modulistica e delle relative norme di compilazione per la tenuta della contabilita' giornaliera di magazzino da parte delle aziende confezionatrici allo scopo di standardizzare le regole di registrazione, introducendo anche ulteriori informazioni indispensabili per l'attivita' degli organi di controllo. Inoltre e' stata riconosciuta la necessita' di diffondere il processo di informatizzazione per il trattamento dei dati sia a livello delle aziende confezionatrici, che a livello degli organismi professionali riconosciuti, per ridurre i tempi globali necessari per l'espletamento dei rispettivi adempimenti, nonche' per realizzare una economia generale dell'intero sistema dei controlli. Pertanto, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1994-95, le aziende confezionatrici di olio di oliva dovranno utilizzare la nuova versione della modulistica per la tenuta della contabilita' giornaliera di magazzino riportata nell'allegato 1, applicando le norme di compilazione e codificazione di cui all'allegato 2. Di seguito vengono brevemente illustrati i principali aspetti innovativi introdotti. Per tutte le operazioni di acquisto e vendita e' prevista l'indicazione del nominativo del fornitore e/o cliente, oltre che la corrispondente partita IVA, con esclusione delle vendite a diretti consumatori per i quali deve essere indicato, per le vendite superiori a 20 litri, il comune di residenza completo di via e numero civico. I clienti esteri sono esentati. Le aziende, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento dell'aiuto al consumo, dovranno allegare insieme alle pagine dei registri contabili, un elenco dei nomi dei fornitori degli oli sfusi, degli imballaggi e degli oli confezionati, riferito a ciascuna campagna di commercializzazione ed integrato, mese per mese, con l'indicazione dei nuovi fornitori. Tale elenco dovra' essere completo di partita IVA e di tutti i dati (nome o ragione sociale, indirizzo costituito da via, comune e provincia) idonei ad individuare ciascun fornitore. Per le aziende che utilizzano i tabulati dell'elaboratore meccanografico, redatti secondo le modalita' di cui all'allegato 3, rimangono comunque valide le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 4 marzo 1981, e successive modifiche. Si coglie, altresi', l'occasione per precisare che i tabulati in questione debbono essere vidimati dal competente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) prima della loro utilizzazione. La vidimazione, effettuata in esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 21-bis della tabella allegato b (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, non e' altresi' soggetta a tassa di concessione governativa in quanto si tratta di una procedura non prevista per legge ma cautelativamente disposta dal decreto ministeriale 4 marzo 1981, e successive modifiche. Questa Amministrazione, fermo restando l'obbligo per le aziende di effettuare l'inventario fisico della merce in magazzino almeno alla fine di ogni esercizio fiscale, ritiene opportuno stabilire che eventuali discordanze tra le giacenze fisiche di magazzino e quelle contabili, rilevate nel corso di operazioni di verifica dagli organi di controllo, saranno valutate ai fini di eventuali contestazioni, tenendo presente gli eventi e le pratiche operative che normalmente si verificano (es.: variazioni del volume dell'olio in seguito al mutare della temperatura, aggiustamento dei carichi degli imballaggi, sfridi di lavorazione, ecc.). Le deficienze fisiche di olio sfuso saranno considerate globalmente e per le stesse sara' ammesso un calo naturale pari al 2% annuo in peso e proporzionale ai giorni per periodi inferiori all'anno. Tale calo sara' calcolato sul quantitativo di olio risultante dall'ultima verifica inventariale effettuata dall'impresa di confezionamento o dagli organi di controllo, maggiorato del totale degli acquisti registrati fino alla data della verifica. Eventi straordinari relativi a consistenti deficienze o eccedenze di oli sfusi, di imballaggi e di oli confezionati, possono essere giustificati, ai soli fini dell'immediata corretta tenuta e dell'aggiornamento della contabilita' attraverso una dichiarazione scritta del responsabile dell'azienda di confezionamento, conservata agli atti e registrata sull'apposito registro, corredata inoltre dall'eventuale documentazione comprovante l'evento. Nell'allegato 4 sono riportate le norme di trasmissione su supporto magnetico che gli organismi professionali riconosciuti debbono utilizzare per