IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 9 settembre 1993, che ha concentrato presso alcune dogane le operazioni di importazione definitiva, temporanea e di transito di rottami, cascami ed avanzi di metalli; Ritenuta la necessita' di includere nell'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali anche la dogana di Chiasso, in considerazione dell'ingente volume di traffici della specie che gravitano su detto ufficio; Decreta: Art. 1. Le operazioni di importazione definitiva, temporanea e di transito delle merci di cui alle voci della tariffa doganale comune indicate nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 9 settembre 1993, possono essere effettuate anche presso la dogana di Chiasso.