AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita'       ))
(( determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi ))
(( boschivi di vasta dimensione e gravita' possono essere          ))
(( utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di   ))
(( cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991,   ))
(( n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio     ))
(( 1991, n. 195 (a), e disponibili sul capitolo 7302,              ))
(( per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello       ))
(( stato di previsione del Ministero dell'ambiente. ))             ))
  2. La somma di cui al comma 1 e' utilizzata per  specifiche  misure
di  salvaguardia  e  di protezione ambientale delle (( zone boschive,
con priorita' per quelle comprese nelle aree  protette.  Le  suddette
misure  riguarderanno anche il )) potenziamento dei mezzi antincendio
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco  ((  e  di  quelli  relativi  all'avvistamento degli incendi ))
secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente.
  3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di  spesa,
il  Ministro  dell'ambiente  si  avvale anche delle strutture e degli
uffici delle altre amministrazioni interessate.
  4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati
l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere  e  dei  beni
acquisiti in forza del presente decreto.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a)  Il  comma  9  dell'art.  5  del  D.L.  n.  142/1991
          (Provvedimenti  in  favore delle popolazioni delle province
          di Siracusa, Catania e Ragusa  colpite  dal  terremoto  nel
          dicembre  1990  ed  altre disposizioni in favore delle zone
          danneggiate  da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  dal
          giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: "Per l'attuazione
          delle  misure  di  prevenzione  nelle  zone protette, anche
          istituite ai sensi della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  il
          Ministro  dell'ambiente  predispone,  sentito  il  Ministro
          dell'agricoltura e delle  foreste,  un  apposito  piano  di
          intervento  per  la  redazione  e l'attuazione del quale e'
          autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
          anni 1991, 1992, e 1993.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1991-1993,  al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno finanziario  1991,  all'uopo  utilizzando
          l'accantonamento   'Tutela   dei   terreni  agricoli  dagli
          incendi'".