inviare direttamente all'AIMA i dati della contabilita' di magazzino delle aziende confezionatrici loro aderenti. Eventuali modifiche ed integrazioni del contenuto degli allegati alla presente circolare verranno segnalate dalla scrivente Amministrazione. Verifiche e sanzioni. Oltre agli altri organi istituzionali, al controllo sulla regolare tenuta della contabilita' da parte delle imprese confezionatrici riconosciute, e' preposto, alla luce della regolamentazione comunitaria vigente, l'Agecontrol S.p.a. che ne riferisce all'AIMA, a questo Ministero e alle amministrazioni competenti. In proposito si ribadisce che, qualora vengano constatate irregolarita', gli UU.PP.I.C.A. sono competenti ad applicare la sanzione pecuniaria amministrativa conseguente alla violazione contestata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 424/79 come modificata dalla legge n. 460/87 e legge n. 689/81 e ne riferiscono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale P.I. - Div. XIII. Per quanto attiene al provvedimento di revoca del riconoscimento previsto dalla normativa comunitaria (art. 3 del regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio, art. 12, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 2677/85 della Commissione come da ultimo modificato dai regolamenti CEE n. 571/91 e n. 643/93) va precisato che questo deve essere adottato, con riguardo alla tenuta della contabilita', solo quando la stessa sia tale da non consentire nemmeno l'effettuazione dei controlli istituzionali. Parimenti il suddetto provvedimento deve essere adottato quando la ditta riconosciuta rifiuti di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito del regime dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva. Per cio' che attiene il ritiro del riconoscimento va precisato che lo stesso, per chiara disposizione del paragrafo 6 dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2677/85, come modificato dai regolamenti CEE n. 571/91 e n. 643/93, puo' essere adottato quando si sia constatato con decisione della competente autorita' la effettiva sussistenza di indebita richiesta di importi a titolo di aiuto al consumo. E' chiaro che il semplice verbale di contestazione dell'organo di controllo non puo' essere equiparato alla "decisione della competente autorita". Del resto non sussistono esigenze cautelari che impongano il ritiro temporaneo del riconoscimento a seguito del semplice verbale di contestazione dell'organo di controllo, dato che a seguito di questo l'AIMA deve applicare le misure di cui all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2677/85 come modificato dal regolamento CEE n. 571/91 che hanno immediati effetti volti a sospendere i versamenti di importi a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva nella forma anticipata salvo diverse misure cautelari. Solo nei casi in cui questo Ministero valutera' come particolarmente gravi e pesantemente pregiudizievoli le infrazioni contestate alla ditta in relazione all'indebita percezione di aiuti e segnalate da parte degli organi di controllo, questo Ministero potra' procedere alla sospensione cautelativa del riconoscimento. Va chiarito che tale provvedimento non inibisce alle ditte confezionatrici la presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva presso gli organismi professionali riconosciuti e che, nel caso di accertamento dell'infondatezza delle contestazioni dell'indebita richiesta del suddetto aiuto, l'efficacia giuridica della revoca della sospensione del riconoscimento decorrera' dalla data della sospensione e le domande potranno essere trasmesse all'AIMA per il pagamento. Il ritiro temporaneo del riconoscimento di cui agli articoli 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3089/78, e 12, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 2677/85, modificati dai regolamenti n. 571/91 e n. 643/93 a seguito di indebita richiesta di importi a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva, richiede un maggior grado di certezza giuridica che puo' essere offerto solo da un pronunciamento giudiziario ancorche' impugnabile o da un provvedimento amministrativo rimasto inoppugnato (irrogazione con ordinanza- ingiunzione della sanzione amministrativa ex legge n. 898/86). Il pronunciamento dell'autorita' giudiziaria che puo' fornire la base del provvedimento di ritiro temporaneo del riconoscimento ai fini dell'aiuto al consumo puo' consistere sia nella sentenza di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 898/86 sia, in mancanza di