IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto in particolare il capo IV della predetta legge, concernente i consorzi e le societa' consortili tra le piccole imprese; Visto l'art. 21, comma 3, della stessa legge che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi annualmente con proprio decreto il termine per la presentazione delle domande di contributo; Visto lo stesso art. 21, comma 3, in relazione alla predisposizione da parte delle regioni di un progetto programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio; Considerato che per il primo anno di attuazione della legge n. 317/1991 il termine di presentazione delle domande e' stato fissato al 10 novembre 1993, giusta quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1993, n. 297; Vista la nota n. 307 del 19 ottobre 1993 con la quale l'assessore all'industria, artigianato e commercio della regione Toscana, in qualita' di coordinatore degli assessori regionali all'industria, ha fatto presente che si e' verificato un notevole ritardo nelle proce- dure di attuazione della legge n. 317, tanto che al momento solo tre regioni hanno gia' predisposto ed approvato il previsto progetto programma e sono quindi in grado di rispettare le scadenze per la presentazione delle domande stabilite dal citato decreto ministeriale n. 297; Considerata l'opportunita' di concedere la proroga richiesta, per consentire l'adempimento da parte di tutte le regioni del dettato normativo, oltre che il rispetto dei principi informatori delle norme sui consorzi dettate dalla stessa legge n. 317/1991; Decreta: Articolo unico Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1993, n. 297, concernente la presentazione delle domande di contributo da parte dei consorzi e societa' consortili tra piccole imprese e' prorogato al 31 gennaio 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 1993 Il Ministro: SAVONA