AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (( 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita' )) (( determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi )) (( boschivi di vasta dimensione e gravita' possono essere )) (( utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di )) (( cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, )) (( n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio )) (( 1991, n. 195 (a), e disponibili sul capitolo 7302, )) (( per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello )) (( stato di previsione del Ministero dell'ambiente. )) )) 2. La somma di cui al comma 1 e' utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle (( zone boschive, con priorita' per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il )) potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (( e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi )) secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente. 3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate. 4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------ (a) Il comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: "Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la redazione e l'attuazione del quale e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Tutela dei terreni agricoli dagli incendi'".