IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 3 settembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  212
del  9  settembre  1993,  che  ha concentrato presso alcune dogane le
operazioni di importazione definitiva, temporanea e  di  transito  di
rottami, cascami ed avanzi di metalli;
  Ritenuta  la  necessita'  di  includere  nell'elenco  delle  dogane
abilitate al compimento delle citate  operazioni  doganali  anche  la
dogana  di Chiasso, in considerazione dell'ingente volume di traffici
della specie che gravitano
su detto ufficio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le operazioni di importazione definitiva, temporanea e di  transito
delle  merci  di cui alle voci della tariffa doganale comune indicate
nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre  1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212
del 9 settembre 1993,  possono  essere  effettuate  anche  presso  la
dogana di Chiasso.