Le presenti disposizioni costituiscono il capitolo XXIV del volume: "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi" pubblicato dalla Banca d'Italia. -------------- VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA Roma, 18 ottobre 1993 Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 104 aggiornamento. OGGETTO: Concentrazione dei rischi. La teoria della finanza, la tecnica bancaria, la prassi comune agli organi di vigilanza di un gran numero di Paesi, individuano nell'eccessiva concentrazione dei rischi una causa di instabilita' delle banche. La presenza di criteri anche severi nella selezione del merito di credito non puo' evitare che alcuni clienti si rivelino insolventi. Ma se un portafoglio di prestiti e' ben diversificato, e' meno probabile che le perdite assumano dimensioni tali da compromettere l'equilibrio patrimoniale degli intermediari. Nella disciplina di vigilanza, il frazionamento del rischio viene di norma assicurato da limiti prudenziali a carattere quantitativo volti a impedire esposizioni eccessivamente elevate nei confronti di un unico cliente e a contenere l'ammontare complessivo dei grandi rischi assunti. In applicazione del decreto del Ministro del tesoro n. 242633 del 22 giugno 1993, la presente disciplina interviene sulla materia della concentrazione dei rischi accogliendo i principi e le disposizioni della direttiva CEE n. 92/121, e introducendo rispetto alla disciplina precedente alcune novita' rilevanti. Esse riguardano: il carattere inderogabile dei limiti all'assunzione di rischi che si applicano indistintamente a tutte le banche; l'ampliamento della nozione di rischio a tutte le forme con cui le banche assicurano sostegno finanziario alla clientela; la rilevanza delle connessioni esistenti tra la clientela; i limiti sono riferiti non solo al singolo soggetto prenditore di credito ma al gruppo di soggetti fra di loro connessi; l'applicazione dei nuovi limiti su base consolidata, qualora l'impresa bancaria sia organizzata in forma di gruppo. Considerate le caratteristiche strutturali del sistema finanziario del nostro Paese, si e' compiuta la scelta di utilizzare la facolta', concessa dalla direttiva comunitaria, di fissare per un periodo transitorio limiti meno stringenti di quelli previsti a regime. Il rispetto della disciplina emanata richiede comportamenti coerenti con l'obiettivo di modificare alcuni caratteri di struttura del sistema finanziario italiano, in linea con l'ampia serie di interventi normativi gia' posti in atto. Innanzitutto va rilevato che il processo di privatizzazione delle aziende pubbliche ormai disegnato in numerosi atti di governo consentira', tra l'altro, di operare un naturale processo di frazionamento nei confronti di alcuni grandi prenditori che caratterizzano l'attuale contesto economico. Per quel che piu' direttamente concerne gli intermediari e' necessario che essi perseguano obiettivi di rafforzamento dimensionale e patrimoniale; come e' noto infatti, le banche che all'interno del nostro sistema creditizio rivestono le posizioni di vertice appaiono relativamente piccole, non solo nel confronto internazionale, ma anche in rapporto alla dimensione dei principali gruppi di imprese non finanziarie che operano nel nostro Paese. Al riguardo sono gia' stati posti in atto alcuni interventi: inducendo le banche pubbliche ad assumere la struttura di societa' per azioni sono state rese piu' agevoli le operazioni di concentrazione ed e' divenuta possibile la ricapitalizzazione di tali banche attraverso l'accesso al mercato dei capitali; perche' gli interventi compiuti si traducano in modifiche significative nella struttura dell'offerta sui mercati creditizi, occorre che gli intermediari assumano i comportamenti conseguenti. E' inoltre necessario che si pervenga a un rafforzamento del mercato in cui si scambiano i titoli di proprieta' e di debito emessi dalle imprese: cio' infatti consentira' una diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese, che sono oggi costituite in misura rilevante da prestiti bancari. Su questo fronte sono state introdotte importanti modifiche normative che hanno interessato il mercato di borsa e hanno ampliato le possibilita' per le imprese di emettere titoli di debito. Allo sviluppo dei nuovi mercati le banche potranno dare un contributo significativo, assumendo, tra i propri compiti, quello di favorire l'ingresso delle imprese su tali mercati. Anche al di la' dei vincoli imposti dai caratteri di struttura del sistema finanziario italiano, rimane il fatto che la disciplina sulla concentrazione dei rischi opera sulla base del principio meramente probabilistico della diversificazione degli attivi; dunque, oltre al rispetto quantitativo dei limiti previsti, e' necessario che le banche adottino nel comparto dei grandi rischi specifiche cautele, valutando con particolare rigore il merito di credito del soggetto affidato e l'evoluzione della sua situazione economico-finanziaria. Con l'obiettivo di vincolare le banche al rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, nelle presenti istruzioni viene dedicata una specifica sezione alle procedure interne che devono presidiare l'assunzione di grandi rischi. Il Governatore