IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto 1966, n. 651, nonche'
operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto
di  enti  morali  in  base  alle  disposizioni  vigenti e ritenuto di
utilizzare gli importi di dette operazioni  nella  sottoscrizione  di
apposita  quota  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 129.738 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di una  seconda  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
al  raggiungimento  del  limite  massimo  di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 23 dicembre 1992,  n.  501,  recante  l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;
  Visto  il  proprio decreto 22 settembre 1993, con il quale e' stata
disposta l'emissione di  una  prima  tranche  dei  buoni  del  tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/1998;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in
contanti;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993,
n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  9%  -  1  ottobre 1993/1998, per un importo di lire 2.000
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15 del predetto decreto  ministeriale  22  settembre  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni  anno,
come  la  prima  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro poliennali 1
ottobre 1993/1998.