questa, nella sentenza pretorile resa a seguito dell'impugnazione da parte della ditta confezionatrice dell'ordinanza-ingiunzione irrogatoria della sanzione amministrativa per indebita percezione di importi a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva. Ovviamente, qualora l'AIMA si sia attivata per il recupero delle somme indebitamente percepite a tale titolo, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910, puo' ben essere considerata sufficiente ai fini del ritiro temporaneo del riconoscimento da parte della scrivente Amministrazione, la mancata opposizione all'ingiunzione stessa o la sentenza che - a seguito di tale opposizione - confermi in tutto o in parte l'ingiunzione in questione. Qualora si giunga all'accertamento da parte della competente autorita' che il quantitativo di olio per il quale e' stato richiesto indebitamente l'aiuto e' superiore al 20% del quantitativo controllato per il quale e' stato riconosciuto il diritto all'aiuto, il riconoscimento viene revocato per un anno per ammontari che non superino i 200 milioni, per due anni per ammontari che non superino i 500, per tre anni per ammontari superiori. In caso di recidiva il riconoscimento e' ritirato per un periodo fino a cinque anni. I provvedimenti sopraindicati saranno adottati sentito il parere di apposito comitato istituito presso questo Ministero. Controlli e prelievi. L'Agecontrol S.p.a., agenzia incaricata di effettuare i controlli previsti nell'ambito del regime di aiuto al consumo, ha il precipuo compito di verificare la regolare tenuta della contabilita' da parte delle imprese confezionatrici riconosciute e ne riferisce a questo Ministero, all'AIMA e alle altre amministrazioni competenti. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Agecontrol trasmette a questo Ministero e all'AIMA l'elenco delle ditte controllate nel corso della campagna olearia appena terminata. Tutte le segnalazioni e comunicazioni dell'Agecontrol S.p.a. dovranno contenere solo elementi certi, oggettivamente riscontrati in sede di accertamento. Sara' poi cura delle amministrazioni centrali competenti effettuare le valutazioni di merito ed emanare i provvedimenti specifici. Infine si ritiene opportuno precisare taluni aspetti operativi connessi all'art. 5 del regolamento CEE n. 2677/85 come modificato dal regolamento CEE n. 1008/92, in particolare per cio' che concerne il prelevamento di campioni da parte degli organi di controllo e all'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento dell'insussistenza del diritto all'aiuto al consumo dell'olio di oliva oggetto del prelevamento. A tale riguardo e' importante precisare che al fine dell'irrogazione della sanzione del ritiro del riconoscimento da uno a cinque anni, l'azienda confezionatrice dovra' risultare responsabile dell'utilizzazione di oli diversi da quelli di cui all'allegato all'art. 35 del regolamento CEE n. 136/66, come modificato dal regolamento CEE n. 1915/87 e da ultimo dal regolamento CEE n. 356/92, in una confezione appartenente a un lotto suscettibile di accedere all'aiuto al consumo. Quindi, in analogia a quanto si e' visto per il ritiro del riconoscimento conseguente ad indebita percezione di importi a titolo di aiuto al consumo, l'irrogazione di tale sanzione e' subordinata anche nell'ipotesi sopra considerata di utilizzazione di oli diversi da quelli di oliva, almeno alla pronuncia di una sentenza dell'autorita' giudiziaria, ancorche' non irrevocabile e non passata in giudicato. Pertanto, ai fini dell'irrogazione della suddetta sanzione da parte di questo Ministero, non puo' essere considerato sufficiente il semplice esito dell'analisi disposta a seguito del prelevamento dell'Agecontrol S.p.a. ne' quello dell'analisi di revisione. Che le irregolarita' di carattere analitico che danno luogo al suddetto ritiro del riconoscimento siano solo quelle sopra segnalate, e' reso evidente dal fatto che la stessa parte finale del paragrafo 2 dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2677/85 come modificato dal regolamento CEE n. 1008/92, chiarisce che ogni altra irregolarita' va semplicemente segnalata all'organismo competente. E' appena il caso di sottolineare che deve essere prestata particolare attenzione al momento di confezionamento del prodotto, essendo ben noto che l'applicabilita' dei metodi di analisi di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche e' prevista con di- verse decorrenze precisate di volta in volta dalle modifiche apportate al suddetto regolamento. Il Ministro: SAVONA