Ai    responsabili   dei   sistemi
                                  informativi   automatizzati   delle
                                  amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Dipartimento   della   funzione
                                  pubblica
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Al  provveditorato  generale  dello
                                  Stato
  Com'e'  noto,  l'art.  13,  comma  2,  del  decreto  legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, prevede che  per  i  contratti  individuati  da
questa  Autorita'  come  contratti  di grande rilievo, venga disposta
un'attivita' di monitoraggio.
  Il successivo art. 17 del richiamato decreto legislativo stabilisce
che,  in  attesa  dell'approvazione  del   primo   piano   triennale,
l'Autorita'  determini, caso per caso, i contratti di grande rilievo,
previa comunicazione, da parte  delle  amministrazioni,  di  tutti  i
contratti in via di stipulazione.
  L'Autorita',   in   ossequio  alle  disposizioni  sopra  ricordate,
nell'adunanza del 30 settembre 1993, ha deliberato un primo elenco di
contratti di grande rilievo, cosi' come da tabella in allegato 1.
  Su tali contratti le amministrazioni  interessate,  in  adempimento
del  disposto di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n.
39/1993, dovranno avviare l'attivita' di monitoraggio,  direttamente,
o, in alternativa, richiedendo l'intervento dell'Autorita'.
  In  entrambi  i  casi,  l'esecuzione del monitoraggio potra' essere
affidata a societa' specializzata "inclusa in un  elenco  predisposto
dall'Autorita'".
  A  questo  riguardo,  si  da' notizia che l'Autorita', nella stessa
adunanza del 30 settembre 1993, ha pure deliberato  un  primo  elenco
delle  societa'  di  monitoraggio,  selezionate sulla base di criteri
oggettivi  -  predeterminati  dalla  medesima  Autorita',  per   come
previsto dal citato art. 13 - e specificate nell'allegato 2.
  Tale  elenco e', peraltro, suscettibile di ulteriori integrazioni e
modificazioni e, allo stato, costituisce la base di  riferimento  per
l'eventuale attivazione delle procedure di affidamento da parte delle
amministrazioni    che   intendessero   procedere   direttamente   al
monitoraggio  dei   propri   contratti,   avvalendosi   di   societa'
specializzate.
  Si chiarisce che, in ogni caso, in questa prima fase dell'attivita'
di monitoraggio, dovranno essere privilegiati gli aspetti relativi ai
costi, alla qualita' dei prodotti e dei servizi resi dai fornitori.
  In  relazione  a  quanto  sopra,  le amministrazioni interessate al
monitoraggio dei contratti di grande rilievo  individuati  in  questa
prima  fase,  sono  tenute  a  far conoscere, entro il termine del 20
novembre 1993, le  iniziative  che  vorranno  assumere  al  riguardo,
rispetto alle quali l'Autorita' assicurera' la piu' ampia assistenza.
  Tutte  le amministrazioni in indirizzo, in ogni caso, sono invitate
a comunicare all'Autorita' i contratti  in  esecuzione  nel  corrente
anno  1993,  il  cui  importo  complessivo,  al  netto  IVA,  risulti
superiore ai 50 (cinquanta) miliardi di  lire,  ovvero,  in  caso  di
contratti  a  validita'  pluriennale,  sia  superiore  a  10  (dieci)
miliardi di lire annui, al netto IVA,  specificando,  per  ognuno  di
essi, gli elementi piu' significativi.
                                                   Il presidente: REY