IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14  giugno  1989,  n.  234, concernente gli aiuti
all'industria navalmeccanica ed  armatoriale,  come  integrata  dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 431;
  Visto  il decreto 8 novembre 1990, n. 373, recante disposizioni ap-
plicative della legge n. 234/1989;
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto in particolare l'art. 12 relativo alla predeterminazione  dei
criteri e modalita' ai fini tra l'altro di concessione di contributi;
  Visto  il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio  1991,
con  il  quale  sono  stati individuati in attuazione del sopracitato
art.  12  della  legge  n.  241/1990,  i  criteri  di  scelta  e   di
ripartizione  ai  fini  della concessione dei contributi alle imprese
navalmeccaniche ed armatoriali;
  Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre  1991,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 258 del 4 novembre
1991, relativo alla determinazione dei criteri per la concessione dei
contributi  per  investimenti  di  cui  all'art.  6  della  legge  n.
234/1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 febbraio 1993 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -  n.  54  del  6  marzo  1993,
relativo  all'individuzione delle priorita' tipologiche ai fini della
concessione dei contributi in favore delle imprese armatoriali;
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 con il quale sono stati
confermati i criteri di  priorita'  di  cui  ai  sopracitati  decreti
ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991, 20 febbraio 1993, con
l'ulteriore   precisazione   relativa   all'utilizzazione  dei  fondi
disponibili per l'anno 1993 sul  cap.  7553  esclusivamente  ai  fini
delle concessioni in via preliminare dei contributi di cui all'art. 2
della  legge  31  dicembre 1991, n. 431, con rinvio agli stanziamenti
dei successivi esercizi finanziari della liquidazione del  contributo
in via definitiva, nonche' dell'attualizzazione dello stesso;
  Considerato  che  la  particolare  situazione  economica ha portato
imprese del settore navalmeccanico ad una crisi congiunturale, dovuta
anche ai  ritardi  nell'erogazione  dei  contributi  di  settore  per
l'insufficiente  disponibilita'  finanziaria  sui pertinenti capitoli
del bilancio dello Stato;
  Considerato che le finalita' delle provvidenze di cui alla legge n.
234/1989 sono volte al completamento del processo di ristrutturazione
e di razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;
  Ritenuto opportuno pertanto di integrare  i  criteri  di  priorita'
sopra  individuati  ai  fini  delle  erogazioni  di  cui  sopra,  con
valutazioni legate anche alla situazione economico-finanziaria  delle
imprese  beneficiarie,  nel  caso  in  cui  temporanee  situazioni di
difficolta'  finanziaria  possano  avere  come  immediata  e  diretta
conseguenza  la  cessazione  dell'attivita'  produttiva  con riflessi
negativi sulla potenzialita' del  comparto  e  perdita  di  posti  di
lavoro;
  Ritenuto  di  individuare  la priorita' ai fini delle erogazioni di
cui si tratta in relazione alle  residue  disponibilita'  finanziarie
dell'amministrazione   marittima  nella  sottoposizione  a  procedura
concorsuale di imprese in temporanea  difficolta',  che  vantino  nei
confronti    dell'amministrazione    stessa   situazioni   giuridiche
qualificate;
                              Decreta:
  Fermi  restanti  i  criteri  individuati  per  la  concessione  dei
contributi  di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, relativamente a
nuove iniziative di costruzione navale o di  razionalizzazione  degli
impianti, di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre
1991  e  20 febbraio 1993, citati in premessa, l'amministrazione puo'
valutare con  priorita'  le  istanze  di  saldi  di  contributi  gia'
concessi, ivi compresa l'attualizzazione degli stessi, secondo quanto
previsto  dall'art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 234/1989, avanzate
da  imprese  in  temporanea  difficolta'   sottoposte   a   procedura
concorsuale  di  cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e legge 3
aprile 1979, n. 95,  e  successive  modifiche,  qualora  i  pagamenti
possano essere utili alla ripresa o alla continuazione dell'attivita'
produttiva dell'impresa.
   Roma, 7 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: COSTA