IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,   n.   197,   recante:
"Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1991, n. 303, contenente le  modalita'
di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  del citato
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197, in tema di identificazione e
registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari;
  Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 308  del  10  giugno  1991,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio;
  Considerati   i   lavori   del   Gruppo   di   azione   finanziaria
internazionale (GAFI) costituito a Parigi a seguito del  vertice  dei
Capi   di   Stato   e   di   Governo  dei  sette  Paesi  maggiormente
industrializzati del 14 e 15 luglio 1989;
  Ravvisata l'esigenza di integrare le modalita'  di  attuazione  del
richiamato   art.   2  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, con
riguardo  ai  rapporti  intercreditizi  internazionali,  escluse   le
operazioni  che  comportano trasferimenti di disponibilita' per conto
della clientela;
  Sentito il parere del comitato istituito ai sensi del  decreto  del
Ministro  del  tesoro  n.  209538  in  data  8  giugno  1993  per  la
risoluzione  delle  problematiche   connesse   all'applicazione   del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197;
  Ritenuta l'urgenza  di  provvedere  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  6  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
  Il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1991 e' cosi' integrato.
  1. Al paragrafo 2.5, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente
secondo periodo:
  "Parimenti,  gli  obblighi  non  sussistono  per  le operazioni e i
rapporti posti in essere tra  banche,  altri  intermediari  abilitati
aventi  sede  o  succursale  in  Italia e banche o succursali situate
all'estero.
  In ogni caso, per le materiali  movimentazioni  di  contante  e  di
titoli  al  portatore,  effettuate  anche  per  il tramite di vettori
specializzati, vanno acquisiti e registrati il  codice  dell'anagrafe
dei corrispondenti bancari esteri di banche italiane attribuito (o da
attribuire)  dall'Ufficio italiano dei cambi, la data, la causale, il
codice  Paese  estero  e  l'importo   dell'operazione,   distinguendo
mediante apposito codice la parte in contante".
  Le  modalita'  di  utilizzo  dei  codici dei corrispondenti bancari
esteri saranno precisate nelle note che saranno emanate  dall'Ufficio
dei cambi e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  2.  Al  paragrafo 3, dopo il quinto periodo e' aggiunto il seguente
sesto periodo:
  "Per le operazioni e i rapporti intrattenuti dalle banche  e  dagli
altri  intermediari  abilitati aventi sede o succursale in Italia con
organismi internazionali, autorita' governative di  Stati  esteri  ed
uffici  postali  esteri,  vanno  acquisiti  e  registrati  il  codice
dell'anagrafe dei corrispondenti esteri attribuito (o da  attribuire)
dall'Ufficio  italiano  dei cambi, la data, il codice Paese estero e,
per le sole operazioni, la causale e l'importo".
  Le modalita' di  utilizzo  dei  codici  dei  corrispondenti  esteri
saranno   precisate  nelle  note  che  saranno  emanate  dall'Ufficio
italiano dei  cambi  e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
  3.  Al paragrafo 4.1, alla fine del quinto periodo sono aggiunte le
seguenti parole:
  "o altro intermediario abilitato e cio' sia  comprovato  da  idonea
attestazione da questi rilasciata".
  4.  Al  paragrafo  4.1,  dopo  il  quinto  periodo  sono aggiunti i
seguenti sesto e settimo periodo:
  "Per l'accensione di conti, depositi o altri rapporti  continuativi
dall'estero  presso  le  banche  e  gli  altri intermediari abilitati
aventi sede o succursale in Italia, le complete  generalita'  di  chi
effettua  l'operazione  e dell'eventuale soggetto per conto del quale
l'operazione viene eseguita possono essere  acquisite  anche  non  in
presenza di detti soggetti qualora i dati stessi siano stati rilevati
da:
   1) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi aderenti al
Gruppo  d'azione  finanziaria internazionale (banche GAFI), ovvero da
succursali situate in tali Paesi di  banche  nazionali  e  di  banche
GAFI;
   2)  succursali  situate  in  Paesi  non aderenti al GAFI di banche
nazionali e di banche GAFI, a condizione  che  la  banca  casa  madre
dichiari  di  aderire,  nell'esercizio  dell'attivita'  svolta presso
quelle succursali, ai principi e alle cautele  delle  raccomandazioni
emanate dal GAFI;
   3) autorita' consolare, che vi provvede nelle forme d'uso.
  L'avvenuta   identificazione   deve  essere  comprovata  da  idonea
attestazione".
  5. Il Ministro del tesoro puo' sospendere le esenzioni  di  cui  al
punto   1)   del   presente  decreto  e  disporre  -  anche  ai  fini
dell'effettuazione delle analisi statistiche di cui  all'articolo  5,
comma  10,  della  legge 5 luglio 1991, n. 197 - l'identificazione di
soggetti insediati in determinati Paesi nonche' la  registrazione  di
specifiche categorie di rapporti ed operazioni.
  6.  Restano  fermi  gli obblighi di identificazione e registrazione
per  le  operazioni  compiute  per   conto   della   clientela   come
disciplinati dai decreti del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991
e del 7 luglio 1992, nonche' gli obblighi e gli adempimenti contenuti
nel   decreto-legge   3   maggio   1991,   n.  143,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  e  in  particolare
quelli riguardanti la segnalazione delle operazioni sospette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI