IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E D'INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315 recante norme per la riorganizzazione  della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre 1991, n. 393, recante
norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti  e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale 26  novembre  1984,  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate alla Compagnie riunite di  assicurazioni  -
C.R.A. S.p.a., ora Axa assicurazioni S.p.a.;
  Vista  l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta
Compagnie  riunite  di  assicurazione  -  C.R.A.  S.p.a.,   ora   Axa
assicurazioni   S.p.a.   ha  chiesto  l'autorizzazione  ad  estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza;
  Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 316190,  con  la  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato il proprio favorevole parere in
ordine all'accoglimento della predetta istanza;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentitia  la  commissione  consultiva  per le assicurazioni private
che, nella seduta del 16  settembre  1993,  ha  espresso  il  proprio
parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La  Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, e' autorizzata ad
estendere   l'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nel    ramo
assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI