AVVERTENZA:
  Si procede alla ripubblicazione  del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui di seguito trascritti.
                               Art. 1.
  1. Ferme restando le altre deroghe previste dalla legge, il termine
di  due  mesi  previsto  dall'articolo  2503 del codice civile (a) e'
ridotto a un mese per le operazioni di fusione e scissione  poste  in
essere  da  societa'  controllate  dallo Stato ai sensi dell'articolo
2359 dello stesso codice (b), da  cui  risultino  societa'  parimenti
controllate.
 
             (a)  L'art.  2503  dfel  codice  civile, come sostituito
          dall'art. 10 del D.Lgs. 16 gennaio 1991, n.  22,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  2503  (Opposizione  dei  creditori). - La fusione
          puo' essere attuata solo dopo  due  mesi  dalla  iscrizione
          ovvero  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana,  ove  richiesta,  delle  deliberazioni
          delle  societa'  che  vi  partecipano,  salvo che consti il
          consenso   dei   rispettivi   creditori   anteriori    agli
          adempimenti  previsti  nel  terzo  e quarto comma dell'art.
          2501- bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il
          consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un
          istituto di credito.
             Durante il termine suddetto  i  creditori  indicati  nel
          primo comma possono fare opposizione.
             Il  tribunale,  nonostante  l'opposizione, puo' disporre
          che la fusione abbia  luogo  previa  prestazione  da  parte
          della societa' di idonea garanzia".
             (b)  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2359 del codice
          civile, come sostituito dall'art. 1  del  D.Lgs.  9  aprile
          1991, n. 127:
             "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3)  le  societa'  che sono sotto influenza dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a parsona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".