IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, concernente gli aiuti all'industria navalmeccanica ed armatoriale, come integrata dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431; Visto il decreto 8 novembre 1990, n. 373, recante disposizioni ap- plicative della legge n. 234/1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto in particolare l'art. 12 relativo alla predeterminazione dei criteri e modalita' ai fini tra l'altro di concessione di contributi; Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono stati individuati in attuazione del sopracitato art. 12 della legge n. 241/1990, i criteri di scelta e di ripartizione ai fini della concessione dei contributi alle imprese navalmeccaniche ed armatoriali; Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1991, relativo alla determinazione dei criteri per la concessione dei contributi per investimenti di cui all'art. 6 della legge n. 234/1989; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1993, relativo all'individuzione delle priorita' tipologiche ai fini della concessione dei contributi in favore delle imprese armatoriali; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 con il quale sono stati confermati i criteri di priorita' di cui ai sopracitati decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991, 20 febbraio 1993, con l'ulteriore precisazione relativa all'utilizzazione dei fondi disponibili per l'anno 1993 sul cap. 7553 esclusivamente ai fini delle concessioni in via preliminare dei contributi di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, con rinvio agli stanziamenti dei successivi esercizi finanziari della liquidazione del contributo in via definitiva, nonche' dell'attualizzazione dello stesso; Considerato che la particolare situazione economica ha portato imprese del settore navalmeccanico ad una crisi congiunturale, dovuta anche ai ritardi nell'erogazione dei contributi di settore per l'insufficiente disponibilita' finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato; Considerato che le finalita' delle provvidenze di cui alla legge n. 234/1989 sono volte al completamento del processo di ristrutturazione e di razionalizzazione dell'industria navalmeccanica; Ritenuto opportuno pertanto di integrare i criteri di priorita' sopra individuati ai fini delle erogazioni di cui sopra, con valutazioni legate anche alla situazione economico-finanziaria delle imprese beneficiarie, nel caso in cui temporanee situazioni di difficolta' finanziaria possano avere come immediata e diretta conseguenza la cessazione dell'attivita' produttiva con riflessi negativi sulla potenzialita' del comparto e perdita di posti di lavoro; Ritenuto di individuare la priorita' ai fini delle erogazioni di cui si tratta in relazione alle residue disponibilita' finanziarie dell'amministrazione marittima nella sottoposizione a procedura concorsuale di imprese in temporanea difficolta', che vantino nei confronti dell'amministrazione stessa situazioni giuridiche qualificate; Decreta: Fermi restanti i criteri individuati per la concessione dei contributi di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, relativamente a nuove iniziative di costruzione navale o di razionalizzazione degli impianti, di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991 e 20 febbraio 1993, citati in premessa, l'amministrazione puo' valutare con priorita' le istanze di saldi di contributi gia' concessi, ivi compresa l'attualizzazione degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 8 e 9, della legge n. 234/1989, avanzate da imprese in temporanea difficolta' sottoposte a procedura concorsuale di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche, qualora i pagamenti possano essere utili alla ripresa o alla continuazione dell'attivita' produttiva dell'impresa. Roma, 7 ottobre 1993 Il Ministro: COSTA