IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la comunicazione del 24 novembre 1992, prot. n. 1790/R, del presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo con la quale l'amministrazione provinciale di Frosinone viene sollecitata a dare attuazione agli accordi inerenti l'assetto venatorio della zona di protezione esterna del Parco ricadente in detta provincia, attualmente priva di strumenti di gestione venatoria atti a garantire l'incolumita' delle specie di particolare interesse ivi dimoranti; Vista la nota in data 17 settembre 1993 del direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, con la quale sono state trasmesse le note in- formative sugli abusi venatori occorsi nei settori laziale (provincia di Frosinone) e molisano (provincia di Isernia) contigui al Parco nazionale d'Abruzzo; Considerato l'eccezionale valore naturalistico e scientifico dell'orso bruno marsicano componente principale di un ecosistema esclusivo del Parco nazionale d'Abruzzo e delle aree appenniniche ad esso adiacenti; Vista la particolare protezione che per tale specie e' prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dalla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503; Accertato che numerosi esemplari della specie in parola frequentano le zone contigue al Parco nazionale d'Abruzzo ricadenti nelle prov- ince di Isernia, Frosinone e L'Aquila; Verificata in tali zone la presenza solo parziale di strumenti di gestione venatoria atti a garantire la responsabilizzazione dei cacciatori rispetto alle valenze ambientali nonche' alla tutela delle stesse; Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale e di minaccia per la sopravvivenza della specie medesima, nonche' per la tutela di altre di eccezionale interesse quali il Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra ornata) e il Lupo appenninico (Canis Lupus italicus) pure ampiamente rappresentate nel territorio contiguo al Parco nazionale d'Abruzzo; Rilevato che l'esercizio venatorio nel comprensorio suddetto, non ancora regolamentato cosi' come previsto dall'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche della zona, rende assai difficoltosa l'attivita' di prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio; Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza dell'Orso bruno marsicano ed a favorire una piu' efficace attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti appare attualmente quello di sospendere ogni attivita' venatoria nel comprensorio almeno fino al 31 gennaio 1994; Visto quanto previsto dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Ordina: E' vietata ogni tipo di attivita' venatoria, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 31 gennaio 1994, nelle aree indicate in cartografia, nelle quali l'attivita' venatoria non sia regolamentata in forma di zone a gestione sociale o di aziende faunistico-venatorie. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 1993 Il Ministro dell'ambiente SPINI Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali DIANA