Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e, per conoscenza: Al Dipartimento della funzione pubblica Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato Alla Ragioneria generale dello Stato Al provveditorato generale dello Stato Com'e' noto, l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede che per i contratti individuati da questa Autorita' come contratti di grande rilievo, venga disposta un'attivita' di monitoraggio. Il successivo art. 17 del richiamato decreto legislativo stabilisce che, in attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorita' determini, caso per caso, i contratti di grande rilievo, previa comunicazione, da parte delle amministrazioni, di tutti i contratti in via di stipulazione. L'Autorita', in ossequio alle disposizioni sopra ricordate, nell'adunanza del 30 settembre 1993, ha deliberato un primo elenco di contratti di grande rilievo, cosi' come da tabella in allegato 1. Su tali contratti le amministrazioni interessate, in adempimento del disposto di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993, dovranno avviare l'attivita' di monitoraggio, direttamente, o, in alternativa, richiedendo l'intervento dell'Autorita'. In entrambi i casi, l'esecuzione del monitoraggio potra' essere affidata a societa' specializzata "inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita'". A questo riguardo, si da' notizia che l'Autorita', nella stessa adunanza del 30 settembre 1993, ha pure deliberato un primo elenco delle societa' di monitoraggio, selezionate sulla base di criteri oggettivi - predeterminati dalla medesima Autorita', per come previsto dal citato art. 13 - e specificate nell'allegato 2. Tale elenco e', peraltro, suscettibile di ulteriori integrazioni e modificazioni e, allo stato, costituisce la base di riferimento per l'eventuale attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere direttamente al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di societa' specializzate. Si chiarisce che, in ogni caso, in questa prima fase dell'attivita' di monitoraggio, dovranno essere privilegiati gli aspetti relativi ai costi, alla qualita' dei prodotti e dei servizi resi dai fornitori. In relazione a quanto sopra, le amministrazioni interessate al monitoraggio dei contratti di grande rilievo individuati in questa prima fase, sono tenute a far conoscere, entro il termine del 20 novembre 1993, le iniziative che vorranno assumere al riguardo, rispetto alle quali l'Autorita' assicurera' la piu' ampia assistenza. Tutte le amministrazioni in indirizzo, in ogni caso, sono invitate a comunicare all'Autorita' i contratti in esecuzione nel corrente anno 1993, il cui importo complessivo, al netto IVA, risulti superiore ai 50 (cinquanta) miliardi di lire, ovvero, in caso di contratti a validita' pluriennale, sia superiore a 10 (dieci) miliardi di lire annui, al netto IVA, specificando, per ognuno di essi, gli elementi piu' significativi. Il presidente: REY